Pubblicate le norme di Paolo VI
La Congregazione per la Dottrina della Fede, ha pubblicato il 18 maggio 2012 le "Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni" redatte dalla stessa Congregazione nel 1978, sotto il Pontificato di Papa Paolo VI.
Questa Direttiva della Congregazione per la Dottrina della Fede del 25 febbraio 1978 che porta il titolo “Normae S. Congregationis pro Doctrina Fidei de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationisbus”, fu deliberata in una seduta plenaria del dicastero nel novembre 1974, approvata poi da Papa Paolo VI il 24 febbraio 1978 e ufficialmente datata il giorno successivo. Il documento fu firmato dal cardinale Franjo Seper e dell’arcivescovo Jean Jerome Hamer, all’epoca rispettivamente prefetto e segretario della Congregazione. Le norme furono inviate a tutti i vescovi diocesani e a tutti i superiori religiosi, ma non sono state mai pubblicate sugli Acta Apostolicae Sedis.
Questa direttiva, rifacendosi anche alla prassi del passato, consiglia, in caso di presa in considerazione delle apparizioni da parte dell'Ordinario del luogo, di:
- eseguire un esame completo ed accurato dei fatti;
- appurare l'ortodossia, cioè la conformità dei messaggi all'insegnamento della Chiesa;
- constatare la trasparenza degli eventi, per cui l'apparizione è un servizio reso alla Chiesa e non può causare protagonismo nei veggenti o la nascita di riti bizzarri;
- esaminare se ci sono dei segni con i quali Dio conferma il suo operato;
- accertare la salute mentale e la patologia dei veggenti attraverso una commissione di medici e psichiatri;
- vedere se i veri frutti sono quelli della conversione e del ritorno a Dio;
- riconoscere, a giudizio del Vescovo, la provenienza soprannaturale (constat de supernaturalitate) o meno (non constat de supernaturalitate) dei fatti.
Le Conferenze episcopali regionali o nazionali possono intervenire se interpellate dall’Ordinario o, sempre previo consenso del vescovo locale, se i fenomeni hanno rilevanza regionale o nazionale.
La Sede Apostolica, a sua volta, può intervenire, sia su richiesta del vescovo locale o di un gruppo qualificato di fedeli e sia in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice.