I CONCILI DELLA CHIESA CATTOLICA


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Sessioni I - XX (Basilea)

Fiorentino

SESSIONE I (14 dicembre 1431) [Basilea]

Scopo del concilio


oiché ogni essere dirige più direttamente e intensamente la sua azione quando ne conosce lo scopo, il santo sinodo, riflettendo assiduamente alle necessità della religione cristiana, dopo matura e accurata deliberazione, coli l'aiuto di Dio, da cui proviene ogni bene decide di perseguire con ogni attenzione e sollecitudine questi tre scopi. Primo, far si che, fugate dai confini del popolo cristiano le tenebre di ogni eresia, per dono del Cristo, vera luce, rifulga lo splendore della verità cattolica. Secondo, che il popolo cristiano, sedata colla dovuta riflessione la rabbia delle guerre, da cui per istigazione del seminatore di zizzania (1), in diverse parti del mondo esso è afflitto e diviso, con l'aiuto dell'autore della pace, ritrovi pace e tranquillità. Terzo, che la vigna del Cristo, - invasa dai triboli e dalle spine dei vizi e divenuta quasi una selva, - estirpati questi triboli e queste spine con l'assiduità della necessaria coltura, possa rifiorire mediante la celeste opera dell'agricoltore evangelico (2), e produrre con prospera fertilità i frutti dell'onestà e dell'onore.

Poiché senza la grazia celeste non si possono sperare beni cosi grandi, il concilio esorta vivamente tutti i cristiani perché supplichino istantemente con devote preghiere, digiuni ed elemosine la divina maestà, affinché Dio, buono e misericordioso, placato da questi umili atti, si degni concedere a questo sacro concilio con la sua consueta bontà, l'attuazione desiderata di tali scopi, imponendo ciò in remissione dei loro peccati.


SESSIONE III (29 aprile 1432)

In nessun modo è possibile lo scioglimento del concilio


Il santo sinodo, considerando che lo scioglimento del concilio (3) è stato fatto contro le disposizioni del concilio di Costanza, e che avrebbe per conseguenza un grave pericolo di eversione per la fede, di turbamento e danno per lo stato ecclesiastico e di scandalo per tutto il popolo cristiano, ha stabilito che esso non possa avvenire. E anzi, che, senza che esso costituisca il minimo ostacolo, con la grazia dello Spirito Santo, si proceda nella trattazione già lodevolmente iniziata dei problemi relativi alla stabilità della fede e alla salvezza del popolo cristiano.

Il vescovo di Losanna e il decano di Utrecht non hanno portato da parte del santissimo signor papa la desiderata risposta, benché questi sia stato supplicato, interpellato, richiesto, pregato non solo da questi inviati del concilio a nome dello stesso concilio, ma anche dal serenissimo signor Sigismondo, re dei Romani e fedele difensore della chiesa. Questo santo sinodo, basandosi sul decreto della V sessione del sacro concilio di Costanza, ha deciso in questa solenne sessione di interpellare lo stesso santissimo signor papa e i reverendissimi signori cardinali, nel modo e nella forma che seguono.

Questo santo sinodo, legittimamente riunito nello Spirito santo, con ogni riverenza e istanza supplica il beatissimo signor papa Eugenio e per la misericordia di Gesù Cristo (4) lo prega, gli chiede, lo scongiura, e lo esorta a revocare di fatto il preteso scioglimento, come di fatto è stato emesso; e a trasmettere e pubblicare nelle diverse parti del mondo la revoca, come ha fatto per lo scioglimento; e a desistere assolutamente da qualsiasi impedimento al concilio. Anzi, com'è suo dovere, lo favorisca e lo assista; gli procuri i sussidi e gli aiuti opportuni; e fra tre mesi - tempo che esso gli assegna e gli stabilisce come termine perentorio - se le sue condizioni di salute lo permetteranno, venga personalmente. Diversamente, voglia destinare in luogo e vece sua una o più persone e le mandi con pieni poteri, perché possano concludere ogni singola questione di questo concilio fino alla sua completa conclusione, attraverso le varie fasi, gradualmente e successivamente.

Altrimenti, se sua santità trascurasse di farlo, - cosa che neppure si deve pensare del vicario di Cristo - il santo sinodo, secondo quanto gli sembrerà giusto e lo Spirito santo gli avrà suggerito, cercherà di provvedere alle necessità della chiesa e procederà conforme al diritto divino ed umano insieme. Similmente prega i reverendissimi signori cardinali, - che come cardini principali della chiesa di Dio dovrebbero attendere col massimo zelo a queste cose, - chiede loro, li scongiura e li esorta a voler fare sollecita istanza presso il signor papa per quanto riguarda i problemi accennati, e a voler favorire e assistere e aiutare in tutti i modi possibili il concilio. E poiché la loro presenza, data la loro autorità e grande prudenza ed esperienza delle cose, potrebbe essere assai utile a questo sacro concilio, chiede, esorta, cita i signori cardinali e ciascuno di loro in particolare, perché entro

tre mesi, cessando ogni impedimento canonico, vengano al sacro concilio generale; termine che stabilisce e assegna in modo preciso e perentorio. In caso diverso, poiché la loro negligenza nel venire a questo sacro concilio per rimediare a tante necessità della chiesa, senza dubbio sarebbe causa di grande pericolo per la fede cattolica, e per tutta la chiesa, questo santo sinodo, trascorso il termine suddetto, procederà contro i negligenti nel venire - come esige la loro contumacia

nel modo che consiglieranno e permetteranno le prescrizioni del diritto divino e umano, e cercherà, con l'aiuto dell'Altissimo, di provvedere alle necessità della chiesa […]


SESSIONE IV (20 Giugno 1439)

Se durante il concilio fosse vacante la sede apostolica non si proceda all'elezione fuori del concilio


Questo sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, considera che è previdente preordinare gli eventi futuri e provvedere salutarmente a quanto potrebbe portare danno alla cosa pubblica.

Lo stesso sinodo è impegnato nella lotta all'eresia e nel promuovere la pace del popolo cristiano, con la grazia dello Spirito santo, nella riforma dei costumi, - cosa che certamente è assai necessaria considerato lo stato delle cose e dei tempi, - per questo ha convocato al sacro concilio i venerabili padri cardinali della santa chiesa romana, nella certezza che la loro presenza per l'autorità di cui godono, per la loro saggezza e le loro conoscenze possa esser in molti modi feconda. Dato che se essi venissero al concilio come obbedienti e la vacanza della sede apostolica avvenisse altrove, potrebbero essere danneggiati proprio quelli che obbediscono al concilio e servono all'utilità della chiesa, perché l'obbedienza non porti danno, ma un aumento di utilità e di onore e perché la disobbedienza non debba per caso essere utile ad alcuni che sono negligenti, il santo sinodo, riflettendo con previdente attenzione a queste ed altre cose che potrebbero e dovrebbero preoccupare qualunque uomo prudente, stabilisce, prescrive e definisce che nell'eventualità della vacanza della sede apostolica durante questo sacro concilio generale, l'elezione del sommo pontefice debba esser fatta nella sede di questo sacro concilio e proibisce assolutamente che venga fatta altrove.

Ciò che venisse tentato in contrario con qualsiasi autorità, anche papale, non ostante qualsiasi costituzione fatta o da farsi, o altre disposizioni contrarie sarà vano e di nessun valore o importanza ipso iure, per disposizione di questo concilio.

Chi tentasse di fare il contrario sia inabile sia attivamente che passivamente all'elezione del romano pontefice, e a qualsiasi altra dignità. Sia, inoltre, privato per sempre di ogni dignità che avesse e incorra senz'altro nella nota di infamia e nella sentenza di scomunica.

Chi credesse di ritenere valida, di fatto, qualche pretesa elezione, nonché il preteso eletto e quelli che a lui aderiscono e si comportano con lui come se veramente fosse tale, incorrano ugualmente nella stessa pena. Quanto all'assoluzione di tutti e singoli quelli che sono incorsi nelle sentenze accennate o in qualcuna di esse, il sinodo la riserva a sé soltanto, eccetto in pericolo di morte. Stabilisce, infine, che il presente decreto colpisce, ha forza e sortisce l'effetto dopo quaranta giorni consecutivi che seguiranno immediatamente il giorno della sua pubblicazione.


SESSIONE VIII (18 dicembre 1432)

Il concilio deve essere unico


Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Come la santa chiesa cattolica è unica, secondo le parole del suo sposo, Cristo: Una è la mia colomba, la mia diletta (5) e secondo la professione di fede, dato che l'unità non soffre divisione, non può esservi se non un unico concilio generale, espressione della chiesa cattolica.

Poiché, dunque, con i decreti dei sacri concili generali di Costanza e di Siena, e con l'approvazione dei due pontefici romani, Martino V di felice memoria ed Eugenio IV, il concilio generale è stato convocato in questa città di Basilea dove in effetti si è legittimamente raccolto sotto la guida

dello Spirito santo, è chiaro che durante questo concilio non possa esservene un altro altrove.

Chiunque dunque, durante questo sacro concilio osasse convocare e raccogliere un'altra assemblea sotto il nome di concilio generale, evidentemente non promuoverebbe un concilio della chiesa cattolica, ma un conciliabolo di scismatici.

Questo santo concilio, perciò, ammonisce ed esorta tutti i fedeli del Cristo, di qualunque stato o dignità, anche papale, imperiale o regale, essi siano, e li scongiura per il divino giudizio - quel giudizio che la divina scrittura ricorda in Core, Datan e Abiron, autori dello scisma (6) - ordina e comanda severamente in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia delle pene stabilite dal diritto contro gli scismatici, che durante questo santo concilio non osino fare o raccogliere, magari col pretesto di qualche promessa o giuramento altra assemblea sotto il nome di concilio generale - che del resto non sarebbe tale - o recarvici, o partecipare ad essa come se fosse un concilio generale, o ricorrere in qualunque modo ad essa, o considerarla e ritenerla come concilio generale, o anche solo nominarla, anche se si adduca la ragione che esso è già stato indetto o si tenti di indirlo nel futuro.

Se poi un ecclesiastico, anche se fosse un cardinale di santa romana chiesa, o qualsiasi altro di qualunque stato, grado, o condizione, pretendesse di andare a Bologna o ad altra località sotto il nome di concilio durante questo in atto a Basilea, o rimanervi, incorra ipso facto nella sentenza di scomunica, di privazione di ogni beneficio, dignità e ufficio, e di inabilità ad essi. Quanto alle dignità, agli uffici e ai benefici di costoro, ne venga liberamente disposto da coloro, cui spetta per diritto, anche nel caso che le chiese fossero cattedrali o metropolitane.


SESSIONE XI (27 aprile 1433)

A perpetuo rafforzamento dei concili generali


Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, e espressione della chiesa uni- versale, a perpetua memoria.

Poiché la frequente celebrazione dei concili generali, come precipua coltivazione della vigna del Signore, riguarda lo stato di tutta la chiesa, è necessario attendere con ogni diligenza a superare con cura tutti gli ostacoli che potessero impedire una istituzione cosi utile.

Questo santo concilio, quindi, attenendosi alla prescrizione del decreto della 393 sessione del concilio di Costanza e desiderando che in futuro non rinascano gli scandali che, ahimè! si vedono ai nostri giorni a danno della chiesa, stabilisce e prescrive che il romano pontefice - che è tenuto per primo a lavorare nella vigna del Signore e a indurre gli altri al lavoro col suo esempio - debba intervenire ai concili generali, personalmente o per mezzo di uno o più suoi legati a latere da eleggersi col consiglio e col consenso - non auricolare - di due terzi dei Cardinali. Inoltre tutti gli ecclesiastici, i quali secondo il diritto o per consuetudine hanno il dovere di partecipare ai concili a meno che siano trattenuti da legittimo impedimento, siano obbligati in futuro senza altro invito, a intervenire agli stessi concili generali, indetti in forza della costituzione del concilio di Costanza o da indirsi per autorità di questo sacro concilio di Basilea o di qualche altro futuro concilio legittimamente radunato. In caso di impedimento, essi siano tenuti a mandare persone adatte con potere di rappresentarli.

Se poi il romano pontefice e le altre persone ricordate fossero negligenti in ciò o si adoprassero per impedire di fatto, in qualsiasi modo, lo stesso concilio, per trasferirlo prorogarlo, scioglierlo, ed entro quattro mesi non si fossero ricreduti offrendo una vera soddisfazione, da quel momento il papa sia ipso facto sospeso dal governo papale e le predette persone dall'amministrazione delle loro dignità. Il governo papale in questo caso sia devoluto al sacro concilio.

Se poi per due mesi, dopo i quattro suddetti, essi subissero queste pene col cuore indurito, il concilio generale proceda sia contro il romano pontefice che contro le persone in parola, fino alla deposizione inclusa.


SESSIONE XII (13 luglio 1433)

Decreto sulle elezioni e conferme dei vescovi e dei prelati


Come nel costruire una casa il primo pensiero dell'architetto è quello di gettare fondamenta tali che l'edificio possa durare a lungo, cosi nella riforma generale della chiesa la preoccupazione principale di questo santo sinodo è che vengano assegnati alle chiese pastori capaci di sostenerle come colonne e basi con la forza della loro dottrina e dei loro meriti.

Quanta diligenza debba usarsi nell'eleggere i prelati lo dimostra chiaramente la natura del loro ufficio: vengono assunti, infatti, al governo delle anime, per le quali il signore nostro Gesù Cristo è morto ed il suo sangue prezioso è stato sparso (7). Per questo i sacri canoni, promulgati per ispirazione dello spirito di Dio, hanno provvidenzialmente stabilito che ogni chiesa e collegio o convento si scelgano il loro prelato.

Aderendo a queste prescrizioni, questo santo sinodo, riunito nello stesso Spirito santo, stabilisce e definisce che il romano pontefice in futuro non debba riservarsi l'assegnazione di tutte le chiese metropolitane, cattedrali, collegiate, dei monasteri e delle dignità elettive eccettuate, naturalmente, le riserve sancite dal diritto e quelle relative alle terre direttamente o indirettamente soggette alla chiesa di Roma. Si provveda invece debitamente alle suddette chiese metropolitane, alle cattedrali, ai monasteri, alle collegiate e alle dignità elettive vacanti, per mezzo di elezioni e conferme canoniche, secondo il diritto comune, senza derogare per questo agli statuti, ai privilegi e consuetudini ragionevoli e salve le postulazioni contenute nel diritto comune.

Questo santo sinodo ritiene pure conforme alla ragione e utile alla cristianità che il romano pontefice non voglia far nulla contro questo salutare decreto, se non per motivi rilevanti, ragionevoli ed evidenti, da specificarsi espressamente nelle lettere apostoliche. E perché questo utile decreto venga osservato più fedelmente, lo stesso santo sinodo vuole che nel giuramento che il romano pontefice dovrà pronunciare in occasione della sua assunzione, vi sia anche l'obbligo di osservare inviolabilmente questo decreto.

E poiché bisogna che i prelati siano tali quali sono stati descritti, chi ha il diritto di elezione, ponga ogni curi per fare una degna elezione dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini; scegliendo chi possa soddisfare ad un ufficio cosi divino. E sappiano che se in cosa di tanta importanza essi agissero con inganno o con negligenza mettendo da parte il timore di Dio, come responsabili dei cattivi pastori saranno partecipi delle pene che questi dovranno subire nel severo giudizio di Dio.

Poiché lo sforzo dell'umana debolezza non potrebbe far nulla senza l'aiuto di Dio onnipotente, da cui discende tutto ciò che di meglio ci viene dato ed ogni dono perfetto (8), nel giorno dell'elezione del vescovo o dell'abate, gli elettori si raccolgano nella chiesa per ascoltare con grande devozione la messa dello Spirito santo, e lo preghino umilmente perché voglia ispirarli ad eleggere un degno pastore. E per meglio meritare di ottenere questa grazia, procedano all'elezione dopo aver ricevuto, contriti e confessati, il sacramento dell'eucarestia.

Nel luogo dell'elezione, per ogni prelato da eleggere gli elettori giureranno nelle mani di chi presiede - e il presidente stesso giurerà nelle mani di colui che viene immediatamente dopo di lui per dignità - in questo modo: "Io N. giuro e prometto a Dio onnipotente, al tale santo o alla tale santa, al cui nome è consacrata la chiesa, di eleggere quello che crederò che possa essere più utile alla chiesa nelle cose spirituali, e di non dare il voto a chi vuole procurarsi l'elezione con la promessa o col dono di qualche bene".

Identico giuramento faccia e trasmetta chi si serve di un procuratore e cosi pure il procuratore in quei casi in cui, secondo il diritto comune, può essere scelto un procuratore.

Tale giuramento sia prestato anche da quanti prendono accordi in vista della futura elezione di un prelato; i quali pure, sono obbligati a giurare. Se essi non si attenessero a queste norme, siano privati, per quella volta, ipso iure, del potere di eleggere.

Eleggano, quindi, come prelato una persona di età legittima, di seri costumi, che abbia conoscenza delle lettere (9) costituito negli ordini sacri e idoneo sotto ogni altro aspetto, conforme ai sacri canoni. Se poi l'elezione fosse fatta in altro modo e cadesse su persona diversa da come descritto, o fosse viziata da simonia, l'elezione sia ipso iure invalida e nulla; e quelli che hanno eletto simoniacamente, oltre alle altre pene, siano privati ipso facto per sempre del diritto di eleggere; gli altri siano soggetti alle pene canoniche. Quelli che sono stati eletti con simonia o che hanno partecipato a tale elezione, perché concepiscano orrore per un cosi grande delitto, incorrano senz'altro nella pena di scomunica e non possano essere assolti - gli eletti e i confermati - da tale reato e scomunica, se non rinunceranno liberamente alle chiese e alle dignità, alle quali sono stati vergognosamente eletti; siano inoltre resi inabili a poter avere quelle chiese e dignità che essi hanno ottenuto tanto indegnamente.

Per togliere poi ogni causa di ambizione, questo santo sinodo scongiura per la misericordia di Gesù Cristo (10), e supplica istantissimamente re, principi, comunità di qualsiasi grado e dignità, sia ecclesiastici che laici, che non vogliano, scrivere lettere agli elettori, o presentare istanze per chi, direttamente o indirettamente, cerca di procurarsi questi uffici. Ancor meno facciano minacce, pressioni o qualcosa di simile, per cui si proceda ad una elezione meno libera. Ugualmente si comanda agli stessi elettori, in virtù di santa obbedienza, che non eleggano nessuno tenendo conto delle istanze, minacce, o pressioni, di cui si è parlato. Fatta poi l'elezione e presentata a quelli cui appartiene il diritto di conferma, qualora si presentasse qualcuno che fosse stato eletto insieme ad un altro, o che si opponesse all'elezione, sia convocato personalmente per discutere il caso dell'elezione. Generalmente, inoltre, venga esposto un avviso pubblico nella chiesa in cui è stata fatta l'elezione, secondo la costituzione di Bonifacio VIII, di felice memoria.

Compaia o meno un opponente, chi ha diritto di conferma proceda ex officio, come se si trattasse di una procedura di inquisizione ed usi ogni diligenza perché vengano debitamente esaminate e discusse la forma dell'elezione, i meriti dell'eletto e tutte le circostanze. Se risulta che l'elezione dev'essere confermata o invalidata, sia confermata o invalidata con sentenza legale. E perché ogni cosa proceda onestamente, senza ombra o sospetto, colui che conferma si guardi bene dall'esigere qualche cosa, per quanto piccola, ma anche dal ricevere ciò che venisse offerto per la conferma, sotto forma di omaggio, di sussidio, di gratitudine, o sotto qualunque altro pretesto.

Per i notai e per gli scrivani, in questi casi, sia fissato un modesto compenso, tenuto conto dell'opera prestata nello scrivere, non del valore dei frutti della prelatura.

Se fossero confermate elezioni fatte senza osservare le prescrizioni suddette o soggetti non idonei, o elezioni fatte con simonia, queste conferma siano senz'altro nulle. In parti- colare quelli che confermano persone diverse da quelle de- scritte sopra, cioè non idonee, siano privati del diritto di conferma solo per quella volta; se lo fanno con simonia, incorrano ipso facto nella scomunica, da cui non potranno essere assolti se non dal romano pontefice, a meno che non siano in pericolo di morte.

Quanto al sommo pontefice, questo santo sinodo lo esorta - dovendo egli essere lo specchio e la norma di ogni santità e purezza, - a non esigere né ricevere assolutamente nulla per la conferma di quelle elezioni che siano deferite a lui; altrimenti, se agisse diversamente dando scandalo alla chiesa, sia deferito al futuro concilio.

Per gli oneri, poi, cui egli deve andare incontro per il governo della chiesa universale, per il sostentamento dei cardinali della santa romana chiesa e degli altri officiali necessari, provveda nel modo migliore e con dignità questo sacro concilio, prima del suo scioglimento.

Se il concilio non vi provvedesse allora le chiese e i benefici che finora hanno pagato una certa tassa per la nomina di un nuovo prelato, in futuro siano tenuti a pagarne la metà nell'anno successivo al pacifico possesso del beneficio, ciò sino a che non sia stato provvisto diversamente al papa e al sostentamento dei cardinali.

Con queste disposizioni il sacro sinodo"non intende recar pregiudizio alla santa chiesa romana e universale, né a chiunque altro.


SESSIONE XV (26 novembre 1433)

Dei concili provinciali e sinodali


Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Già da tempo questo santo sinodo ha promulgato un decreto utilissimo per dare stabilità e vigore ai concili generali, la cui frequente celebrazione costituisce la principale coltivazione del campo del Signore.

Ma poiché di questa cura non vi è dubbio che facciano parte i sinodi episcopali e i concili provinciali, gli antichi canoni prescrissero che si radunassero spesso. Lo stesso santo sinodo desiderando che anche ai nostri tempi si osservino le antiche, lodevoli consuetudini, stabilisce e comanda che ogni vescovo - personalmente, se non è trattenuto da un impedimento canonico, altrimenti per mezzo di un suo rappresentante a ciò adatto - celebri ogni anno il sinodo episcopale in ciascuna diocesi, dopo l'ottava della resurrezione del Signore, almeno una volta all'anno, dove non vi sia la consuetudine di celebrarlo due volte. Questo sinodo duri due o tre giorni; o tanto quanto sembrerà necessario ai vescovi.

Il primo giorno, quindi, si riuniscano il vescovo e tutti gli altri che hanno il dovere di prendere parte al sinodo; durante la messa, o dopo, il vescovo o altri in suo nome esponga la parola di Dio; esorti tutti a comportarsi bene, ad astenersi dal male e a osservare la disciplina ecclesiastica e i doveri propri di ciascuno, e specialmente che quelli, cui è affidata la cura delle anime, nei giorni festivi e nelle altre solennità istruiscano il popolo loro soggetto con la dottrina e con salutari ammonimenti.

Dopo ciò, si leggano gli statuti provinciali e sinodali; e, tra le altre cose, un buon trattato che insegni come si debbano amministrare i sacramenti, ed altre cose utili per i sacerdoti. Quindi il vescovo stesso faccia indagini diligenti sulla vita e i costumi dei suoi sudditi; e cerchi di reprimere con la debita correzione la vergogna della perversa eresia, i contratti ispirati ad usura, il concubinato, la fornicazione, e qualsiasi altro delitto o mancanza. Revochi le alienazioni di beni ecclesiastici proibite dal diritto; riformi e corregga in meglio gli abusi dei chierici e degli altri suoi sudditi, che mancassero circa l'ufficio divino e l'obbligo di portare l'abito ecclesiastico.

E poiché l'inosservanza della costituzione di papa Bonifacio VIII sulla clausura delle monache - che inizia con Periculoso - causa spesso molti scandali, il vescovo faccia del suo meglio, perché essa venga assolutamente osservata, secondo il contenuto della stessa costituzione, cosi pure, che i religiosi di qualsiasi ordine soggetti alla sua autorità, osservino fedelmente le loro regole e costituzioni, specie poi, che rinunzino ad ogni possesso. Faccia anche in modo che quando essi vengono accolti nell'ordine, non si esiga nulla con simonia.

Ma la preoccupazione principale del vescovo nel Sinodo sia quella di vigilare e di usare i dovuti rimedi perché nessuna dottrina eretica, erronea, scandalosa, offensiva per orecchie delicate, o sortilegi, divinazioni, incantesimi, superstizioni, e ogni altra diabolica invenzione, contaminino la sua diocesi. Siano istituiti, inoltre, i testi sinodali: uomini seri, prudenti e onesti, che abbiano zelo per la legge di Dio, in numero proporzionato all'estensione delle diocesi; o altri che abbiano le loro stesse facoltà, dove non vi sono altri, costituiti a questo scopo. Se questi non sembrassero adatti al vescovo, ne scelga altri (come egli crederà necessario), allontanando i primi. Questi siano obbligati a giurare nelle mani del vescovo o di chi lo rappresenta, come prescrive il canone: Episcopus in synodo; e durante l'anno visitino la diocesi e riferiscano a colui, cui spetta correggere e riformare, ciò che loro sembra degno di correzione e di riforma. Questi punti se non fossero già stati corretti e riformati, siano portati dinanzi al prossimo sinodo, nel quale si cerchi di provvedere con i dovuti rimedi.

Ma oltre a ciò che il vescovo verrà a sapere dai testi sinodali, o da quelli che esercitano il loro ufficio, cerchi di indagare anche lui, personalmente e con diligenza sulle mancanza dei suoi sudditi, e la severità del meritato castigo colpisca talmente i trasgressori, da servire di esempio a quelli che intendessero comportarsi male.

In ogni provincia venga celebrato anche, in luogo sicuro, almeno entro due anni dalla fine del concilio generale, e poi almeno di triennio in triennio, il concilio provinciale. Ad esso, debitamente convocati, intervengano sia l'arcivescovo che tutti i suffraganei, e gli altri che sono tenuti a partecipare a questi concili provinciali. Se un vescovo fosse trattenuto da un impedimento canonico, designi un suo rappresentante, che non solo scusi e provi i motivi della sua assenza, ma assista anche, a suo nome, al concilio e accolga tutto quello che il concilio credesse opportuno stabilire. In caso contrario, lo stesso vescovo per ciò stesso sia sospeso dal percepire la metà dei frutti della sua chiesa per un anno; questi saranno devoluti a favore della fabbrica della sua chiesa, da persona che dovrà esser designata nel concilio stesso. Gli altri, che fossero negligenti nell'intervenire, siano puniti, invece, a giudizio dello stesso concilio, rimanendo, naturalmente, in vigore le altre pene stabilite dal diritto. Durante il concilio generale, però, e nei sei mesi precedenti i concili provinciali non si celebrino. Al principio del concilio provinciale, inoltre, il metropolita, o altri in suo nome, durante o dopo la messa, tenga un'esortazione, per ricordare seriamente i doveri dello stato ecclesiastico e particolarmente quelli inerenti all'ufficio del vescovi. E ricordi a ciascuno che se - conforme alla parola del profeta - per colpa sua venisse a perdersi l'anima di qualcuno, il Signore richiederà dalle loro mani il sangue di essi (11).

In particolare si faccia, allora, una precisa ammonizione perché gli ordini e i benefici vengano assegnati a persone degne e meritevoli, la cui vita sia sufficientemente conosciuta e testimoniata; e senza alcuna macchia di simonia; e, soprattutto nell'affidare la cura delle anime, si usi somma diligenza e si faccia un maturo esame; e i beni ecclesiastici siano lodevolmente destinati non ad usi illeciti, ma ad onore di Dio, alla conservazione delle chiese, con particolare riguardo, secondo i sacri canoni, alla cura dei poveri e degli indigenti, sapendo che di tutto ciò essi dovranno rendere conto dinanzi al tribunale dell'eterno giudice fino all'ultimo soldo (12).

In questi concili si faccia un diligente esame, secondo quanto il diritto stabilisce, dei vizi da correggere, della riforma dei costumi dei sudditi, e soprattutto del comportamento dei vescovi nell'assegnare i benefici, nel confermare le elezioni, nel conferire gli ordini, nello scegliere i confessori, nel predicare al popolo, nel punire le mancanze dei loro sudditi, nell'osservanza dei sinodi episcopali, e in tutte le cose che in qualsiasi maniera riguardano l'ufficio del vescovo, la loro giurisdizione e il loro governo sia in questioni spirituali che temporali. In modo particolare si curi che conservino pure le loro mani dalla piaga della simonia. E quelli che avessero mancato in ciò, siano corretti e puniti dallo stesso concilio.

Si indaghi anche diligentemente, per tutte queste cose, sul metropolita. Il concilio ne metta in rilievo espressamente le mancanze e i difetti, e l'ammonisca e lo preghi che proprio perché è chiamato e deve essere il padre degli altri, si astenga assolutamente da tali difetti. Ed oltre a ciò, questa indagine sul suo conto, messa in iscritto, sia trasmessa senza indugio al Romano pontefice, o ad altro suo superiore, se ne avesse, perché lo punisca e corregga come merita.

Tra le altre cose, il sacro concilio cerchi con ogni diligenza, di sedare le discordia, le contese, le inimicizie, se ve ne fossero tra qualsiasi persona, che potessero turbare la quiete e la tranquillità della provincia; e, come farebbe un buon padre, attenda con vigilanza alla pace e alla concordia dei figli. E se avvenisse che queste discordia sorgessero fra regni, province e principati, i santi vescovi di Dio procurino che i concili delle loro province si riuniscano insieme, e i concili facciano in modo, consigliandosi e aiutandosi a vicenda di togliere di mezzo ogni fonte di discordia. Né cerchino di evitare questo loro dovere per amore o per odio contro qualcuno; ma guardando a Dio solo e alla salvezza del popolo bandita ogni tiepidezza, attendano all'opera santa della pace.

Nel concilio provinciale che precede immediatamente il concilio generale, si discutano inoltre, tutti quei problemi che fosse sembrato bene doversi trattare nello stesso concilio generale, a gloria di Dio, ad utilità della provincia, e per la salvezza del popolo. In esso vengano scelti in numero adeguato quelli che dovranno recarsi al prossimo concilio generale come rappresentanti di tutta la provincia; e si provveda ad essi con un sussidio o in qualche altro modo, come meglio sarà sembrato secondo le norme del diritto e le risoluzioni del concilio provinciale. E si facciano le cose in modo, che quelli i quali oltre le persone designate - come già accennato - volessero recarsi al concilio generale, non debbano in nessun modo esserne gravati; e cosi il loro clero.

Si rilegga anche, in ogni concilio provinciale, ciò che secondo le prescrizioni canoniche deve leggersi in essi, perché venga scrupolosamente osservato; e si infliggano ai trasgressori le pene dovute.

Se poi i metropoliti o i vescovi, cessando il legittimo impedimento, fossero negligenti nel celebrare i concili provinciali e diocesani nei termini predetti, perdano con ciò stesso la metà di tutti i frutti e proventi che loro appartengono per le loro chiese, da devolversi a favore della fabbrica delle stesse chiese. Se poi persistessero per tre mesi in questa negligenza, siano sospesi ipso facto dai loro uffici e benefici. Passato questo tempo, il vescovo più anziano della provincia o colui che viene subito dopo il vescovo in dignità nella diocesi - a meno che ciò non spetti ad altri per consuetudine o privilegio - sia tenuto a supplire alla loro negligenza nel celebrare questi sinodi provinciali ed episcopali.

Comanda, inoltre, questo santo sinodo, a tutti i prelati degli ordini religiosi di qualsiasi specie, cui appartiene celebrare i capitoli, che ne curino e ne facciano curare la celebrazione nei tempi stabiliti e sotto minaccia delle pene predette. In essi con ogni attenzione e diligenza si trattino i problemi della vera riforma delle singole professioni e ordini, secondo le prescrizioni canoniche e le costituzioni delle varie associazioni religiose; di modo che in seguito nei singoli monasteri sia viva, come deve, l'osservanza della regola secondo le proprie norme e costituzioni, e soprattutto siano osservati perfettamente i tre voti fondamentali della professione religiosa.

Con ciò, tuttavia, questo santo sinodo non intende in nessun modo derogare ai diritti di chiunque.


SESSIONE XVIII (6 giugno 1434)

Rinnovazione del decreto di Costanza sull'autorità e il potere dei concili generali


Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito Santo, immagine della chiesa universale, a perpetua memoria.

E’ riconosciuto di grande utilità per la chiesa cattolica che la sua autorità - cui tutti devono sottomettersi - già dichiarata nel sacro concilio di Costanza, venga spesso ribadita e sia portata a conoscenza di tutti.

E come alcuni concili usarono rinnovare le salutari prescrizioni e dichiarazioni di precedenti sinodi, cosi anche questo santo sinodo col testo che segue rinnova quella necessaria dichiarazione sull'autorità dei concili generali, promulgata nel suddetto concilio di Costanza: In primo luogo... e inoltre dichiara… (13).


SESSIONE XIX (7 settembre 1434)

Intorno ai dibatti intervenuti tra il Concilio e i greci per l’unione


Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, immagine della chiesa universale, a perpetua memoria.

Come una buona madre è sempre in ansia per la salute dei figli, e non si dà pace fino a che, se vi è qualche disaccordo tra loro, la discordia non sia sopita, cosi e molto più la santa madre chiesa, che genera i figli alla vita eterna, ha sempre usato mettere in opera ogni tentativo perché tutti i cristiani, tolto di mezzo ogni dissenso, con fraterna carità conservino l'unità della stessa fede, senza la quale non può esservi salvezza.

E’ stata quindi precipua cura di questo santo sinodo, fin dal suo inizio, di estinguere la recente divisione dei Boemi e quella antica dei Greci, per unirli a noi con lo stesso perpetuo vincolo della fede e dell'amore.

Abbiamo quindi invitato a questo sacro concilio per primi con ogni carità i Boemi più vicini, quindi, con lettere e per mezzo di nostri inviati, i Greci, per fare questa santa unione. E benché il caso dei Boemi fosse ritenuto da molti, in principio, non solo difficile, ma quasi impossibile e i nostri sforzi fossero ritenuti superflui ed inutili, pure il signore nostro

Gesù Cristo, cui nulla è impossibile, ha diretto le cose in modo cosi salutare fino a questo momento, che ha giovato di più alla chiesa questo stesso invito dei Boemi, che i molti potentissimi eserciti che sono entrati in Boemia a mano armata. Questo fatto ci infonde una speranza cosi grande, da farci perseguire questa unione dei Greci con ogni fiducia e perseveranza: impresa che noi affrontiamo tanto più volentieri, quanto più li vediamo inclini a questa unione.

Non appena, infatti, il serenissimo imperatore dei Greci e il patriarca di Costantinopoli sono stati richiesti dai nostri inviati, hanno subito destinato a questo santo sinodo tre dei loro uomini più insigni, tra quelli che godono fra essi di grande autorità - e il primo è consanguineo dello stesso imperatore - muniti del necessario mandato da parte sua, con bolla d'oro sottoscritta di propria mano, e di lettere del patriarca. Tanto nella congregazione generale, quanto dinanzi ai nostri commissari, essi hanno manifestato il desiderio vivissimo dell'imperatore, del patriarca e di tutta la chiesa orientale per questa unione; e ci sollecitano in modo meraviglioso al proseguimento di un'opera cosi grande, affermando, tra l'altro due cose con fermezza e costanza: che l'unione stessa non è possibile in nessun modo senza un concilio Universale, cui partecipino sia la chiesa occidentale che quella orientale; e che in questo concilio, se sarà. celebrato secondo gli accordi che seguono, la stessa unione sarà senz'altro conclusa.

All'udire queste cose, naturalmente la nostra letizia e la nostra gioia fu somma. Cosa mai, infatti, potrebbe _avvenire alla chiesa cattolica di più felice e di più glorioso di questo, che tanti popoli orientali, - che non sembra differiscano molto, per numero di abitanti da quelli che appartengono alla nostra fede - si uniscano a noi nella stessa unità della fede? Cosa di più utile e fruttuoso di questo vide mai il popolo cristiano dall'inizio della chiesa nascente: che venga estirpato, cioè, del tutto uno scisma cosi lungo e dannoso?

Da questa unione, poi, noi ci attendiamo anche un'altra utilità, con l'aiuto di Dio, per la cristianità: che molti dalla empia religione maomettana si convertano alla fede cattolica.

Che cosa, dunque, non si dovrebbe tentare e mettere in opera dai cristiani per cosi pie e sante prospettive? Quale, cattolico non dovrebbe esporre, non diciamo i fuggevoli beni di questo mondo, ma addirittura il corpo e la vita per un cosi grande aumento del nome cristiano e della fede?

Riponendo, quindi, ogni nostro pensiero in Dio (14) che solo sa compiere opere meravigliose (15), abbiamo incaricato i cardinali della santa chiesa romana, i presidenti della sede apostolica, il patriarca di Antiochia, arcivescovi, vescovi, abati, maestri e dottori in giusto numero, perché trattassero con gli stessi ambasciatori dei Greci questo problema e il modo di condurlo in porto. Essi, abboccatisi spesso sia tra di loro che con gli stessi ambasciatori, si sono accordati coli essi sui punti che seguono; questi, poi, deliberati dalle commissioni sacre conforme al modo di procedere di questo concilio, sono stati portati a conclusione e confermati dalla congregazione generale.

Segue il testo, con il mandato dello stesso signor imperatore e la bolla d'oro; ed è questo.

Convenzione degli incaricati del santo concilio con gli ambasciatori dei Greci


Gli ambasciatori del serenissimo signor imperatore dei Greci e del signor patriarca di Costantinopoli, cioè il signor Demetrio protonostiario, Paleologo Metodite, il venerabile Isidoro, abate del monastero di S. Demetrio, e il signor Giovanni Dissipato, familiare dell'imperatore, incontratisi con i signori deputati del sacro concilio, prima di tutto dissero che, se fosse piaciuto alla chiesa occidentale, questo sinodo avrebbe potuto essere celebrato a Costantinopoli e che la chiesa orientale si sarebbe raccolta li a proprie spese e non sarebbe stato necessario che la chiesa occidentale sostenesse spese per i prelati orientali per questo motivo. Anzi, che lo stesso signor imperatore sarebbe venuto incontro ai prelati Latini che si fossero recati a Costantiponoli, secondo le sue possibilità.

Se poi fosse sembrato meglio che i prelati della chiesa orientale venissero nelle terre dei Latini per il sinodo suddetto allora per giusti motivi sarebbe stato necessario che si accollasse le spese la chiesa occidentale.

Poiché ai signori deputati sembrava per molte ragioni che l'unione avrebbe potuto farsi con maggiore opportunità in questa città di Basilea, dove il concilio è già in atto, hanno insistito spesso e molto presso gli ambasciatori perché fosse scelto lo stesso luogo per questa santa unione, offrendo le spese a ciò necessarie. E tuttavia, poiché gli ambasciatori risposero che erano state date loro dall'imperatore e dal patriarca istruzioni limitate a certi luoghi, e quindi non potevano scegliere questo luogo, non nominato nelle stesse istruzioni, i deputati a nome del santo concilio, ben cono- scendo l'intenzione santa e perfetta del concilio, che è quella di non guardare a disagi e spese per l'onore di Dio e l'incremento della fede cattolica, non ritennero opportuno mettere a repentaglio un bene cosi grande solo a causa del luogo.

Accettarono, quindi, se fosse piaciuto al santo concilio una delle località che seguono, con questa clausola: che - come si è convenuto sotto - venissero mandati alcuni, o uno solo, presso il signor imperatore, presso il patriarca e presso gli altri, affinché con efficaci argomenti li persuadessero a voler acconsentire su questa città di Basilea.

I luoghi proposti sono: la Calabria, Ancona, o altra città marittima, Bologna, Milano, o altra città in Italia; fuori d'Italia Buda, in Ungheria, Vienna, in Austria, e per ultimo la Savoia. I signori deputati convennero, tuttavia, con i signori ambasciatori su quanto segue, sempre che fosse approvato dal sacro concilio.

In primo luogo gli ambasciatori promisero che a questo concilio sarebbero venuti l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli, e gli altri tre patriarchi, ed arcivescovi e vescovi, e quegli altri ecclesiastici che avessero potuto senza grave disagio. Ed inoltre, che sarebbero venuti anche da

tutti i regni e domini dipendenti dalle chiese dei Greci, con piena potestà e con mandato, confermato da giuramento e da altre clausole opportune, sia da parte dei signori secolari che dei prelati.

Inoltre, che si mandassero uno o più ambasciatori, da parte del sacro concilio, con otto mila ducati, per raccogliere i prelati della chiesa orientale a Costantinopoli. Questi Otto mila ducati saranno spesi dagli stessi ambasciatori del sacro concilio come sembrerà al signor imperatore o agli stessi ambasciatori del concilio. A condizione, però, che se gli stessi prelati Greci non volessero venire a Costantinopoli, o se, una volta venuti a Costantinopoli, non volessero venire al predetto sinodo, l'imperatore sarebbe stato tenuto a rifondere agli stessi ambasciatori del sacro concilio quanto avessero speso.

Ancora: che la chiesa occidentale sostenesse le spese di quattro grosse galere, di cui due salpino da Costantinopoli e due da altre località, per condurre, a suo tempo, al nostro porto, e ricondurre a Costantinopoli il signor imperatore i patriarchi e i prelati della chiesa orientale con il loro seguito fino al numero di settecento persone. Per questi la chiesa occidentale sosterrà le spese in questo modo: per le spese dell'imperatore e delle settecento persone da Costantinopoli al nostro ultimo porto, darà all'imperatore quindici mila ducati; dall'ultimo porto fino alla sede del sinodo, e poi dopo, fino a che rimarranno al concilio, e quindi fino al loro ritorno a Costantinopoli, offrirà all'imperatore e alle settecento persone adeguato trattamento.

Entro dieci mesi, a cominciare dal prossimo novembre, il sacro concilio sarà tenuto a mandare due galere grandi e due leggere a Costantinopoli con trecento balestrieri. Esse trasporteranno gli ambasciatori del sacro concilio e il signor Demetrio pronostriario Paleologo, primo degli ambasciatori del signor imperatore. Questi ambasciatori porteranno con sé quindicimila ducati da consegnarsi al signor imperatore, per le spese sue e per quelle dei patriarchi, dei prelati e di quanti altri verranno, fino al numero di settecento persone; per le spese, cioè, che incontreranno da Costantinopoli fino all'ultimo porto in cui sbarcheranno, come accennato sopra.

Gli ambasciatori del sacro concilio che andranno con le galere disporranno che diecimila ducati siano pronti per essere spesi, se necessario, in difesa della città di Costantinopoli, per il pericolo che potrebbe derivare dai Turchi durante l'assenza del signor imperatore. Il denaro sarà speso da persona da destinarsi dagli ambasciatori del santo concilio, secondo le necessità.

I predetti ambasciatori del sacro concilio disporranno anche per le spese di due galere leggere e di trecento balestrieri per la difesa della città di Costantinopoli durante l'assenza del signor imperatore; il personale di queste galere e i balestrieri giureranno nelle mani dell'imperatore di comportarsi fedelmente. I loro capitani saranno scelti dall'imperatore.

Gli ambasciatori suddetti sostengano spese equivalenti a quanto occorre per armare due galere pesanti.

Gli ambasciatori del sacro concilio, che andranno a Costantinopoli, designeranno al signor imperatore il porto nel quale da ultimo dovrà sbarcare, ed una delle località sopra nominate, in cui dovrà svolgersi il predetto sinodo universale. Faranno tuttavia del loro meglio perché sia scelta la città di Basilea, com'è da sperare.

Intanto questo sacro concilio di Basilea continuerà a tenersi fisso in essa, né si scioglierà; in caso di legittimo impedimento: - Dio non voglia! - secondo la disposizione del capitolo Frequente, si trasferirà ad altra città per la sua continuazione.

Nel caso poi che il signor imperatore non fosse contento di questo luogo, allora, dopo un mese dallo sbarco, il sacro concilio si trasferirà ad una delle località nominate, da scegliersi, come abbiamo detto sopra, dal concilio stesso.

Tutto quanto è stato premesso sarà adempiuto dall'una e dall'altra parte in qualsiasi circostanza e il sacro concilio lo metterà in esecuzione nel modo più fermo e con il maggior vigore e sicurezza possibili: cioè con decreto e bolla. A tutto quello che è stato concluso e concordato il sommo pontefice dia il suo consenso con bolle ufficiali. Tutto quanto è stato detto, inoltre, e ogni singola disposizione devono intendersi in buona fede, senza inganno e frode, e senza legittimo ed evidente impedimento.

Adempiute tutte queste clausole, gli ambasciatori dei Greci affermano e promettono che verranno assolutamente anche se vi fosse o incombesse la guerra sulla città. E che a conferma di tutte queste cose presenteranno al sacro concilio il mandato dell'imperatore con bolla d'oro essi e gli altri giureranno in suo nome, scrivendo e sottoscrivendo a garanzia della loro ferma e vera fede che debba farsi, con Dio, il santo, universale concilio, se non sopravverrà la morte dell'imperatore o qualche impedimento chiaro e vero, che non possa essere evitato.

Da ultimo fu chiesto agli stessi ambasciatori dei Greci che dessero chiaramente su qualche espressione, contenuta nelle loro istruzioni. E prima di tutto che cosa intendessero con il termine: sinodo universale.

Risposero: che il papa e i patriarchi partecipassero a tale sinodo personalmente o per mezzo di loro rappresentanti; e ugualmente che gli altri prelati fossero in esso personalmente o per mezzo di rappresentanti. E promisero, conforme a quanto è stato detto sopra, che il signor imperatore dei Greci e il patriarca di Costantinopoli sarebbero intervenuti personalmente.

E cosa intendessero con le parole: libero e inviolato, Risposero: che uno potesse esprimere liberamente il proprio pensiero senza impedimento o violenza di alcuno. Senza contesa: cioè senza polemica rissosa e offensiva. Non si escludevano però, con ciò, le dispute e i confronti necessari, fatti con serenità, cortesia e carità. Apostolico e canonico. Per quanto riguarda come dovessero intendersi tutte queste cose, e come procedere nel sinodo, si rimettevano a ciò che lo stesso sinodo universale dichiarerà ed ordinerà.

Similmente, che l'imperatore dei Greci e la loro chiesa avesse gli onori dovuti, quelli, cioè, che aveva al tempo in cui sorse lo scisma, salvi sempre i diritti, gli onori, i privilegi e le dignità del sommo pontefice, della chiesa di Roma e dell'imperatore dei Romani. Se poi fosse sorto qualche dubbio, si stesse alla decisione del concilio universale predetto.

Segue il testo del mandato dell'Imperatore, con la bolla d'oro, tradotto dal Greco in Latino: Quoniam missi fuerunt... e cioè: poiché sono stati mandati; e la lettera del signor Patriarca di Costantinopoli, dal Greco tradotta in Latino, con bolla di piombo.

Col presente decreto questo santo sinodo approva con l'autorità della chiesa universale i predetti accordi e convenzioni; li ratifica e li conferma, stabilisce, decreta e promette di osservarli sia nel loro insieme che ognuno di essi in particolare, e di adempierli senza tergiversazione, cosi come è stato predetto. E poiché ciò porta all'incremento della vera fede e all'utilità della chiesa cattolica e di tutto il popolo cristiano deve esser sommamente gradito e accetto a tutti quelli che amano la fede di Cristo.

Poiché, come è stato già detto, i Greci richiedono per vari motivi che il santissimo signor papa Eugenio IV approvi espressamente questi accordi e convenzioni, perché a causa di ciò non sia trascurato un bene cosi grande, questo santo sinodo lo prega e lo supplica con ogni carità, lo scongiura e gli chiede per la misericordia di Gesù Cristo (l6), quanto più istantemente, che voglia dare espressamente il suo consenso a questi accordi e convenzioni, già approvati e ratificati con decreto del sinodo in favore della fede e dell'unità ecclesiastica, con lettere bollate secondo l'uso della curia romana.


SESSIONE XX (2 gennaio 1435)

Decreto sui concubinari


Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, riunito legittimamente nello Spirito santo, espressione di tutta la chiesa, a perpetua memoria.

[…]Qualsiasi chierico - di qualunque stato, condizione, religione, dignità, anche vescovile o di altra preminenza esso sia quale, dopo esser venuto a conoscenza di questa costituzione - e si presume che egli abbia tale conoscenza entro due mesi dopo la sua pubblicazione nelle chiese cattedrali (che i vescovi sono tenuti a fare) - da quando la stessa costituzione è venuta a sua conoscenza, fosse un concubinario, sia ipso facto sospeso per tre mesi dal percepire i frutti di tutti i suoi benefici. Il suo superiore destini questi frutti a beneficio della fabbrica o ad altra evidente utilità delle chiese da cui essi sono percepiti.

Naturalmente, il superiore è tenuto ad ammonire questo pubblico concubinario, non appena si sappia che egli è tale, perché allontani entro brevissimo tempo la concubina. Se egli non la allontanasse, o se riprendesse quella che ha mandato via o altra, questo santo sinodo ordina che lo privi senz’altro di tutti i suoi benefici. Questi pubblici concubinari anche dopo l'allontanamento delle concubine e l'emendamento palese della loro vita siano inabili a ricevere qualsiasi bene, dignità, beneficio o ufficio, fino a che i loro superiori non li abbiano dispensati. Ma se, una volta dispensati, fossero recidivi (17) e tornassero al pubblico concubinato, siano del tutto inabili a quanto abbiamo detto, senza alcuna speranza di dispensa.

Se poi quelli, a cui spetta correggerli, fossero negligenti nel punirli come è stato disposto, i loro superiori puniscano con la dovuta pena sia loro per la loro negligenza, che i colpevoli per il loro concubinato.

E nei concili provinciali e sinodali si proceda severamente contro questi negligenti nel punire, o che hanno fama di aver commesso tale delitto, anche con la sospensione dal conferimento dei benefici o con altra pena proporzionata.

Se poi quelli, la cui destituzione spetta al Romano pontefice, dai concili provinciali o dai loro superiori fossero trovati degni della privazione per pubblico concubinato, con processo di inquisizione siano deferiti al sommo pontefice.

La stessa diligente indagine sia fatta in ogni capitolo generale e provinciale per quanto riguarda i propri membri, rimanendo in vigore le altre norme contro quelli di cui abbiamo parlato, e contro gli altri concubinari non pubblici.

Per "pubblici", poi, devono intendersi non solo quelli il cui concubinato è notorio per una sentenza o per una confessione giuridicamente rilevante o per l'evidenza del fatto, quando questo non possa essere tenuto nascosto, ma anche chi tiene una donna sospetta di incontinenza, o di cattiva fama, e, ammonito dal suo superiore, non la rimanda.

E poiché in alcune regioni vi è chi, avendo giurisdizione ecclesiastica, non si vergogna di accettare somme di denaro dai concubinari, sopportando che essi vivano in tale vergogna, si comanda sotto pena dell'eterna maledizione, che in futuro essi non tollerino in nessun modo o facciano finta di non vedere tali cose, con patti, composizioni, o con la speranza di qualche guadagno. In caso diverso, oltre la pena predetta per la loro negligenza, siano obbligati e costretti senz'altro a restituire il doppio di quanto hanno ricevuto per questo motivo, da destinarsi ad usi pii.

I prelati, inoltre, si preoccupino in ogni modo di allontanare dai loro sudditi - anche con l'aiuto del braccio secolare - queste concubine; e non permettano che i figli nati dal loro concubinato vivano presso il padre.

Comanda ancora, questo santo sinodo, che la presente costituzione venga pubblicata anche nei predetti sinodi e capitoli, e che ognuno ammonisce diligentemente i propri sudditi ad allontanare le loro concubine. Obbliga, inoltre, tutti i secolari, anche quelli che abbiano dignità regale, a non frapporre impedimento, con qualsiasi scusa, ai prelati che in ragione del loro ufficio intendono procedere contro i loro sudditi per questo concubinato.

E siccome ogni peccato di fornicazione è proibito dalla legge divina, e deve evitarsi sotto pena di peccato mortale, ammonisce tutti i laici, sia ammogliati che liberi, che vogliano astenersi ugualmente dal concubinato. E’ infatti degno di molta riprensione chi ha la propria moglie e va dalla donna altrui; e chi è libero, se non intende astenersi, sposi, secondo il consiglio dell'apostolo (18)

Per l'osservanza di questo divino precetto, quelli che ne hanno il dovere si diano da fare in ogni modo, sia con ammonizioni salutari che con gli altri rimedi canonici.

(Gli interdetti non si devono Porre troppo facilmente).

Poiché dalla facile imposizione degli interdetti nascono, di solito, molti scandali, questo santo sinodo stabilisce che nessuna città, paese, castello, villaggio o luogo possa esser sottoposto ad interdetto ecclesiastico se non per una colpa dei luoghi stessi o del signore o dei reggitori o degli officiali.

Per colpa, invece, o per causa di qualsiasi altra persona privata questi luoghi non possano essere sottoposti ad interdetto da qualsiasi autorità ordinaria o delegata, se tale persona non è stata prima scomunicata e denunziata, ossia pubblicata in chiesa, e se i signori, o reggitori od officiali di tali località, richiesti dall'autorità del giudice, non hanno allontanato effettivamente entro due giorni la persona scomunicata, ovvero non l'hanno costretta a dare soddisfazione.

In caso poi che questa, anche se cacciata entro i due giorni, si ricredesse o offrisse riparazione, la celebrazione dei divini misteri può riprendere. Ciò può aver luogo anche quando la questione è in pendenza.

(Contro quelli che si appellano con troppa leggerezza).

Perché le liti possano terminare più presto, non sia permesso riappellarsi per lo stesso aggravio o per la stessa causa interlocutoria, che non abbia valore definitivo. E chi si appella senza seri e giusti motivi prima della sentenza definitiva sia condannato dal giudice di appello oltre che al pagamento delle spese, dei danni e dell'interesse, a pagare quindici fiorini d'oro alla parte appellata.


Note
(1) Cfr. Mt 13, 24-30.
(2) Cfr. Gv 15, 1-2.
(3) Eugenio IV aveva preso l'iniziativa il 12 novembre 1432 e di nuovo il 18 dicembre successivo di inviare a Basilea una bolla "Quoniam alto" con la quale disponeva il trasferimento del concilio a Bologna.
(4) Cfr. Lc 1, 78
(5) Cfr. Ct 6, 8
(6) Nm 16
(7) Cfr. At 20, 28
(8) Gc 1, 17
(9) Cfr. Tt 1, 7-9
(10) Cfr. Lc 1, 78
(11) Cfr. Ez. 3, 18 e 20
(12) Cfr. Mt 5, 26
(13) Concilio di Costanza
(14) Cfr. sal 54, 23; I Pt 5, 7
(15) Sal 135, 4
(16) Cfr. Lc 1,78
(17) Cfr. Pr 26, 11; II Pt 2, 22.
(18) Cfr. I Cor 7, 9



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