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  Norme della Congregazione per giudicare presunte apparizioni o rivelazioni 
Mariofanie

Dal libro di Salvatore Maria Perrella, Impronte di Dio nella storia. Apparizioni e Mariofanie, Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 581-586.



SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (sub secreto)

NORME DELLA SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
SUL MODO DI PROCEDERE NEL GIUDICARE PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI

Normae S. Congregationis pro Doctrina Fidei de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus»)


NOTA PREVIA SULL'ORIGINE ED ANCHE SUL CARATTERE DI QUESTE NORME
(De origine necnon charactere harum normorum)


Nella Congregazione Plenaria Annuale tenutasi nel mese di Novembre 1974, i Padri di questa Sacra Congregazione esaminarono i problemi derivanti da presunte apparizioni ed anche da rivelazioni ad esse spesso collegate e giunsero alle seguenti conclusioni:
1. Oggi più che nel passato, grazie ai mezzi di comunicazione di massa, le notizie di queste apparizioni si diffondono rapidamente fra i fedeli; inoltre la facilità degli spostamenti favorisce i viaggi (pellegrinaggi), per cui l'Autorità ecclesiastica deve presto decidere su questo argomento.
2. D'altra parte, per il modo di pensare proprio del tempo odierno e per le esigenze scientifiche e dell'indagine critica, riesce più difficile e quasi impossibile che quel giudizio sia formulato con la dovuta rapidità, giudizio con il quale nel passato venivano a conclusione le ricerche in questa materia («ha in sé del soprannaturale, non ha nulla di soprannaturale») e si concedeva agli Ordinari la possibilità di permettere o di proibire il culto pubblico o altre forme di devozione dei fedeli.
Per questi motivi, affinché la devozione dei fedeli, in occasione di fatti di questo genere possa manifestarsi in piena comunione con la Chiesa e produrre frutti, dai quali la stessa Chiesa nel futuro possa conoscere la vera natura dei fatti, i Padri ritennero di dovere promuovere la seguente prassi (modo di precedere, procedura) in questa materia.

Quando l'Autorità ecclesiastica sarà stata informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, avrà il compito di:
a) in primo luogo di giudicare il fatto secondo i Criteri positivi e negativi;
b) poi, se questo esame avrà avuto esito favorevole, di permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione e nello stesso tempo di vigilare su quelle con grande prudenza (e ciò equivale alla formula «per il momento nulla osta»);
c) infine alla luce del tempo trascorso e dell'esperienza (specialmente dall'abbondanza dei frutti spirituali scaturiti dalla nuova devozione), e se il caso lo richieda, stilare un giudizio sulla veridicità e soprannaturalità dei fatti.


I. CRITERI PER GIUDICARE, ALMENO CON PROBABILITÀ, IL CARATTERE DELLE PRESUNTE APPARIZIONI O RIVELAZIONI
(Criteria ad iudicandum, saltem cum probabilitate, de charactere praesumptarum apparitionum ac revelationum)

A) Criteri positivi
(criterio positiva)
a) Certezza morale o almeno grande probabilità dell'esistenza del fatto, acquisita mediante una seria indagine.
b) Circostanze particolari riguardanti l'esistenza e la natura del fatto, cioè:
1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (specialmente l'equilibrio psichico, I'onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituali verso l'autorità ecclesiastica, la capacità di ritornare ad un regime normale della vita di fede, etc....);
2. per quel che riguarda la rivelazione, una dottrina teologica e spirituale conforme a verità e immune da errori;
3. una devozione robusta e frutti spirituali rigogliosi e costanti (ad esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, etc....).

B) Criteri negativi
(criterio negativa)
a) Errore manifesto riguardante il fatto.
b) Errori dottrinali che si attribuiscono a Dio stesso o alla Beata Vergine Maria o a qualche Santo nel manifestarsi (tenuto conto tuttavia di aggiungere secondo il soggetto - anche inconsapevolmente - alla rivelazione in realtà soprannaturale elementi puramente umani, anzi qualche errore nell'ordine naturale [cf. S. IGNAZIO, Exercit. n. 336]).
c) Evidente ricerca di lucro strettamente connesso con il fatto.
d) Atti gravemente immorali commessi nel momento o in occasione del fatto stesso dal soggetto o anche dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato nel fatto stesso un presunto influsso soprannaturale, o una psicosi o un isterismo collettivo, o altre suggestioni del medesimo genere.

Bisogna tener presente che questi Criteri, sia positivi sia negativi, sono soltanto indicativi non tassativi, e che devono essere messi in pratica cumulativamente ossia con altri elementi scambievolmente convergenti.


II. MODO Dl COMPORTARSI DELLA COMPETENTE AUTORITÁ ECCLESIASTICA
(De modo sese gerendi competentis Auctoritatis Ecclesiasticae)


1. Quando in occasione di un presunto fatto soprannaturale, abbia inizio quasi spontaneo da parte dei fedeli qualche culto o devozione, l'Autorità ecclesiastica competente ha il grave compito di tenersi informata e di vigilare accuratamente.
2. Quando i fedeli lo richiedono legittimamente (cioè d'accordo con i pastori e non per spirito settario), l'Autorità ecclesiastica competente può intervenire per permettere e promuovere alcune forme di culto e di devozione, se non vi siano impedimenti circa i Criteri di cui sopra. Tuttavia occorre fare attenzione che i fedeli non ritengano questa forma di azione come una provocazione della soprannaturalità del fatto da parte della Chiesa.
3. In ossequio al suo compito dottrinale e pastorale, l'Autorità competente motu proprio (di sua iniziativa) può intervenire, e anzi lo deve, in circostanze gravi, ad esempio, per correggere o evitare abusi nell'esercizio del culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli di falso o squallido misticismo, etc....
4. Nei casi dubbi, che non mettano in pericolo il bene della Chiesa, l'Autorità ecclesiastica competente si astenga da ogni giudizio e azione diretta (infatti può accadere che, dopo un po'di tempo, il fatto così detto soprannaturale sia dimenticato); tuttavia non tralasci di vigilare, in modo che, se sarà necessario, possa intervenire prontamente e saggiamente.


III. L'AUTORITÀ COMPETENTE AD INTERVENIRE
(De Auctoritate ad interveniendum competenti)

1. Il compito di vigilare e intervenire spetta in primo luogo all'ordinario del luogo.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire:
a) se l'Ordinario del luogo, dopo che abbia svolto la sua parte, ricorra ad essa per giudicare il fatto con maggiore sicurezza;
b) se l'evento appartiene ormai all'ambito nazionale o regionale, ma sempre previo consenso dell'Ordinario del luogo.
3. La Sede Apostolica può intervenire, sia se lo richieda l'Ordinario stesso, sia se lo richieda un comitato qualificato dei fedeli, o anche direttamente per il diritto di giurisdizione universale del Sommo Pontefice.


IV. INTERVENTO DELLA SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
(De interventus Congregationis pro Doctrina Fidei)

1. a) Può richiedere l'intervento della S. Congregazione o l'Ordinario, tuttavia dopo che egli stesso abbia svolto la sua parte, o un comitato qualificato di fedeli. In questo secondo caso bisogna fare attenzione che il ricorso alla S. Congregazione non avvenga per motivi ingiustificati (di sospetto) (ad esempio per costringere l'Ordinario a cambiare le sue legittime decisioni, a dare credito a qualche gruppo settario, etc....).
b) È dovere della S. Congregazione intervenire motu proprio nei casi più gravi, specialmente se il fatto abbia influenza su una parte più vasta della Chiesa, ma sempre dopo aver avuto il consenso dell'Ordinario e, se il caso lo richieda, anche della Conferenza Episcopale.
2. Sarà compito della S. Congregazione o deliberare circa il comportamento dell'Ordinario e approvarlo o, in quanto sarà possibile o converrà, stabilire un nuovo esame del fatto distinto dall'indagine svolta dall'Ordinario, sia di propria iniziativa sia attraverso una Commissione speciale.

* * *

Le presenti norme, deliberate nella Congregazione Plenaria di questa S. Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice P. P. Paolo VI, f. r., il 24 febbraio 1978.

Roma, dal palazzo della S. Congregazione per la Dottrina della Fede,
25 febbraio 1978.
Francesco Card. Seper
Prefetto
Fr. Girolamo Hamer, O.P. Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario

 

Inserito Giovedi 22 Marzo 2012, alle ore 9:40:48 da latheotokos
 
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