I CONCILI DELLA CHIESA CATTOLICA


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Seconda Parte

Tridentino > Sessione XXIII - XXIV

SESSIONI XXIII-XXIV (1563)


CANONI SULLA RIFORMA DEL MATRIMONIO


Capitolo I


uantunque non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti, siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la chiesa non li abbia dichiarati invalidi, - e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo sinodo in realtà condanna) quelli che negano che essi siano veri e rati e chi falsamente afferma che i matrimoni contratti dai figli senza il consenso dei genitori siano nulli, e che questi possano invalidarli o annullarli, - tuttavia la santa chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti.

Il santo sinodo però deve riconoscere che tali proibizioni per la disobbedienza degli uomini non servono a nulla e considera i gravi peccati che nascono da questi matrimoni, specie di coloro che rimangono in una condizione di dannazione, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un’altra, e vivono con essa in perpetuo adulterio. Ora la chiesa, che non giudica delle intenzioni occulte, non può ovviare a questo male, se non provvede con qualche rimedio più efficace.

Seguendo, perciò, le orme del sacro concilio Lateranense (384), celebrato sotto Innocenzo III, comanda che in avvenire, prima che si contragga il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi il parroco dei contraenti dichiari pubblicamente in chiesa, durante la santa messa, tra chi debba contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del matrimonio dinanzi alla chiesa, dove il parroco, interrogati l’uomo e la donna, ed inteso il loro mutuo consenso, dica: Io vi congiungo in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, o si serva di altra formula, secondo il rito consueto in ciascuna provincia.

Se poi in qualche caso vi fosse il fondato sospetto che, facendo tante pubblicazioni, il matrimonio potrebbe essere maliziosamente impedito, allora si faccia solo una pubblicazione, o il matrimonio venga celebrato almeno alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Quindi, prima della consumazione, si facciano le pubblicazioni in chiesa, affinché se vi fosse qualche impedimento sia facilmente scoperto, a meno che l’ordinario stesso non giudichi opportuno che le predette pubblicazioni vengano omesse, cosa che il santo sinodo rimette alla sua prudenza e al suo criterio.

Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera diversa da quella prescritta, e cioè presente il parroco o altro sacerdote, con la licenza dello stesso parroco o dell’ordinario e con due o tre testimoni, il santo sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.

Comanda, inoltre, che siano gravemente puniti a giudizio dell’ordinario, il parroco e qualsiasi altro sacerdote, che con minor numero di testimoni assistesse a tale contratto; e i testimoni che lo facessero senza il parroco o altro sacerdote; ed anche gli stessi contraenti.

Il santo sinodo, inoltre, raccomanda che gli sposi, prima della benedizione sacerdotale - da riceversi in chiesa - non abitino insieme nella stessa casa. Stabilisce anche che la benedizione debba essere impartita dal proprio parroco e che nessun altro, fuorché lo stesso parroco o l’ordinano, possa concedere la licenza di dare questa benedizione ad altro sacerdote, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che deve dirsi piuttosto corruzione - o privilegio.

Se un parroco od altro sacerdote, sia regolare che secolare, - anche se crede di poterlo fare per un privilegio o per una consuetudine immemorabile -, osasse unire in matrimonio o benedire sposi di altra parrocchia, senza il permesso del loro parroco, per disposizione stessa del diritto rimanga sospeso fino a quando non sia assolto dall’ordinario del parroco che avrebbe dovuto assistere al matrimonio, o che avrebbe dovuto impartire la benedizione.

Il parroco abbia un registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo in cui fu contratto il matrimonio, e lo conservi diligentemente presso di sé.

Da ultimo, il santo sinodo esorta i coniugi che prima di contrarre il matrimonio, o almeno tre giorni prima della sua consumazione, confessino diligentemente i propri peccati, e si accostino piamente al santissimo sacramento dell’eucarestia.

Se vi fossero poi delle province che, oltre a queste, abbiano anche altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il santo sinodo desidera vivamente che vengano conservate.

E perché precetti così salutari non debbano rimanere ignoti a qualcuno, comanda a tutti gli ordinari che, non appena lo possano, facciano in modo che questo decreto venga reso noto e spiegato al popolo in ogni chiesa parrocchiale delle loro diocesi. Nel primo anno, ciò dovrà farsi spessissimo; poi, quando lo crederanno necessario.

Stabilisce, inoltre, che questo decreto cominci ad andare in vigore, in ogni parrocchia, a trenta giorni dalla prima pubblicazione nella stessa parrocchia.

Capitolo II


L’esperienza insegna che molte volte, per la moltitudine delle proibizioni, si contraggono ignorantemente matrimoni in casi proibiti. Allora, o si continua nel matrimonio non senza grande peccato o esso si scioglie non senza grave scandalo.

Il concilio, quindi, volendo provvedere a questo inconveniente, a cominciare dall’impedimento della parentela spirituale, stabilisce che solo uno, uomo o donna secondo le prescrizioni dei sacri cànoni, o al massimo un uomo e una donna possano tenere il battezzato al battesimo. Tra essi, il battezzato stesso e il padre e la madre di lui, come pure tra il battezzante e il battezzato e il padre e la madre del battezzato soltanto, si determini la parentela spirituale.

Il parroco, prima di recarsi a conferire il battesimo, si informi diligentemente da quelli cui spetta, quale o quali persone essi hanno scelto per ricevere il battezzato dal sacro fonte, ed ammetta a tale ufficio soltanto quella o quelle; trascriva i loro nomi nel registro, e li informi della parentela che hanno contratto, perché non possano essere scusati da alcuna ignoranza.

Se poi anche altri oltre quelli designati, toccassero il battezzato, questi non contrarranno in nessun modo parentela spirituale. Le costituzioni in contrario non avranno alcun valore. Se poi per colpa o negligenza del parroco si facesse diversamente, sia punito a giudizio dell’ordinario.

Anche la parentela che nasce dalla confermazione non deve estendersi oltre chi conferma e chi viene confermato, suo padre e sua madre, e chi tocca il bambino. Tutti gli impedimenti di questa parentela spirituale che riguardano altre persone siano assolutamente aboliti.

Capitolo III


Il santo concilio toglie del tutto l’impedimento di giustizia di pubblica onestà, quando gli sponsali per qualsiasi motivo non fossero validi. Ma quando sono validi, non oltrepassi il primo grado, poiché negli altri (gradi) questa proibizione non può più essere osservata senza danno.

Capitolo IV


Questo santo sinodo, inoltre, indotto da questi ed altri gravissimi motivi, restringe solo ai parenti in primo e secondo grado l’impedimento che deriva dall’affinità contratta con la fornicazione e che scioglie il matrimonio contratto in seguito. E stabilisce che negli altri gradi questa affinità non scioglie il matrimonio contratto in seguito.

Capitolo V


Chi consapevolmente credesse di poter contrarre matrimonio nei gradi proibiti, sia separato e non abbia alcuna speranza di ottenere la dispensa. Ciò si osservi in modo particolare con chi osasse non solo contrarre il matrimonio, ma consumarlo. Se poi l’avesse fatto per ignoranza, per aver trascurato le solennità prescritte nel contrarre il matrimonio, sia soggetto alle stesse pene: non è degno, infatti, di trovar facilmente benevolenza presso la chiesa, chi ha trascurato i suoi salutari ammonimenti. Ma se, pur essendosi attenuti alle forme, in seguito si venisse a conoscere qualche impedimento, di cui egli, probabilmente, non ha avuto conoscenza, in questo caso più facilmente - e gratuitamente - gli si potrà concedere la dispensa.

Per i matrimoni da contrarre non si concedano assolutamente dispense, o raramente; ciò, inoltre, non senza motivo e gratuitamente. Nel secondo grado non si dispensi mai, se non tra grandi principi e per un pubblico motivo.

Capitolo VI


Il santo concilio stabilisce che tra il rapitore e la persona rapita non possa aver luogo alcun matrimonio, per tutto il tempo che essa rimane in potere del rapitore. Se la persona rapita, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, acconsentisse ad averlo per marito, il rapitore la prenda pure in moglie, ma il rapitore stesso e tutti quelli che gli hanno dato il loro consiglio e prestato il loro aiuto e il loro favore siano ipso iure scomunicati, infami per sempre e incapaci di qualsiasi dignità. Se poi fossero chierici, decadano dalla propria condizione. Il rapitore, inoltre, sia che la sposi, sia che non la sposi, sia obbligato a dare una dote alla persona rapita, proporzionata alla sua condizione, secondo la decisione del giudice.

Capitolo VII


Vi sono molti che vagano qua e là e non hanno fissa dimora. Poiché sono di indole cattiva, abbandonata la prima moglie, ne prendono un’altra, o addirittura più, in diversi luoghi, mentre essa vive ancora. Il santo sinodo intende rimediare a questa piaga e ammonisce paternamente tutti quelli, cui spetta, di non esser troppo facili ad ammettere al matrimonio questo genere di individui vaganti. Ed esorta anche le autorità secolari, perché li reprimano severamente.

Ai parroci poi comanda di non assistere ai loro matrimoni, senza aver assunto prima diligenti informazioni, e se, dopo aver riferito la cosa all’ordinario, non hanno prima ottenuto la licenza di fare ciò.


Capitolo VIII


È grave peccato, certamente, che uomini non sposati abbiano concubine. Ma che anche uomini ammogliati vivano in questo stato di dannazione ed osino, qualche volta, mantenerle e tenerle in casa con le mogli, ciò è gravissimo, ed è atteggiamento di particolare disprezzo contro questo grande sacramento.

Perciò il santo sinodo, volendo provvedere con opportuni rimedi ad un male così grande, stabilisce che questi concubinari, sia liberi che ammogliati, di qualsiasi stato, dignità e condizione essi siano, se, ammoniti di ciò dall’ordinario - anche d’ufficio - per tre volte, non rimandano le concubine e non cessano la vita in comune con esse, debbano esser colpiti dalla scomunica e che non possano esser assolti fino a quando non obbediranno realmente all’ammonizione fatta.

Se poi, incuranti delle censure, rimanessero nel concubinato per un anno, l’ordinario proceda severamente contro di essi, secondo la qualità del delitto.

Quanto a quelle donne, - siano esse maritate o nubili - che vivono pubblicamente con gli adulteri o concubinari, se esse, ammonite tre volte, non obbediranno, siano gravemente punite dagli ordinari dei luoghi, d’ufficio, anche senza che qualcuno lo richieda, a seconda della colpa, e siano cacciate dalla città o dalla diocesi, se questo sembrerà opportuno agli stessi ordinari, chiamando in aiuto, se necessario, il braccio secolare. Le altre pene stabilite contro gli adulteri e i concubinari rimarranno in vigore.

Capitolo IX


Gli affetti terreni e le passioni, spessissimo accecano tanto gli occhi della mente dei signori temporali e delle autorità, da costringere con minacce e pene uomini e donne della loro giurisdizione - specie se ricchi e se hanno la speranza di un grande eredità - a contrarre il matrimonio contro loro volontà con quelli che gli stessi signori e magistrati impongono loro.

E poiché è sommamente empio che sia violata la libertà del matrimonio e che le ingiustizie nascano proprio da coloro, da cui si dovrebbe attendere l’esatta osservanza delle leggi, il santo sinodo comanda a tutti - di qualsiasi grado, dignità e condizione - sotto pena di scomunica ipso facto, di non voler impedire in nessun modo, direttamente o indirettamente, ai loro sudditi o a qualsiasi altro, di contrarre liberamente matrimonio.

Capitolo X


Dall’avvento del Signore nostro Gesù Cristo fino al giorno dell’epifania, e dal mercoledì delle ceneri all’ottava di Pasqua compresa, il santo sinodo dispone che tutti osservino le antiche proibizioni delle nozze solenni. Negli altri tempi, permette che esse possano celebrarsi solennemente; ma i vescovi faranno in modo che esse siano celebrate con quella moderazione e dignità che il rito comporta: il matrimonio, infatti, è cosa santa e dev’essere trattato santamente.


Decreto di riforma.


Lo stesso santo sinodo, proseguendo la materia della riforma, dispone che nella presente sessione si debba stabilire quanto segue.

Canone I


Se in ogni grado della chiesa bisogna far in modo con provvida consapevolezza che nella casa del Signore niente sia disordinato, né fuori posto, molto maggiormente bisogna far in modo di non errare nella elezione di colui che viene costituito al di sopra di ogni grado: infatti lo stato e l’ordine di tutta la famiglia del Signore sarà diverso, se quello che si richiede nelle membra verrà a mancare nel capo (385).

Quindi, benché altrove (386) il santo sinodo abbia dato alcune utili prescrizioni riguardo a coloro che devono esser promossi alle chiese cattedrali e superiori, crede, tuttavia, che questo ufficio sia tale, che se si considerasse in proporzione della sua grandezza, non sembrerebbe mai abbastanza tutelato. Il concilio quindi stabilisce che non appena una chiesa si rende vacante, sia in pubblico che in privato si rivolgano a Dio suppliche e preghiere. Preghiere e suppliche siano indette anche dal capitolo per tutta la città e per tutta la diocesi, perché il clero e il popolo possano impetrare da Dio un buon pastore.

Inoltre, pur non innovando nulla, su questo argomento per il presente stato dei tempi, esorta ed ammonisce tutti quelli che hanno in qualsiasi modo per concessione della santa sede, o anche diversamente, titolo a intervenire nella promozione dei futuri prelati perché si ricordino, prima di ogni altra cosa, che essi non possono fare nulla di più utile per la gloria di Dio e la salvezza dei popoli, che procurare che vengano promossi pastori buoni e adatti a governare la chiesa. Li ammonisce anche che essi, divenendo partecipi dei peccati degli altri, peccano gravemente, se non procureranno diligentemente che vengano scelti a governare quelli che essi stimano più degni e più utili alla chiesa, mossi non da preghiere, da umano affetto o dai suggerimenti di chi briga, ma dai loro meriti: quelli nati da legittimo matrimonio e che presentano una vita, un’età, una dottrina e tutte le altre qualità, che sono richiesti dai sacri canoni e dai decreti di questo sinodo Tridentino.

E poiché nell’assumere le informazioni - serie e utili - degli uomini onesti e dotti su tutte queste qualità, non si può avere un modo dappertutto uniforme, data la varietà delle nazioni, dei popoli e dei costumi, il santo concilio comanda che nel sinodo provinciale - che il metropolita deve tenere - sia prescritto per ogni luogo e provincia un proprio schema per l’esame, l’inchiesta o l’istruttoria che si deve fare, da approvarsi dal santissimo pontefice romano, secondo l’utilità dei luoghi. In tal modo quando, poi, questo esame o inchiesta sulla persona da promuoversi è stata completata, sia redatta in atto pubblico e con l’insieme delle testimonianze e la professione di fede da essa fatta, sia senz’altro trasmessa al più presto al pontefice romano, affinché lo stesso sommo pontefice, dopo aver preso completa visione di tutta la pratica e delle persone, possa più utilmente provvedere per mezzo loro alle chiese - se saranno trovati adatti - per l’utilità del gregge del Signore.

Inoltre, tutte le ricerche, le informazioni, le testimonianze, le prove di qualsiasi natura, che si sono potute raccogliere sulle qualità di colui che dev’essere promosso e sullo stato della chiesa, da qualsiasi persona, anche nella curia romana, vengano esaminate diligentemente da un cardinale che poi ne farà la relazione in concistoro e da tre altri cardinali; la relazione sia confermata dalla firma del cardinale relatore e dei tre cardinali. In essa ciascuno dei quattro cardinali affermi separatamente, che, usata accurata diligenza, ha trovato le persone, che devono essere promosse, fornite delle qualità richieste dal diritto e da questo santo sinodo, e di avere la persuasione - a rischio dell’eterna salute - che essi sono adatti ad esser messi a capo delle chiese. Fatta poi la relazione in un primo concistoro, perché frattanto con più matura riflessione si possa giungere ad una più profonda conoscenza della inchiesta, si differisca il giudizio ad altro concistoro, a meno che al pontefice non sembri opportuno fare diversamente.

Stabilisce, inoltre, lo stesso concilio che tutte e singole le prescrizioni che sono state emanate, altre volte, nello stesso sinodo, per quanto riguarda la vita, l’età, la dottrina e le altre qualità dei vescovi che dovranno essere eletti, debbano osservarsi anche nella creazione dei cardinali della santa chiesa romana, anche se fossero solo diaconi, e che il pontefice romano, per quanto possibile, eleggerà da tutte le nazioni della cristianità, a seconda che li troverà adatti.

Da ultimo lo stesso sinodo, scosso dai tanti gravissimi mali che travagliano la chiesa, non può non ricordare che niente è più necessario alla chiesa di Dio che il pontefice romano mostri quella sollecitudine che in forza del suo ufficio deve a tutta la chiesa specialmente nello scegliere solo dei cardinali eccellenti e nel mettere a capo delle singole chiese pastori ottimi e adatti. Ciò con tanta maggior ragione, in quanto il signore nostro Gesù Cristo, gli chiederà conto del sangue di quelle sue pecore che dovessero perire a causa del cattivo governo di pastori negligenti e immemori del loro ufficio.

Canone II


Se i concili provinciali in qualche posto sono stati trascurati, vengano ripresi per regolare i costumi, correggere le colpe, comporre le controversie, e per le altre cose permesse dai sacri canoni.

Perciò i metropoliti stessi, - o se essi ne fossero legittimamente impediti, il coepiscopo più anziano, - almeno entro un anno dalla fine del presente concilio, e, in seguito, almeno ogni tre anni, non trascuri di riunire il sinodo della sua provincia, dopo l’ottava della Pasqua del nostro signore Gesù Cristo, o in altro tempo più comodo, secondo l’usanza della provincia. Ad esso devono assolutamente partecipare tutti i vescovi e gli altri che per diritto o per consuetudine sono obbligati ad intervenirvi, eccettuati quelli, soltanto, che dovrebbero attraversare il mare con immediato pericolo.

Al di fuori di tale occasione i vescovi comprovinciali non siano più costretti, contro la loro volontà, a recarsi alla chiesa metropolitana col pretesto di qualsiasi consuetudine. Similmente i vescovi che non dipendono da nessun arcivescovo, una volta per sempre scelgano un metropolita vicino, al cui sinodo provinciale siano tenuti a partecipare con gli altri, ed osservino e facciano osservare quelle decisioni che vi fossero state prese. In tutte le altre cose, la loro esenzione e i loro privilegi siano sani e salvi.

Si celebrino anche, ogni anno, i sinodi diocesani; ad essi dovranno recarsi anche tutti quegli esenti che, se non fossero esenti avrebbero l’obbligo di parteciparvi, e che non sono soggetti ai capitoli generali. Quelli che hanno la cura di chiese parrocchiali o di altre, anche annesse, chiunque essi siano, dovranno partecipare al sinodo.

I metropoliti, i vescovi e gli altri menzionati sopra che in questi problemi fossero negligenti, incorreranno nelle pene sancite dai sacri canoni.

Canone III


I patriarchi, i primati, i metropoliti e i vescovi non manchino di visitare personalmente la propria diocesi; se ne fossero legittimamente impediti, lo facciano per mezzo del loro vicario generale o di un visitatore. Se ogni anno non potessero visitarla completamente per la sua estensione, ne visitino almeno la maggior parte, in modo tale, però, che nel giro di due anni, o personalmente o per mezzo dei loro visitatori, terminino di visitarla.

I metropoliti, visitata completamente la propria diocesi, non visitino le chiese cattedrali e le diocesi dei loro comprovinciali, se non per un motivo, conosciuto e approvato nel concilio provinciale. Gli arcidiaconi, i decani e gli altri inferiori, in quelle chiese in cui fino ad ora hanno usato fare legittimamente la visita, in avvenire potranno farla solo personalmente, con un notaio e col consenso del vescovo.

Anche i visitatori che devono essere scelti dal capitolo, - dove il capitolo ha diritto di visita, - devono prima essere approvati dal vescovo. Ma non perciò il vescovo, o, se egli fosse impedito, il suo visitatore, non avranno il diritto di visitare le stesse chiese per proprio conto. Anzi gli arcidiaconi e gli altri inferiori saranno tenuti a presentargli entro un mese la relazione della visita fatta e a mostrargli le deposizioni dei testi e tutti gli atti. Ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi esenzione e privilegio.

Scopo principale di tutte queste visite sia quello di portare la sana e retta dottrina, dopo aver fugato le eresie; di custodire i buoni costumi e correggere quelli corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammonizioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire tutte quelle altre cose che, secondo il luogo, il tempo, l’occasione, e la prudenza dei visitatori, possono portare un frutto ai fedeli.

E perché queste cose possano avere più facilmente esito felice, tutti quelli che abbiamo nominato ed a cui spetta la visita, sono esortati a tenere verso tutti paterna carità e zelo cristiano. Contenti, quindi, di un numero modesto di cavalli e di servitori, cerchino di portare a termine la visita al più presto possibile e tuttavia con la dovuta diligenza. E intanto facciano in modo di non esser di peso e di aggravio a nessuno con spese inutili; e non prendano nulla, né essi, né qualcuno dei loro, come diritto di visita, anche per visite a legati per usi pii, - fuorché quello che è loro dovuto di diritto per lasciti pii, o per qualsiasi altro titolo, né denaro, né regali di qualsiasi genere, anche se in qualsiasi modo vengano offerti, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile.

Si eccettuano, tuttavia, le spese per il vitto, che dovranno essere sostenute per loro e per quelli che li accompagnano in modo frugale e moderato, e solo per le necessità del tempo e non oltre. Si lascia tuttavia alla libera scelta di quelli che sono visitati, di dare una somma di denaro secondo quanto erano soliti pagare, ovvero di offrire il sostentamento accennato, salvo il diritto delle antiche convenzioni stabilite con i monasteri ed altri luoghi pii e con le chiese non parrocchiali, che deve rimanere intatto.

In quei luoghi e province dove vi è la consuetudine che i visitatori non ricevano né il mantenimento, né denaro, né alcun’altra cosa, ma che si faccia tutto gratuitamente, vi si osservi questa consuetudine.

Che se per caso qualcuno (Dio non voglia!) in tutti i casi suddetti osasse prendere qualche cosa di più, questi, oltre alla restituzione del doppio entro un mese, sia colpito anche con altre pene, secondo la costituzione del concilio generale di Lione Exigit (387) e con altre ancora nel sinodo provinciale, a giudizio del sinodo, senza speranza di perdono.

I patroni non pretendano in nessun modo di ingerirsi nell’amministrazione dei sacramenti; né si immischino nella visita agli ornamenti della chiesa o nei proventi dei beni immobili o delle fabbriche, se non nella misura che compete ad essi in forza della costituzione e della fondazione; attendano, invece, a queste cose i vescovi stessi. E procurino che i redditi delle fabbriche siano spesi in usi necessari ed utili per la chiesa, come ad essi sembrerà più conveniente.

Canone IV


Il santo sinodo, desiderando che l’ufficio della predicazione, che è il principale dovere dei vescovi, venga esercitato quanto più frequentemente è possibile per la salvezza dei fedeli, adattando meglio alle necessità dei tempi presenti i canoni emanati un tempo su questo argomento sotto Paolo III (388), di felice memoria, comanda che essi espongano le sacre scritture e la legge divina: nella propria chiesa, personalmente, o, se ne fossero legittimamente impediti, mediante persone assunte per la predicazione, nelle altre chiese di città o della diocesi per mezzo dei parroci, o, qualora questi ne fossero impediti, per mezzo di altri da designarsi dal vescovo, a spese di quelli che sono tenuti o sono soliti accollarsi queste spese, almeno tutte le domeniche e nelle feste solenni, durante la quaresima e l’avvento del Signore, ogni giorno, o almeno tre volte la settimana, se lo credono opportuno, ed inoltre ogni volta che ciò possa esser stimato utile.

Il vescovo ammonisca diligentemente il popolo che ognuno è tenuto a recarsi nella propria parrocchia, se può farlo facilmente, per ascoltare la parola di Dio. Nessun secolare o regolare osi predicare - anche nelle chiese del suo ordine - qualora il vescovo fosse contrario. Gli stessi vescovi avranno anche cura che almeno nei giorni di domenica e negli altri festivi in ogni parrocchia i bambini siano diligentemente istruiti da chi ne ha il dovere, nei rudimenti della fede e in ciò che riguarda l’obbedienza a Dio e ai genitori. Se sarà necessario li costringeranno anche con le censure ecclesiastiche. Tutto ciò, non ostante i privilegi e le consuetudini. Nelle altre cose, conservino la loro forza le disposizioni che sono state emanate sotto lo stesso Paolo III sul dovere della predicazione.

Canone V


Le cause criminali più gravi contro i vescovi, - anche di eresia (Dio non voglia!) -, che importino la deposizione o la privazione, siano trattate e portate a conclusione solo dal romano pontefice. Se poi si trattasse di una causa che necessariamente debba essere istruita fuori della cuna romana, non sia affidata a nessuno, fuorché a metropoliti o a vescovi, scelti dal papa.

Questo sia un mandato speciale e sia firmato dallo stesso sommo pontefice. Esso non conferisca mai un potere più ampio di quello di ricostruire il solo fatto, e di istruire il processo, che manderà subito al romano pontefice, riservando a lui solo la sentenza definitiva. Quanto al resto, si osservino da tutti le norme stabilite un tempo sotto Giulio III (389), di felice memoria, su questo argomento, e la costituzione emanata sotto Innocenzo III, nel concilio generale: Qualiter et quando (390), che il santo sinodo rinnova. Le cause criminali minori dei vescovi, invece, siano trattate e concluse solo nel concilio provinciale o da persone scelte dal concilio provinciale.

Canone VI


In tutti i casi di irregolarità e di sospensione che hanno origine da delitto occulto - eccettuato quello che deriva da omicidio volontario e gli altri portati dinanzi al foro contenzioso - sia permesso ai vescovi dispensare; così pure sia lecito ad essi assolvere gratuitamente nel foro della coscienza qualsiasi colpevole, a loro soggetto, personalmente, nella propria diocesi, o per mezzo del vicario, da designarsi a ciò con speciale mandato, in qualsiasi caso occulto, anche in quelli riservati alla santa sede, imposta, naturalmente, una salutare penitenza. La stessa facoltà sia loro concessa, ma non ai loro vicari, nel delitto di eresia, nello stesso foro della coscienza.

Canone VII


Perché il popolo fedele riceva i sacramenti con maggiore riverenza e devozione dell’anima, il santo sinodo comanda a tutti i vescovi che non solo quando questi sacramenti devono essere amministrati da loro, personalmente, spieghino, prima, la loro efficacia e la loro utilità, secondo l’intelligenza di chi li riceve, ma facciano in modo che la stessa cosa si faccia piamente e prudentemente dai singoli parroci, anche in lingua volgare, se necessario e se si può fare senza incomodo.

Ciò venga fatto secondo la forma che prescriverà il sinodo nella catechesi dei singoli sacramenti, che i vescovi avranno cura di far tradurre in lingua volgare e di far esporre al popolo da tutti i parroci. Durante la santa messa, inoltre, o nella celebrazione delle sacre funzioni, spieghino in volgare nelle singole feste o solennità, la parola di Dio e le esortazioni alla salvezza e si sforzino di inciderla nel cuore di tutti (lasciate da parte le questioni inutili), e di istruirli nella legge del Signore.

Canone VIII


L’apostolo ammonisce che quelli che mancano pubblicamente, devono essere pubblicamente corretti (391). Perciò, quando qualcuno commette un delitto pubblicamente e alla presenza di molti, per cui non si può dubitare che altri siano stati offesi e scossi dallo scandalo, bisogna imporre pubblicamente a costui una penitenza proporzionata, secondo la gravità della colpa, sicché con la testimonianza della sua punizione riporti sulla retta via quelli che con il suo esempio aveva spinto ad agire perversamente. Il vescovo, tuttavia, potrà commutare questo genere di penitenza pubblica in altro, occulto, quando questo gli sembrasse più adatto.

In tutte le chiese cattedrali, inoltre, - dove ciò si può fare senza difficoltà - sia istituito dal vescovo un penitenziere unendo a tale funzione una prebenda di prossima vacanza. Questi sia maestro, dottore, licenziato in teologia o in diritto canonico, abbia quarant’anni; e ad ogni modo, sia il più idoneo che si possa trovare, considerata la qualità del luogo. Quando egli ascolterà, in chiesa, le confessioni, sia considerato presente al coro.

Canone IX


Le norme che un tempo sono state emanate sulla diligenza che i vescovi devono usare nella visita dei benefici, anche esenti, sotto Paolo III, di felice memoria (392), e, recentemente, sotto il beatissimo signore nostro Pio IV (393), in questo stesso concilio, siano osservate anche per quanto riguarda le chiese secolari, che si dicono non essere in nessuna diocesi. Esse, quindi, saranno visitate dal vescovo, la cui chiesa cattedrale è la più vicina (se ciò risulta), altrimenti da colui, che una volta per sempre sia stato eletto nel concilio provinciale dal prelato di quel luogo, come delegato della sede apostolica. Non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.

Canone X


Perché i vescovi possano mantenere più facilmente nella sottomissione e nell’obbedienza il popolo che essi governano, in tutto ciò che riguarda la visita e la correzione dei costumi dei loro sudditi, abbiano il diritto e il potere - anche come delegati della sede apostolica - di comandare, regolare, punire ed eseguire, conforme alle norme dei sacri canoni, quelle cose che, secondo la loro prudenza, sembreranno loro necessarie all’emendazione e all’utilità dei loro sudditi.

In quei problemi, inoltre, che riguardano la visita o la correzione dei costumi (394), né l’esenzione, né proibizione alcuna, né appello o querela, anche se interposta presso la sede apostolica, potranno impedire o sospendere in alcun modo l’esecuzione di quanto è stato da loro comandato, stabilito, giudicato.

Canone XI


Poiché si deve costatare che i privilegi e le esenzioni, che per vari motivi vengono concessi a molti, producono oggi una certa confusione nella giurisdizione dei vescovi, e danno agli esenti occasione di una vita rilassata, il santo sinodo dispone che, se qualche volta si crederà opportuno per motivi giusti, gravi, e in qualche modo necessari, insignire qualcuno dei titoli d’onore del protonotariato, dell’accolitato, di conte palatino, di cappellano del re, e di altri titoli simili, sia nella curia romana che fuori di essa; e così pure oblati o come addetti a qualche monastero o col nome di inservienti delle milizie o dei monasteri, degli ospedali, dei collegi, o con qualsiasi altro titolo, si deve ritenere che con questi privilegi in nulla si detrae agli ordinari. Sicché quelli cui sono stati già concessi o verranno concessi in futuro tali privilegi, saranno pienamente soggetti in ogni cosa agli stessi ordinari, come delegati delle sede apostolica, e per quanto riguarda i cappellani regi, secondo la costituzione di Innocenzo III Cum capella (395). Saranno eccettuati coloro che attualmente servono nei luoghi predetti o prestano servizio nelle stesse milizie e risiedono nei loro recinti e case, e vivono sotto la loro obbedienza, e anche quelli che legittimamente e secondo la regola delle stesse milizie abbiano fatto la professione che, però, deve constare all’ordinario.

Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio, anche dell’ordine di S. Giovanni di Gerusalemme e di altre milizie.

Quanto ai privilegi che sogliono competere a quelli che risiedono nella curia romana in forza della costituzione di Eugenio (396) o della loro appartenenza alla casa di cardinali, essi non riguardano quelli che hanno dei benefici ecclesiastici; a motivo di questi benefici costoro restino soggetti alla giurisdizione degli ordinari. Non ostante qualsiasi proibizione.

Canone XII


Poiché le dignità, nelle chiese, specie cattedrali, sono state istituite per conservare ed accrescere la disciplina ecclesiastica e perché quelli che le hanno si distinguessero nella pietà, fossero di esempio agli altri e aiutassero i vescovi con l’adempimento del loro dovere, giustamente quelli che sono chiamati a ricoprirle, devono essere tali da rispondere al loro ufficio.

Nessuno, quindi, in avvenire, venga promosso a qualsiasi dignità, cui sia annessa la cura delle anime, se non ha raggiunto almeno il venticinquesimo anno di età, e, vissuto già nell’ordine clericale, non sia ragguardevole per la dottrina - necessaria per eseguire il proprio ufficio - e per la integrità dei costumi, secondo la costituzione di Alessandro III, promulgata nel concilio Lateranense: Cum in cunctis (397).

Anche gli arcidiaconi, che sono detti occhi dei vescovi, siano, in tutte le chiese, dove è possibile, maestri in teologia, dottori e licenziati in diritto canonico.

Alle altre dignità o personati, cui non è annessa la cura delle anime, siano chiamati quei chierici che, idonei sotto ogni altro aspetto, non abbiano meno di ventidue anni.

Quelli, inoltre, che sono provvisti di qualsiasi beneficio che comporti la cura delle anime, sono tenuti, almeno entro i due mesi dalla presa di possesso, a fare nelle mani del vescovo, o, se questi ne fosse impedito, dinanzi al suo vicario generale o ad un suo officiale, la pubblica professione della loro retta fede. Promettano anche e giurino di rimanere nell’obbedienza della chiesa romana.

Quelli, invece, che sono stati provvisti di canonicati e dignità in chiese cattedrali, sono tenuti a far ciò non solo dinanzi al vescovo o ad un suo rappresentante, ma anche in capitolo.

Nessuno, inoltre, d’ora innanzi, sia ricevuto ad una dignità, ad un canonicato, ad una porzione, se non sia già costituito in quell’ordine sacro che è richiesto da tale dignità, prebenda o porzione, o sia in tale età, che entro il tempo stabilito dal diritto e da questo santo sinodo (398), possa ricevere l’ordine stesso.

In tutte le chiese cattedrali, poi, tutti i canonicati e porzioni abbiano annesso l’ordine del presbiterato, del diaconato o del suddiaconato. Col consiglio del capitolo, poi, il vescovo designi e stabilisca, come gli sembrerà meglio, a quale ufficio ciascun ordine debba essere annesso; e lo faccia in tal modo, che almeno la metà siano presbiteri, gli altri diaconi o suddiaconi. Dove vi fosse la consuetudine più lodevole che la maggior parte o tutti siano presbiteri, sia osservata senz’altro.

Questo santo sinodo esorta anche a far sì, che in quelle province dove si può facilmente realizzare, tutte le dignità e almeno metà dei canonicati, nelle chiese cattedrali e nelle collegiate insigni, siano conferiti solo a maestri o dottori, o anche ai licenziati in teologia o diritto canonico.

A quelli, inoltre, che nelle stesse cattedrali o collegiate hanno dignità, canonicati, prebende o porzioni non sia lecito essere assenti ogni anno per più di tre mesi, in forza di qualsiasi statuto, o consuetudine, salve le costituzioni di quelle chiese che richiedono un tempo più lungo nel servizio. In caso contrario ciascuno il primo anno sia privato della metà dei frutti che ha percepito in ragione della prebenda e della residenza. Se poi mostrerà la stessa negligenza, sia privato di tutti i frutti che in quell’anno ha percepito. Crescendo la loro contumacia, si proceda contro di essi conforme alle prescrizioni dei sacri canoni.

Per quanto riguarda le distribuzioni, le ricevano solo quelli che sono stati presenti alle ore stabilite. Gli altri, senza possibilità di intesa e di remissione, ne siano privati, secondo il decreto di Bonifacio VIII: Consuetudinem (399), che il santo sinodo intende ripristinare. Tutto ciò, non ostante qualsiasi statuto o consuetudine.

Tutti poi siano obbligati a compiere i divini uffici da loro stessi, e non per mezzo di altri, ad assistere e a servire il vescovo quando celebra e compie altri uffici pontificali; e così pure a lodare con riverenza, chiaramente e con devozione in coro, istituito per salmeggiare il nome di Dio con inni e canti.

Indossino sempre, inoltre, un vestito decente, sia nella chiesa che fuori. Si astengano da cacce illecite, da uccellagioni, da danze; si tengano lontani dalle osterie e dai giuochi e mostrino quella integrità di costumi, per cui a ragione possano esser chiamati il senato della chiesa.

Quanto alle altre cose necessarie, che riguardano la dovuta disciplina nei divini uffici, il giusto modo di cantare e di salmodiare, il modo prescritto di andare e rimanere in coro, ed inoltre tutto ciò che riguarda i ministri della chiesa e altre cose simili, penserà il sinodo provinciale a prescrivere a ciascuno la propria forma, a seconda dell’utilità di ciascuna provincia e secondo i suoi usi. Nel frattempo il vescovo con non meno di due canonici, di cui uno scelto da lui, l’altro dal capitolo, potrà provvedere in quelle cose, che sembreranno necessarie.

Canone XIII


Poiché molte chiese cattedrali hanno redditi tanto tenui e sono così piccole, da non essere assolutamente adeguate alla dignità vescovile, né alla necessità delle chiese, il concilio provinciale, dopo aver chiamato quelli cui la cosa interessa, esamini e consideri diligentemente quali siano quelle che, per la loro piccolezza e inconsistenza sia necessario unire alle diocesi vicine o far in modo che aumentino i loro proventi. Redatto su ciò un documento, lo si mandi al sommo pontefice romano; basandosi su di esso, egli, secondo la sua prudenza e secondo quanto gli sembrerà doversi fare, unirà le più piccole fra di loro o ne aumenterà i frutti con qualche aggiunta.

Intanto, fino a che queste pratiche non abbiano il loro effetto, il sommo pontefice romano potrà provvedere a quei vescovi che hanno bisogno di sovvenzioni per la povertà della loro diocesi con qualche beneficio, purché non abbia cura d’anime, e non si tratti di dignità, di canonicati, di prebende, di monasteri, in cui sia viva l’osservanza della regola, o che siano soggetti ai capitoli generali, e a determinati visitatori.

Anche nelle chiese parrocchiali, i cui frutti siano ugualmente tanto scarsi da non potersi soddisfare agli oneri che hanno, il vescovo farà in modo che - se quanto abbiamo detto non si potrà ottenere con l’unione dei benefici (non tuttavia dei regolari), - con l’assegnazione delle primizie e delle decime, con i contributi delle parrocchie e con le raccolte di denaro, o in altro modo, che a lui sembri più adatto, si ricavi tanto che possa esser sufficiente alle necessità del rettore e della parrocchia.

In ogni unione, poi, sia quelle sopra accennate, sia quelle che si dovessero fare per altri motivi, le chiese parrocchiali non si uniscano mai con un monastero, con una abbazia, con la dignità, o prebenda di una chiesa cattedrale, o collegiata, con altri benefici semplici, con ospedali, con milizie. E quelle che fossero unite, siano riesaminate dagli ordinari, secondo il decreto un tempo emanato nello stesso sinodo, sotto Paolo III, di felice memoria (400). Decreto che si osserverà ugualmente anche per le unioni fatte da quel tempo in poi. Ciò, nonostante qualsiasi termine usato che deve ritenersi come qui sufficientemente espresso.

Oltre a ciò, in avvenire, tutte quelle chiese cattedrali, il cui reddito non supera la somma di mille ducati e le chiese parrocchiali, il cui reddito, secondo il loro vero valore annuo, non supera i cento, non siano aggravate da alcuna pensione o riserva di frutti.

Anche in quelle città e luoghi, dove le chiese parrocchiali non hanno confini ben definiti, e i loro rettori non hanno un popolo da reggere, ma amministrano solo indistintamente i sacramenti a chi li chiede, il santo sinodo comanda ai vescovi che, per potere ottenere con una maggiore certezza la salute delle anime loro affidate, diviso il popolo in parrocchie vere e proprie, assegnino a ciascuna un proprio parroco permanente, che possa conoscerle, e da cui soltanto ricevano lecitamente i sacramenti, o provvedano in altro modo migliore, secondo le esigenze del luogo. E cerchino di fare al più presto la stessa cosa nelle altre città e luoghi dove non vi sono affatto chiese parrocchiali. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabili.

Canone XIV


In molte chiese, sia cattedrali che collegiate e parrocchiali, in forza delle loro costituzioni o per una riprovevole consuetudine, è corrente che nella elezione, presentazione, nomina, istituzione, conferma, conferimento, o altra provvista o ammissione al possesso di una chiesa cattedrale o beneficio, di canonicati e di prebende, o ad una parte dei proventi, o alle distribuzioni quotidiane, si frappongano certe condizioni o deduzioni dai frutti, certi pagamenti, promesse e compensi illeciti, o anche quelli che in alcune chiese sono detti "lucri di turno".

Il santo sinodo detesta queste cose e comanda ai vescovi che proibiscano quello che, in queste faccende, non viene convertito in uso pio, quegli ingressi che destano sospetto di simonia, o presentano il carattere di volgare avarizia. Prendano conoscenza, inoltre, diligentemente, delle loro costituzioni e consuetudini su questi argomenti, e con eccezione soltanto di quelle che essi approvano come lodevoli, respingano ed aboliscano tutte le altre, come indegne e scandalose.

Il santo sinodo stabilisce che quelli che in qualsiasi modo agissero contro le prescrizioni di questo decreto, siano soggetti alle pene emanate contro i simoniaci, a quelle dei sacri canoni ed alle varie costituzioni dei sommi pontefici, che rinnova. Tutto questo, non ostante qualsiasi statuto, costituzione e consuetudine, anche immemorabile, anche se fossero state confermate dall’autorità apostolica. Il vescovo, come delegato della sede apostolica, potrà indagare sulla loro reticenza, falsità e difetto di intenzione.

Canone XV


In quelle chiese cattedrali e collegiate insigni, dove le prebende sono molte, e, quindi, poco consistenti pur con le distribuzioni quotidiane, così da non esser sufficienti per la decorosa condizione dei canonici, considerata la qualità del luogo e delle persone, i vescovi, col consenso del capitolo, potranno unire ad esse alcuni benefici semplici (mai dei regolari), o, se in questo modo non si potesse provvedere, ne sopprimano qualcuna, col consenso dei patroni - se sono di diritto di patronato dei laici, - applicandone i frutti e i proventi alle distribuzioni quotidiane delle altre prebende e le riducano di numero, facendo in modo, però, che ne rimangano tante, da poter esser sufficienti comodamente alla celebrazione del culto divino e alla dignità della chiesa. Ciò non ostante qualsiasi costituzione, privilegio, riserva, generale o speciale. Né le predette unioni o soppressioni potranno esser annullate o impedite da qualsiasi provvista, anche in forza di una rinunzia o da qualsiasi altra deroga o sospensione.

Canone XVI


Durante la sede vacante il capitolo - se ha l’ufficio di percepire i frutti - stabilisca uno o più economi, fidati e diligenti, che si occupino delle cose ecclesiastiche e dei proventi, e rendano ragione, a suo tempo, a colui cui spetta. Così pure sia tenuto ad eleggere un officiale o vicario entro gli otto giorni dalla morte del vescovo e a confermarlo, se già vi fosse; sia dottore o almeno licenziato in diritto canonico, o, in ogni caso e per quanto è possibile, adatto. Se si facesse diversamente, questa designazione sia devoluta al metropolita. Se poi la chiesa fosse proprio quella metropolitana, o se fosse esente, e il capitolo (come è stato accennato) fosse negligente, allora il più anziano dei vescovi suffraganei, se si tratta della chiesa metropolitana, e il più vicino, se si tratta di una chiesa esente, hanno il potere di costituire un economo e un vicano adatti.

Il vescovo promosso a quella chiesa vacante, poi, tra le altre cose che gli spettano, esiga che gli si renda ragione dallo stesso economo, dal vicario e da qualsiasi altro officiale ed amministratore, costituito dal capitolo o da altri in suo luogo durante la sede vacante, anche se fossero membri dello stesso capitolo, ragione dei loro uffici, della giurisdizione, dell’amministrazione e di qualsiasi altro loro incarico. E potrà anche punire quelli che nel loro ufficio o amministrazione avessero mancato, anche se questi officiali, reso già il loro rendiconto, avessero ottenuto dal capitolo o da quelli che da esso fossero stati deputati, l’assoluzione o la liberazione. Il capitolo sarà anche tenuto a render conto allo stesso vescovo degli scritti che appartengono alla chiesa, se ne fossero giunti al capitolo.


Canone XVII


La disciplina ecclesiastica resta sconvolta, quando uno dei chierici occupa più uffici. Perciò sapientemente fu disposto dai sacri canoni che nessuno dovesse essere incardinato in due chiese (401). Ma molti, mossi da un riprovevole desiderio di guadagno, ingannando se stessi (non Dio!) non si vergognano di eludere con varie arti quelle prescrizioni che saggiamente sono state emanate e di tenere più benefici insieme.

Per questo il santo sinodo, desiderando tornare alla dovuta disciplina nel governo delle chiese, con il presente decreto - che dovrà essere osservato da qualsiasi persona, di qualsiasi titolo, anche se fosse insignita dell’onore del cardinalato, - stabilisce che in futuro possa essere conferito a ciascuno un solo beneficio ecclesiastico. Se questo non fosse sufficiente all’onesto sostentamento di colui cui viene assegnato, si potrà conferirgliene un altro semplice, purché l’uno e l’altro non esigano la residenza personale.

Queste norme dovranno riguardare non solo le chiese cattedrali, ma anche tutti gli altri benefici, sia secolari che regolari, anche se fossero dati solo in commenda, di qualsiasi titolo e qualità essi siano.

Quelli poi che presentemente hanno più chiese parrocchiali, o ne hanno una cattedrale e l’altra parrocchiale, nonostante qualsiasi dispensa e qualsiasi unione a vita, siano senz’altro costretti a lasciare, entro lo spazio di sei mesi, le altre chiese parrocchiali, tenendosi soltanto la chiesa parrocchiale, o quella cattedrale. In caso diverso, tanto le chiese parrocchiali, quanto tutti gli altri benefici, che hanno ipso iure dovranno considerarsi vacanti, e, come vacanti, siano conferiti liberamente ad altri idonei; e quelli che prima avevano tali benefici, dopo quel tempo non potranno goderne i frutti con tranquillità di coscienza. Desidera, tuttavia, il santo sinodo, che si provveda alle necessita di quelli che rinunziano, in modo adatto, come sembrerà meglio al sommo pontefice.

Canone XVIII


Giova assai alla salute delle anime essere governate da parroci degni e adatti. E perché ciò possa esser fatto più diligentemente e più rettamente il santo sinodo stabilisce, che quando per morte o per rinunzia una chiesa parrocchiale si rende vacante - anche se la cura spetta alla chiesa o al vescovo ed è amministrata da una o più persone; anche nelle chiese dette patrimoniali o recettive, in cui il vescovo è solito dare la cura delle anime ad uno o più (persone tutte che sono tenute a sostenere l’esame di cui sotto) - anche se la stessa chiesa parrocchiale fosse riservata, sia in modo generale che speciale, anche in forza di qualche indulto o privilegio in favore di cardinali della santa chiesa romana, di abati, o di capitoli, il vescovo, non appena ha avuta notizia della vacanza, debba nominare, se necessario, un vicario adatto, con l’assegnazione di un’adeguata parte di frutti, a suo giudizio, il quale sostenga gli oneri della stessa chiesa, fino a che non sia stato nominato il rettore.

Inoltre, il vescovo e chi ha diritto di patronato, entro dieci giorni od altro tempo da determinarsi dal vescovo, nomini dinanzi agli esaminatori alcuni chierici adatti a reggere la chiesa. Sia permesso, tuttavia, anche ad altri, se conoscessero qualche altro idoneo a questo ufficio, di fare i loro nomi, perché si possa fare poi una diligente ricerca sull’età, sui costumi, e sulla capacità di ciascuno. Se poi al vescovo o al sinodo provinciale sembrasse meglio, - conforme all’uso della regione, - i candidati all’esame siano convocati con pubblico editto. Passato il tempo stabilito, tutti quelli che sono stati iscritti, siano esaminati dal vescovo o, se questi fosse impedito, dal vicano generale e dagli altri esaminatori - che non devono essere meno di tre. Se i voti di questi fossero pari o singolarmente diversi, il vescovo, o il vicario potrà aggiungere il suo voto a colui, cui sembrerà più opportuno darlo.

Gli esaminatori vengano presentati ogni anno nel sinodo diocesano dal vescovo o dal suo vicario almeno in numero di sei e siano di gradimento del sinodo e tali da ottenere la sua approvazione. Quando si rende vacante una chiesa, il vescovo ne scelga tre, che assieme a lui facciano l’esame; verificandosi un’altra vacanza, scelga gli stessi o altri tre fra i sei, quelli, cioè, che crederà meglio. Questi esaminatori siano maestri, dottori o licenziati in teologia o in diritto canonico; o anche altri chierici - o regolari -, anche dei mendicanti o secolari, a ciò particolarmente adatti. Giurino tutti sui santi vangeli di Dio, che essi, messa da parte qualsiasi umana considerazione, eseguiranno fedelmente il loro ufficio e si guardino bene dall’accettare, né prima né dopo, in occasione di questo esame, qualsiasi cosa. In caso contrario sia essi che gli altri che danno, incorrano nel reato di simonia, da cui non potranno essere assolti se non con la rinunzia ai benefici che in qualsiasi maniera, anche prima, avevano; e siano resi inabili per l’avvenire anche ad altri. Di queste cose, inoltre, siano obbligati a rendere conto non solo dinanzi a Dio, ma, se fosse il caso, anche nel sinodo provinciale, da cui, se si venisse a riscontrare che hanno in qualche modo agito contro il loro dovere, potranno essere puniti gravemente, a suo arbitrio.

Fatto, quindi, l’esame, siano pubblicati i nomi di quelli giudicati idonei, per età, costumi, dottrina, prudenza e per quelle altre qualità che li rendono capaci di governare la chiesa vacante; tra questi il vescovo scelga quello che giudicherà più adatto degli altri. E a lui - non ad altri - sia fatto il conferimento della chiesa da quegli cui spetta conferirla. Se poi questa fosse di diritto di patronato ecclesiastico e quindi la nomina appartenesse al vescovo, e non ad altri, colui che il patrono giudicherà migliore tra i candidati approvati dagli esaminatori, dovrà presentarsi al vescovo per essere da lui nominato.

Quando poi la nomina dovesse farsi da altri che non sia il vescovo, allora il solo vescovo scelga tra i degni il più degno, e il patrono lo presenti a colui, cui spetta la nomina. Se si trattasse di diritto di patronato di laici, quegli che sarà presentato dal patrono dovrà essere esaminato dagli stessi deputati di cui sopra, e non sarà ammesso, se non dopo che sarà stato trovato idoneo.

In tutti i casi sopraddetti, però, non si provveda alla chiesa per mezzo di nessun altro, se non attraverso uno dei predetti esaminati e approvati dagli esaminatori, secondo la norma data. Nessuna devoluzione, o appello - anche se interposto alla sede apostolica, ai suoi legati, vicelegati, nunzi, vescovi, metropoliti, primati o patriarchi - potrà impedire o sospendere l’esecuzione della relazione di questi esaminatori.

In caso diverso, il vicano che il vescovo avesse già assegnato temporaneamente, di propria iniziativa, alla chiesa vacante o che dovesse assegnare in seguito, non sia rimosso dalla cura e dal governo di quella chiesa, fino a che lui o altri, che fosse stato approvato o scelto, come già detto, non sia stato provvisto. Tutte le provviste o nomine fatte in maniera diversa da quanto prescrive la forma riferita sopra, devono essere considerate illegittime.

Non impediranno questo decreto le esenzioni, gli indulti, i privilegi, le prevenzioni, le nuove provisioni, gli indulti concessi a qualsiasi università, anche dietro versamento di una certa somma e qualsivoglia altro impedimento.

Se, tuttavia, i redditi di questa parrocchia fossero così tenui da non comportare il peso di tutto questo esame; o non vi sia alcuno che cerchi di sottoporsi a questo esame; o si temesse di suscitare facilmente risse e tumulti di una certa gravità, per le note fazioni o divisioni che vi sono in alcuni luoghi, l’ordinario - se in coscienza e col consiglio dei deputati crederà opportuno agire in tal modo, - omesso questo procedimento, potrà provvedere con un altro esame privato, osservando tuttavia le prescrizioni già esposte. Se poi il sinodo provinciale crederà di dover aggiungere od omettere qualche cosa circa la forma dell’esame, potrà farlo.

Canone XIX


Il santo sinodo stabilisce che i mandati di provvista, e quelle grazie che si chiamano ‘aspettative’ non si debbano concedere più a nessuno, neppure ai collegi, alle università ai senati, e ad altre singole persone, neppure a titolo di indulto, o dietro versamento di una certa somma, o con qualsiasi altro pretesto; e che a nessuno sia permesso far uso di quelle già concesse. Non si concedano a nessuno, inoltre, né le riserve mentali, né qualsiasi altra grazia che riguardi benefici che si renderanno vacanti, né indulti che riguardino chiese di altri o monasteri, neppure ai cardinali della santa chiesa romana. Le grazie e gli indulti che fossero stati concessi finora, siano considerati abrogati.

Canone XX


Tutte le cause che in qualsiasi modo appartengono al foro ecclesiastico - anche se riguardano i benefici - in prima istanza si svolgano solo dinanzi agli ordinari locali e siano assolutamente condotte a termine almeno entro un biennio dalla data dell’inizio della lite. Dopo questo tempo sia lecito alle parti, o ad una di esse, adire i giudici superiori, naturalmente competenti. Questi assumano la causa nello stato in cui si trova e cerchino di condurla a termine al più presto. Prima non siano affidate o avocate ad altri; né vengano accolti da nessun superiore gli appelli interposti; la loro assegnazione o inibizione non sia fatta, se non dopo la sentenza definitiva o avente valore definitivo, il cui onere non possa essere riparato con l’appello contro la sentenza definitiva.

Si eccettuano, tuttavia, quelle cause che, secondo le prescrizioni canoniche, devono essere trattate presso la sede apostolica, o quelle che per un motivo urgente e ragionevole il sommo pontefice romano credesse di dovere affidare o avocare alla Segnatura con uno speciale rescritto da firmarsi di propria mano da sua santità.

Le cause matrimoniali e criminali, inoltre, non siano lasciate al giudizio del decano, dell’arcidiacono o di altri inferiori, anche se sono in visita, ma solo all’esame e alla giurisdizione del vescovo, anche se tra il vescovo e il decano o l’arcidiacono o altri inferiori vi sia in pendenza qualche lite, in qualsiasi istanza, sulla trattazione di queste cause. E se una parte può davvero provare dinanzi a lui la sua povertà, non sia costretta a condurre avanti la causa fuori della provincia, né in seconda, né in terza istanza nella stessa causa matrimoniale, a meno che l’altra parte non sia disposta a provvedere gli alimenti e a sostenere le spese della lite.

I legati, inoltre, anche a latere, i nunzi, i governatori ecclesiastici, o altri, qualunque facoltà essi abbiano, non solo non oseranno impedire i vescovi in tali cause, o privarli in qualche modo della loro giurisdizione, o disturbarli, ma non dovranno neppure procedere contro i chierici od altre persone ecclesiastiche, se non dopo che il vescovo richiestone si sia mostrato negligente. Diversamente, i loro processi o le loro ordinanze non abbiano alcun valore e siano tenuti alla riparazione del danno che avessero procurato alle parti.

Inoltre, se qualcuno, nei casi permessi dal diritto, interpone appello o si lagna di qualche imposizione o, trascorso il biennio di cui sopra, ricorre ad altro giudice, sia tenuto a trasferire, a sue spese, presso il giudice di appello tutti gli atti compiuti presso il vescovo, non senza averlo prima avvertito che qualora volesse dire qualche cosa sulla trattazione della causa, può significarlo al giudice di appello. Nel caso poi che si presentasse colui contro il quale si è fatto appello, sia costretto anche lui a pagare la sua parte delle spese degli atti che sono stati trasferiti, se vorrà servirsene, a meno che l’uso del luogo non sia diverso, e cioè che l’intera spesa sia a carico di chi si appella. Il notaio sia obbligato, dietro il dovuto compenso, a consegnare a chi appella copia degli atti quanto prima, e almeno entro un mese. Se egli differisse con frode la consegna sia sospeso dall’esercizio del suo ufficio ad arbitrio dell’ordinario e sia costretto ad una multa doppia di quanto importi la lite, da dividersi fra colui che si è appellato e i poveri del luogo.

Quanto al giudice, poi, se anch’egli fosse stato consapevole di questo impedimento, vi avesse partecipato o si fosse opposto in altro modo a che gli atti fossero integralmente consegnati a chi si appella entro i termini sia tenuto alla stessa doppia pena, come detto sopra. Ciò non ostante i privilegi, gli indulti, gli accordi che obbligano solo quelli che li hanno stipulati, e qualsiasi altra consuetudine.


Canone XXI


Il santo sinodo, desiderando che in futuro dai decreti da esso emanati non sorga alcun motivo di dubbio, spiegando le parole: "Quegli argomenti che su proposta dei legati e presidenti, sembreranno adatti e idonei allo stesso sinodo a lenire le calamità di questi tempi, a sedare le controversie religiose, a reprimere le false lingue, a correggere gli abusi dei costumi corrotti, a ricondurre nella chiesa una pace vera e cristiana", contenute nel decreto pubblicato nella prima sessione (402), sotto il beatissimo signore nostro Pio IV, dichiara non essere stata sua intenzione che in forza di queste parole si cambiasse in qualche parte il consueto modo di procedere dei concili generali nel trattare le questioni, né che si aggiungesse o si tralasciasse qualche cosa di nuovo in alcuna questione, rispetto a ciò che fino a questo momento è stato stabilito dai sacri canoni o dalla prassi dei concili generali.



Decreto per l’indizione della futura sessione.


Il sacrosanto concilio stabilisce, inoltre, e dispone che la prossima futura sessione debba essere celebrata il giovedì dopo la concezione della beata vergine Maria, che sarà il nove dicembre prossimo, con facoltà anche di abbreviare questo termine. In tale sessione si tratterà del sesto capitolo, ora rinviato, degli altri capitoli della riforma già presentati e di altre questioni che si riconnettono ad essa. Se poi sembrasse opportuno e il tempo lo permettesse, si potranno trattare anche alcune dottrine, come sarà proposto a suo tempo nelle congregazioni.


Note
384. Concilio Lateranense IV, c. 51 (v. sopra).
385. Cfr. LEONE I, Ep. 12 (PL 54, 647).
386. Sessione VI, c. 1 de ref.; sessione VII, c. 1; sessione XXII, c. 2 (v. sopra).
387. Concilio II di Lione, c. 24 (v. sopra).
388. Sessione V, cc. 1-3 de ref. (v. sopra).
389. Sessione XIII, cc. 7-8 de ref. (v. sopra).
390. Concilio Lateranense IV. c. 8 (v. sopra).
391. Cfr. I Tm 5, 20.
392. Sessione VI, c. 4 de ref.; sessione VII. c. 8 de ref. (v. sopra).
393. Sessione XXI, c. 8 de ref. (v. sopra).
394. Sessione XIII, c. 1; sessione XIV, c. 4; sessione XXII, c. I (v. sopra).
395. C. 6, X. V 33 (Friedberg 2, 862).
396. Divina in eminenti, c. 3 V 7 in Extrav. comm. (Friedberg 2. 1300).
397. Concilio Lateranense III, c. 3 (COD, 212).
398. Sessione VII, c. 12 de ref. (v. sopra).
399. C. un., III, 3, in VI (Friedberg 2, 1019).
400. Sessione VII, c. 6 de ref. (v. sopra).
401. Cfr. sessione VII, c. 2 de ref. (v. sopra).
402. Sessione XVII (v. sopra).


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