I CONCILI DELLA CHIESA CATTOLICA


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Prima Parte

Tridentino > Sessione XII - XVI

SESSIONE XII (10 settembre 1551)
Decreto di proroga della sessione.


l sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, che nella passata ultima sessione aveva decretato che la seguente presente sessione avrebbe dovuto tenersi oggi per procedere ad ulteriori argomenti, per l’assenza dell’illustre nazione Germanica (il cui caso è principalmente in discussione) e per lo scarso numero degli altri padri ha differito, finora, di procedere.

Ora esso, mentre si rallegra nel Signore per la venuta dei venerabili fratelli in Cristo e figli suoi: gli arcivescovi di Magonza e di Treviri, elettori del sacro romano impero, e di moltissimi vescovi di quella e di altre province, avvenuta in questo stesso giorno, e rende degne grazie a Dio onnipotente, e spera che moltissimi altri prelati, sia della stessa Germania che di altre nazioni, mossi dalla considerazione del proprio dovere e da questo esempio, possano presto venire, indice la futura sessione per il quarantesimo giorno, ossia per l’11 di ottobre prossimo venturo. E proseguendo il concilio dal punto in cui si trovava, stabilisce e dispone che, essendo stato definito nelle sessioni passate quanto riguarda i sette sacramenti della nuova legge in genere, e il battesimo e la confermazione in particolare, si debba discutere e trattare del sacramento della santissima eucarestia, ed anche - per quanto riguarda la riforma - delle altre cose, che riguardano una più facile e più comoda residenza dei prelati.

Ammonisce anche ed esorta tutti i padri, perché frattanto, secondo l’esempio del nostro signore Gesù Cristo (per quanto, naturalmente, lo permetterà la fragilità umana), attendano ai digiuni e all’orazione, perché finalmente Dio (che sia benedetto nei secoli!), placato, si degni ricondurre i cuori alla conoscenza della sua vera fede, all’unità della santa madre chiesa e alla norma del retto vivere.


SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)
Decreto sul santissimo sacramento dell’eucarestia.


Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della Sede Apostolica, benché non senza una particolare guida e ammaestramento dello Spirito santo si sia raccolto per esporre, cioè, la vera e antica dottrina della fede e dei sacramenti e rimediare a tutte le eresie e agli altri gravissimi mali, da cui la chiesa di Dio è ora miseramente travagliata e divisa in molte e diverse parti, questo, tuttavia, fin da principio si prefisse in modo particolare: strappare dalle radici la zizzania degli abominevoli errori e degli scismi, che il nemico in questi nostri tempi procellosi ha sovraseminato (201) sulla dottrina della fede, sull’uso e sul culto della sacrosanta eucarestia, che, d’altra parte, il nostro Salvatore ha lasciato nella sua chiesa come segno di unita e di amore, con cui volle che tutti i cristiani fosse congiunti ed uniti fra loro.

Quindi lo stesso sacrosanto sinodo intende proporre su questo venerabile e divino sacramento dell’eucarestia, la sana, pura dottrina che la chiesa cattolica, istruita dallo stesso Gesù Cristo, nostro signore, e dagli apostoli, e sotto l’influsso dello Spirito santo, che le suggerisce (202) di giorno in giorno ogni verità, ha sempre ritenuto e riterrà fino alla fine del mondo. Esso, quindi, proibisce a tutti i fedeli cristiani di osare in seguito, di credere, insegnare o predicare diversamente da come è stato spiegato e definito da questo presente decreto.

Capitolo I.

Della presenza reale del signore nostro Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell’eucarestia.


Prima di tutto questo santo sinodo insegna e professa chiaramente e semplicemente che nel divino sacramento della santa eucarestia, dopo la consacrazione del pane e del vino, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente, sotto l’apparenza di quelle cose sensibili, il nostro signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.

Non sono, infatti, in contrasto fra loro questo due cose: che lo stesso nostro Salvatore sieda sempre nei cieli alla destra del Padre, secondo il modo naturale di esistere, e che, tuttavia, presente in molti altri luoghi, sia presso di noi con la sua sostanza, sacramentalmente, con quel modo di esistenza, che, anche se difficilmente possiamo esprimere a parole, possiamo, tuttavia, comprendere con la nostra mente, illuminata dalla fede, essere possibile a Dio (203), e che anzi dobbiamo credere fermissimamente. Questo, infatti, tutti i nostri padri, che vissero nella vera chiesa di Cristo, e che hanno trattato di questo santissimo sacramento, hanno professato chiarissimamente: che il nostro Redentore ha istituito questo meraviglioso sacramento nell’ultima cena, quando, dopo la benedizione del pane e del vino, affermò con parole esplicite e chiare di dare ad essi il proprio corpo e il proprio sangue.

Queste parole, riportate dai santi evangelisti (204), e ripetute poi da S. Paolo (205), hanno per sé quel significato proprio e chiarissimo, secondo cui sono state comprese dai padri, è pertanto sommamente indegno che esse vengano distorte da alcuni uomini rissosi e corrotti a immagini fittizie e immaginarie, con le quali è negata la verità della carne e del sangue di Cristo, contro il senso generale della chiesa, la quale come colonna e sostegno della verità (206), ha detestato come sataniche queste costruzioni fantastiche, escogitate da uomini empi, riconoscendo con animo sempre grato e memore questo preziosissimo dono di Cristo.

Capitolo II.

Del modo come è stato istituito questo santissimo sacramento.


Il Signore, quindi, nell’imminenza di tornare da questo mondo al Padre, istituì questo sacramento. In esso ha effuso le ricchezze del suo amore verso gli uomini, rendendo memorabili i suoi prodigi (207), e ci ha comandato (208) di onorare, nel riceverlo, la sua memoria e di annunziare la sua morte, fino a che egli venga (209) a giudicare il mondo.

Egli volle che questo sacramento fosse ricevuto come cibo spirituale delle anime, perché ne siano alimentate e rafforzate, vivendo della vita di colui, che disse: Chi mangia me, anche lui vive per mezzo mio (210) e come antidoto, con cui liberarsi dalle colpe d’ogni giorno ed essere preservati dai peccati mortali.

Volle, inoltre, che esso fosse pegno della nostra gloria futura e della gioia eterna; e quindi simbolo di quell’unico corpo, di cui egli è il capo (211), e a cui volle che noi fossimo congiunti, come membra, dal vincolo strettissimo della fede, della speranza e della carità, perché tutti professassimo la stessa verità, e non vi fossero scismi fra noi (212).

Capitolo III.

Eccellenza della santissima eucarestia sugli altri sacramenti.


La santissima eucarestia ha questo di comune con gli altri sacramenti: che è simbolo di una cosa sacra e forma visibile della grazia invisibile (213).

Tuttavia in essa vi è questo di eccellente e di singolare: che gli altri sacramenti hanno il potere di santificare solo quando uno li riceve, mentre nell’eucarestia vi è l’autore della santità già prima dell’uso. Difatti gli apostoli non avevano ancora ricevuto l’eucarestia dalla mano del Signore (214) e già Egli affermava che quello che Egli dava era il suo corpo. Sempre vi è stata nella chiesa di Dio questa fede, che, cioè, subito dopo la consacrazione, vi sia, sotto l’apparenza del pane e del vino, il vero corpo di nostro Signore e il suo vero sangue, insieme con la sua anima e divinità. In forza delle parole, il corpo è sotto la specie del pane e il sangue sotto la specie del vino; ma lo stesso corpo sotto la specie del vino, e il sangue sotto quella del pane, e l’anima sotto l’una e l’altra specie, in forza di quella naturale unione e concomitanza, per cui le parti di Cristo Signore, che ormai è risorto dai morti e non muore più (215), sono unite fra loro; ed inoltre la divinità per quella sua ammirabile unione ipostatica col corpo e con l’anima.

È quindi verissimo che sotto una sola specie si contiene tanto, quanto sotto l’una e l’altra. Cristo, infatti, è tutto e intero sotto la specie del pane e sotto qualsiasi parte di questa specie; e similmente è tutto sotto la specie del vino e sotto le sue parti.

Capitolo IV.

La transustanziazione.


Poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane (216), perciò fu sempre persuasione, nella chiesa di Dio, - e lo dichiara ora di nuovo questo santo concilio - che con la consacrazione del pane e del vino si opera la trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, nostro signore (217), e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue.

Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è chiamata dalla santa chiesa cattolica transustanziazione.

Capitolo V.

Del culto e della venerazione dovuti a questo santissimo sacramento.


Non vi è, dunque, alcun dubbio che tutti i fedeli cristiani secondo l’uso sempre ritenuto nella chiesa cattolica, debbano rendere a questo santissimo sacramento nella loro venerazione il culto di latria, dovuto al vero Dio.

Non è, infatti, meno degno di adorazione, per il fatto che sia stato istituito da Cristo signore per essere ricevuto. Crediamo, infatti, che è presente in esso lo stesso Dio, di cui l’eterno Padre, introducendolo nel mondo, dice: E lo adorino tutti i suoi angeli (218); che i magi, prostrandosi, adorarono (219), che la scrittura attesta essere stato adorato in Galilea dagli apostoli (220).

Dichiara, inoltre, il santo concilio, che con pensiero molto pio e religioso è stato introdotto nella chiesa di Dio l’uso di celebrare ogni anno con singolare venerazione e solennità e con una particolare festività questo nobilissimo e venerabile sacramento, e di portarlo con riverenza ed onore per le vie e per i luoghi pubblici, nelle processioni (221). È giustissimo, infatti, che siano stabiliti alcuni giorni festivi, in cui tutti i cristiani manifestino con cerimonie particolari e straordinarie il loro animo grato e memore verso il comune Signore e Redentore, per un beneficio così ineffabile e divino, con cui viene ricordata la sua vittoria e il suo trionfo sulla morte.

Ed era necessario che la verità trionfasse talmente sulla menzogna e sull’eresia, perché i suoi avversari, posti dinanzi a tanto splendore e a tanta letizia della chiesa universale, o vengano meno, disfatti e vinti, o presi e confusi dalla vergogna, si ricredano.

Capitolo VI.

Della conservazione del sacramento della santa eucarestia e del dovere di portarlo agli infermi.


L’uso di conservare la santa eucarestia in un tabernacolo è così antico che fu conosciuto anche ai tempi del concilio di Nicea (222).

Che poi la stessa santa eucarestia venga portata agli infermi, e che a questo scopo venga diligentemente conservata nelle chiese, oltre che esser sommamente giusto e ragionevole, è anche comandato da molti concili (223) ed è stato predicato con antichissima consuetudine dalla chiesa cattolica.

Questo santo sinodo, perciò, stabilisce che quest’uso del tutto salutare e necessario debba esser conservato.

Capitolo VII.

Della preparazione necessaria per ricevere degnamente la santa eucarestia.


Se non è lecito ad alcuno partecipare a qualsiasi sacra funzione, se non santamente, certo, quanto più il cristiano percepisce la santità e la divinità di questo celeste sacramento, tanto più diligentemente deve guardarsi dall’avvicinarsi a riceverlo senza una grande riverenza e santità, specie quando leggiamo presso l’apostolo quelle parole, piene di timore: Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve il proprio giudizio, non distinguendo il corpo del Signore (221).

Chi, quindi, intende comunicarsi, deve richiamare alla memoria il suo precetto: L’uomo esamini se stesso (225). E la consuetudine della chiesa dichiara che quell’esame è necessario così che nessuno, consapevole di peccato mortale, per quanto possa credere di esser contrito, debba accostarsi alla santa eucarestia senza aver premesso la confessione sacramentale.

Il santo sinodo stabilisce che questa norma si debba sempre osservare da tutti i cristiani, anche da quei sacerdoti che sono tenuti per il loro ufficio a celebrare, a meno che non manchino di un confessore. Se poi, per necessità, il sacerdote celebrasse senza essersi prima confessato, si confessi al più presto.

Capitolo VIII.

Dell’uso di questo ammirabile sacramento.


Quanto al retto e sapiente uso, i nostri padri distinsero tre modi di ricevere questo santo sacramento. Dissero, infatti, che alcuni lo ricevono solo sacramentalmente, come i peccatori. Altri solo spiritualmente, quelli, cioè che desiderando di mangiare quel pane celeste, loro proposto, con fede viva, che agisce per mezzo dell’amore (226), ne sentono il frutto e l’utilità. Gli altri lo ricevono sacramentalmente e spiritualmente insieme, e sono quelli che si esaminano e si preparano talmente prima, da avvicinarsi a questa divina mensa vestiti della veste nuziale (227).

Nel ricevere la comunione sacramentale fu sempre uso, nella chiesa di Dio, che i laici la ricevessero dai sacerdoti; e che i sacerdoti che celebrano si comunicassero da sé. Quest’uso, che deriva dalla tradizione apostolica, deve a buon diritto esser osservato.

Finalmente questo santo sinodo con affetto paterno esorta, prega e supplica, per la misericordia del nostro Dio (228), che tutti e singoli i cristiani convengano una buona volta e siano concordi in questo segno di unità, in questo legame di amore, in questo simbolo di concordia; e che, memori di tanta maestà e di così meraviglioso amore di Gesù Cristo, nostro signore, che sacrificò la sua vita diletta come prezzo della nostra salvezza, e ci diede la sua carne da mangiare (229), credano e venerino questi sacri misteri del suo corpo e del suo sangue con tale costanza e fermezza di fede, con tale devozione dell’anima, con tale pietà ed ossequio, da poter ricevere frequentemente quel pane supersostanziale (230), ed esso sia davvero per essi vita dell’anima e perpetua sanità della mente, cosicché, rafforzati dal suo vigore, da questo triste pellegrinaggio possano giungere alla patria celeste, dove potranno mangiare, senza alcun velo, quello stesso pane degli angeli (231), che ora mangiano sotto sacre specie.

Ma poiché non basta dire la verità, se non si scoprono e non si ribattono gli errori, è piaciuto al santo sinodo aggiungere questi canoni, di modo che tutti, conosciuta ormai la dottrina cattolica, sappiano anche da quali eresie devono guardarsi e devono evitare.

CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA


1. Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell’eucarestia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità, e, quindi, tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento dell’eucarestia assieme col corpo e col sangue di nostro signore Gesù Cristo rimane la sostanza del pane e del vino e negherà quella meravigliosa e singolare trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, e che rimangono solamente le specie del pane e del vino, - trasformazione che la chiesa cattolica con termine appropriatissimo chiama transustanziazione, - sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che nel venerabile sacramento dell’eucarestia, fatta la separazione, Cristo non è contenuto in ognuna delle due specie e in ognuna delle parti di ciascuna specie, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che, fatta la consacrazione, nel mirabile sacramento dell’eucarestia non vi è il corpo e il sangue del signore nostro Gesù Cristo, ma solo nell’uso, mentre si riceve, e non prima o dopo; e che nelle ostie o parti consacrate, che dopo la comunione vengono conservate e rimangono, non rimane il vero corpo del Signore, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che il frutto principale della santissima eucarestia è la remissione dei peccati, o che da essa non provengono altri effetti, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell’eucarestia Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere adorato con culto di latria, anche esterno; e, quindi, che non debba neppure esser venerato con qualche particolare festività; ed esser portato solennemente nelle processioni, secondo il lodevole ed universale rito e consuetudine della santa chiesa; o che non debba essere esposto alla pubblica venerazione del popolo, perché sia adorato; e che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che non è lecito conservare la santa eucarestia nel tabernacolo; ma che essa subito dopo la consacrazione debba distribuirsi agli astanti; o non esser lecita che essa venga portata solennemente agli ammalati, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che Cristo, dato nell’eucarestia, si mangia solo spiritualmente, e non anche sacramentalmente e realmente, sia anatema.
9. Se qualcuno negherà che tutti e singoli i fedeli cristiani dell’uno e dell’altro sesso, giunti all’età della ragione, sono tenuti ogni anno, almeno a Pasqua, a comunicarsi, secondo il precetto della santa madre chiesa, sia anatema.
10. Se qualcuno dirà che non è lecito al sacerdote che celebra comunicare se stesso, sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che la fede è preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima eucarestia, sia anatema.

E perché un così grande sacramento non sia ricevuto indegnamente e, quindi, a morte e a condanna, lo stesso santo sinodo stabilisce e dichiara che quelli che hanno la consapevolezza di essere in peccato mortale, per quanto essi credano di essere contriti, se vi è un confessore, devono necessariamente premettere la confessione sacramentale.

Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o affermare pertinacemente il contrario, o anche difenderlo in pubblica disputa, perciò stesso sia scomunicato.

Decreto di riforma

Lo stesso santo concilio Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, volendo stabilire alcune norme sulla giurisdizione dei vescovi; perché essi, conformemente al decreto dell’ultima sessione, tanto più volentieri risiedano nelle chiese loro affidate, quanto più facilmente e opportunamente possono governare e contenere i loro soggetti nell’onestà della vita e dei costumi, crede bene, come prima cosa, ammonirli di ricordarsi che essi sono dei pastori, non dei tiranni (232), e che è necessario comandare ai sudditi non in modo da dominare su di essi, ma da amarli come figli e fratelli; e a far sì che, esortando ed ammonendo, li allontanino da ciò che è illecito, perché non debbano poi, una volta che abbiano mancato, punirli con le pene dovute.

E tuttavia, se essi dovessero mancare in qualche cosa per umana fragilità, devono osservare quel precetto dell’apostolo: di riprenderli, cioè, di pregarli, di rimproverarli con ogni bontà e pazienza (233): poiché spesso con quelli che devono essere corretti vale più la benevolenza, che la severità; più l’esortazione, che le minacce, più l’amore che lo sfoggio di autorità (234).

Se poi fosse necessario, per la gravità della mancanza, usare la verga, allora con la mansuetudine bisogna usare il rigore, con la misericordia il castigo, con la bontà la severità, perché, pur senza asprezza, sia conservata quella disciplina che è salutare e necessaria ai popoli; e quelli che vengono corretti, si emendino, o se non volessero tornare sulla buona via, gli altri si astengano dai vizi con l’esempio salutare della punizione contro di essi, essendo ufficio del pastore diligente e pio, prima usare i rimedi più miti per i mali delle sue pecore; poi, se la gravità della malattia lo richieda, procedere a rimedi più forti e più gravi. E se neppure questi portassero a qualche risultato, egli dovrà evitare il pericolo del contagio almeno per le altre pecore, separandole (235).

Poiché, quindi, i rei di delitti, spesso, per evitare le pene e per sfuggire il giudizio dei vescovi adducono lamenti e aggravi e col diversivo dell’appello impediscono il processo del giudice, perché essi non debbano abusare di un rimedio, istituito a difesa dell’innocenza, a favore della loro malvagità, e, quindi, perché si possa ovviare alla loro furberia e alla loro tergiversazione, così, il santo concilio stabilisce e decreta:

Canone I


Nelle cause che riguardano la visita e la correzione, o la capacità e l’inabilità, così pure in quelle criminali, prima della sentenza definitiva non si appelli contro il vescovo o il suo vicario generale per le questioni religiose, per la sentenza interlocutoria o per qualsiasi altro aggravio; e il vescovo, o il suo vicario, non sono tenuti a tener conto di questo appello, considerandolo di nessuna importanza. Non ostante questo appello, anzi, e qualsiasi proibizione emanata dal giudice di appello, ed ogni uso e consuetudine contraria, anche immemorabile, essi possano procedere oltre, a meno che questo aggravio non possa essere riparato con la sentenza definitiva, o non si possa fare appello dalla sentenza definitiva. In questi casi rimangono intatte le norme degli antichi canoni (236).

Canone II


Una causa di appello in materia criminale (dove l’appello è ammesso) contro la sentenza del vescovo, o del suo vicario generale, se dev’essere assegnata in partibus per autorità apostolica, sia affidata al metropolita, o anche al suo vicario generale per gli affari spirituali; o, se egli per qualche motivo fosse sospetto, o fosse lontano più dei due giorni di cammino legali, o fosse stato appellato contro di lui ad uno dei vescovi più vicini o ai loro vicari; mai però a giudici inferiori.

Canone III


Il reo che, in una causa criminale, si appella dal vescovo, o dal suo vicario generale nelle cose spirituali, deve portare senz’altro dinanzi al giudice, a cui si è appellato, gli atti della prima istanza; ed il giudice non proceda alla sua assoluzione se non dopo aver visto questi atti.

Chi ha appellato entro i trenta giorni consegni gratuitamente gli stessi atti; in caso contrario, la causa di appello sia conclusa senza di essi, come la giustizia richiederà.

Qualche volta, inoltre, i delitti commessi dalle persone ecclesiastiche sono talmente gravi, che per la loro atrocità meritano di esser deposte dai sacri ordini e consegnate al braccio secolare. In tali casi si richiede, secondo i sacri canoni, un dato numero di vescovi; dato che, se fosse difficile poterli avere tutti, ne sarebbe differita la debita esecuzione del diritto; e se qualche volta potessero radunarsi, sarebbe interrotta la loro residenza, il santo concilio ha stabilito e deciso:


Canone IV


Sia lecito a un vescovo, personalmente o per mezzo d suo vicario generale per le cose spirituali, procedere anche alla condanna e alla deposizione verbale di un chierico costituito negli ordini sacri e anche nel presbiterato; personalmente, (può procedere) anche alla degradazione attua e solenne dagli stessi ordini e gradi ecclesiastici, - nei casi in cui si richiede la presenza degli altri vescovi in un numero definito dai canoni, - anche senza di essi, chiamando tuttavia, e facendosi assistere in ciò da altrettanti abati che abbiano l’uso della mitra e del pastorale per privilegio apostolico, se possono facilmente trovarsi nella città e nella diocesi e possono agevolmente esser presenti. In caso diverso, si facciano assistere da altre persone costituite in dignità ecclesiastica, insigni per età e raccomandabili per la conoscenza del diritto.

E poiché con finti motivi - che tuttavia sembrano assai plausibili - avviene qualche volta, che qualcuno strappi tali grazie, per cui o vengono del tutto condonate o vengono diminuite le pene inflitte loro dai vescovi con giusta severità, non dovendosi soffrire che la menzogna, che tanto dispiace a Dio, non solo rimanga impunita in se stessa, ma ottenga anche il perdono di un alto delitto per chi mentisce, il santo concilio stabilisce e dispone:


Canone V


Il vescovo, residente nella sua chiesa, in caso di reticenza o falsità per ottenere una grazia, impetrata con false preghiere (circa l’assoluzione di un pubblico crimine o delitto di cui egli aveva già cominciato l’inchiesta giudiziaria; circa la remissione di una pena, alla quale chi ha commesso il crimine fosse stato già da lui condannato) ne prenda personale conoscenza, anche sommariamente, come delegato della sede apostolica e quando consti legittimamente che la stessa grazia sia stata ottenuta con la narrazione del falso o con la dissimulazione della verità, non riconosca tale grazia.

Poiché i sudditi, anche se siano stati a buon diritto corretti (dal vescovo), sono soliti odiarlo moltissimo e, quasi che avessero ricevuto ingiuria, accusarlo di falsi crimini, per dargli in qualsiasi modo fastidio, e così il timore delle noie, cui va incontro, lo rende tardo nel ricercare e punire i loro delitti; per questo, affinché egli non sia costretto, con danno suo e della chiesa, ad abbandonare il gregge che gli è stato affidato, e ad andare qua e là, non senza diminuzione della dignità vescovile, il concilio ha stabilito e deciso:

Canone VI


Il vescovo non sia in nessun modo citato o ammonito a comparire personalmente, se non per un motivo per cui dovrebbe esser deposto o privato della sua dignità, anche se si procede ex officio, o per inquisizione o denunzia, o per accusa, o in qualsiasi altro modo.

Canone VII


I testimoni di informazioni o indizi in una causa criminale o, comunque, in una causa principale contro un vescovo, non siano ammessi, se la loro testimonianza non conviene con quella di altri e se non sono di buona condotta, di buona fama, e di buona stima. Se poi deponessero qualche cosa per odio, per temerità e per cupidigia, siano puniti gravemente.


Canone VIII


Le cause dei vescovi, quando per la natura del delitto loro contestato debbano comparire dinanzi al giudice, siano portate dinanzi al sommo pontefice, e da lui siano concluse.

Decreto di proroga per la definizione dei quattro articoli sul sacramento dell’eucarestia e del salvacondotto.

Lo stesso santo sinodo, desiderando togliere, come spine dal campo del Signore, tutti gli errori, che sono recentemente ripullulati intorno a questo santissimo sacramento, e provvedere alla salvezza di tutti i fedeli, dopo aver offerto piamente a Dio onnipotente quotidiane preghiere, tra gli altri articoli, riguardanti questo sacramento, trattati con diligentissima ricerca della verità cattolica, dopo moltissime discussioni, come richiedeva la gravità dell’argomento, dopo aver chiesto il parere di teologi di primo piano, avrebbe voluto trattare anche questi:

1. Se sia necessario alla salvezza e comandato dalla legge divina, che i singoli fedeli ricevano lo stesso venerabile sacramento sotto le due specie.
2. Se per caso chi si comunica sotto una sola specie, non riceva meno di chi si comunica sotto tutte e due.
3. Se la santa madre chiesa non abbia errato dando la comunione ai laici e a quelli che non celebrano sotto una sola specie.
4. Se anche i bambini debbano ricevere la comunione.

Ma poiché dalla nobilissima provincia della Germania quelli che si dicono "Protestanti" desiderano essere ascoltati dal santo concilio su questi stessi articoli, prima che siano definiti; ed a questo scopo hanno chiesto ad esso un pubblica garanzia, perché possano senza alcun pericolo venire qua, dimorare in questa città, parlare liberamente al concilio e proporre quello che essi pensano, e poi, quando credono, potersene tornare, questo santo sinodo, quantunque abbia atteso con grande desiderio la loro venuta già per molti mesi, tuttavia, come pia madre che geme e partorisce (237), desiderando sommamente e volendo far del suo meglio perché non vi siano scismi tra i cristiani (238), e che, come tutti riconoscono lo stesso Dio e Redentore, così dicano, credano e professino le stesse cose (239), confidando nella divina misericordia e sperando che essi possano essere ricondotti alla santissima e salutare concordia di una sola fede, speranza e carità, volentieri usa loro questo riguardo e ha dato e concesso la sicurezza e la pubblica assicurazione, o salvacondotto, come hanno chiesto, per quanto lo riguarda, nel modo che seguirà, e per loro riguardo ha rimandato la definizione di quegli articoli alla seconda sessione, che ha indetto per la festa della conversione di S. Paolo, che sarà il 25 del mese di gennaio del prossimo anno. Ciò perché essi possano con loro comodo essere presenti.

Stabilisce, inoltre, che in quella stessa sessione si tratti del sacrificio della messa, per lo stretto legame che vi è fra l’uno e l’altro argomento.

Intanto ha stabilito che nella prossima sessione debba trattarsi dei sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione; che essa debba tenersi nella festa di santa Caterina vergine e martire, che sarà il 25 di novembre; ed anche che nell’una e nell’altra sessione venga proseguita la materia della riforma.

Salvacondotto dato ai protestanti tedeschi dal sacro concilio di Trento.


Il sacrosanto concilio generale di Trento, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della santa sede, concede - per quanto spetta ad esso - la pubblica fede e la piena sicurezza che chiamano "Salvacondotto" - a tutte e singole quelle persone, sia ecclesiastiche che secolari, di tutta la Germania, di qualsiasi grado, stato, condizione e qualità esse siano, le quali vorranno venire a questo concilio ecumenico e generale, perché possano con tutta libertà conferire, proporre e trattare di quegli argomenti che devono esser trattati nello stesso concilio; perché possano liberamente e con tranquillità venire allo stesso concilio ecumenico e rimanere e dimorare in esso, proporre, sia per iscritto, che oralmente, tutti quegli articoli che vorranno, e discutere con i Padri o con quelli che saranno stati scelti dallo stesso sinodo e disputare, senza usare modi ingiuriosi ed offensivi; e che, inoltre, quando essi crederanno, possano tornarsene via.

Concediamo questo salvacondotto con tutte e singole le clausole e i decreti necessari ed opportuni, anche se essi dovessero essere espressi in modo speciale e non con espressioni generiche, e che si intendono come espressi.

È sembrato bene, inoltre, al santo sinodo che se essi per loro maggiore libertà e sicurezza, desiderassero che vengano scelti dei giudici, sia per i delitti già perpetrati che per quelli che possano esser commessi da loro in futuro, li nominino pure a loro gradimento, anche se gli stessi delitti fossero enormemente grandi e riguardassero l’eresia.


SESSIONE XIV (25 novembre 1551)
Dottrina dei santissimi sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione.


Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della santa sede, quantunque del sacramento della penitenza si sia parlato molto nel decreto sulla giustificazione quasi necessariamente, per la stretta relazione degli argomenti, è tanto, tuttavia, in questa nostra età, il cumulo dei diversi errori su di esso, che non sarà di poca utilità pubblica dare di esso una definizione più esatta e più completa. In essa, messi a nudo e abbattuti tutti gli errori con l’aiuto dello Spirito santo, la verità cattolica diverrà più chiara e più evidente. Questo santo sinodo la propone ora a tutti i cristiani, perché la conservino per sempre.

Capitolo I.

Della necessità e della istituzione del sacramento della penitenza.


Se in tutti i rigenerati la gratitudine verso Dio fosse tale, da conservare per sempre la giustizia ricevuta, per suo beneficio e grazia, nel battesimo, non sarebbe stato necessario che fosse istituito un altro sacramento diverso dal battesimo stesso, per la remissione dei peccati.

Ma Dio, ricco di misericordia (240), conosce la nostra debolezza (241), ha trovato il rimedio della vita anche per quelli che si fossero, poi, consegnati alla schiavitù del peccato e al potere dei demoni, e cioè il sacramento della penitenza, con cui a chi cade dopo il battesimo, è applicato il beneficio della morte di Cristo.

La penitenza è stata sempre necessaria, per conseguire la grazia e la giustificazione, a qualsiasi uomo, che si fosse macchiato di peccato mortale, anche a quelli che domandano di essere lavati col sacramento del battesimo, perché, rinunciando al male e correggendolo, mostrassero di detestare una così grande offesa, fatta a Dio, con l’odio del peccato e col pio dolore dell’anima. Per questo il profeta disse: Convertitevi e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non vi sarà di rovina (242). Anche il Signore disse: Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo (243). E Pietro, il primo degli apostoli, ai peccatori che si preparavano al battesimo diceva, raccomandando la penitenza: Fate penitenza, e ognuno di voi sia battezzato (244).

La penitenza, inoltre, né prima della venuta del Cristo era un sacramento, né dopo la sua venuta, per nessuno, prima del battesimo. Il Signore, poi, istituì il sacramento della penitenza principalmente quando, risorto dai morti, soffiò sui suoi discepoli dicendo: Ricevete lo Spirito santo; a coloro, cui rimetterete i peccati, saranno rimessi. A coloro cui li riterrete, saranno ritenuti (245).

Che con questo avvenimento così importante e con queste parole così chiare, sia stato comunicato agli apostoli e ai loro legittimi successori il potere di rimettere o di ritenere i peccati, per riconciliare i fedeli caduti dopo il battesimo, il consenso di tutti i padri l’ha sempre così interpretato e la chiesa cattolica rigettò e condannò con piena ragione come eretici i Novaziani, che un tempo negavano ostinatamente il potere di rimettere i peccati.

Perciò questo santo sinodo, approvando e accogliendo questo verissimo senso di quelle parole del Signore, condanna le fantastiche interpretazioni di quelli che traggono falsamente quelle parole a significare il potere di predicare la parola di Dio e di annunziare il vangelo del Cristo, contro l’istituzione di questo sacramento.

Capitolo II.

Differenza tra il sacramento della penitenza e il battesimo.


Del resto questo sacramento differisce dal battesimo per molte ragioni. Infatti, oltre che esser diversissimi per la materia e la forma, che costituiscono l’essenza del sacramento, è certo che il ministro del battesimo non deve essere un giudice. La chiesa, infatti, non esercita su nessuno il suo giudizio, se prima non è entrato a far parte di essa attraverso la porta del battesimo. Che interessa a me (afferma l’apostolo) giudicare quelli che sono fuori? (246).

Diversamente, invece, agisce con quelli che sono suoi familiari nella fede (247), una volta che il signore Gesù li ha fatti membra del suo corpo col lavacro del battesimo (248). Se questi, infatti, dopo, si fossero contaminati con qualche peccato, essa volle non già che fossero purificati ripetendo il battesimo (cosa che nella chiesa cattolica non è in nessun modo possibile), ma che comparissero dinanzi a questo tribunale come rei, affinché con la sentenza del sacerdote potessero essere liberati non una volta soltanto, ma tutte le volte che, pentendosi dei peccati commessi, cercassero rifugio presso di lui.

Altro, poi, è il frutto del battesimo, altro quello della penitenza. Col battesimo, infatti, rivestendo Cristo (249), diventiamo in lui una creatura del tutto nuova, conseguendo la piena e totale remissione di tutti i peccati. Ora col sacramento della penitenza non è possibile giungere ad un tale rinnovamento ed integrità senza grandi gemiti e fatiche, date le esigenze della divina giustizia. Così che a buon diritto la penitenza è stata chiamata dai santi padri (250), in certo modo, un battesimo laborioso.

Per coloro che sono caduti dopo il battesimo questo sacramento della penitenza è necessario alla salvezza, come lo stesso battesimo per quelli che non sono stati ancora rigenerati.

Capitolo III.

Parti e frutto di questo sacramento.


Insegna, inoltre, il santo sinodo, che la forma del sacramento della penitenza, nella quale è posta tutta la sua efficacia, è in quelle parole del ministro: lo ti assolvo ecc., alle quali, nell’uso della santa chiesa, si aggiungono lodevolmente alcune preghiere, ma che non appartengono in nessun modo all’essenza della forma e non sono necessarie all’amministrazione del sacramento.

Sono quasi materia di questo sacramento gli atti dello stesso penitente e cioè: la contrizione, la confessione, la soddisfazione. E poiché questi si richiedono, nel penitente, per l’integrità del sacramento e per la piena e perfetta remissione dei peccati, per questo sono considerati parti della penitenza.

Sostanza ed effetto di questo sacramento, per quanto riguarda la sua azione e la sua efficacia, è la riconciliazione con Dio, che non di rado nelle persone pie e che ricevono questo sacramento con devozione, suole essere accompagnata da pace e serenità della coscienza e da vivissima consolazione dello spirito.

Insegnando queste cose sulle parti e sull’effetto di questo sacramento, il concilio condanna nello stesso tempo le opinioni di coloro che affermano essere parti della penitenza i terrori della coscienza e la fede.

Capitolo IV.

La contrizione


La contrizione, che tra i suddetti atti del penitente occupa il primo posto, è il dolore dell’animo e la detestazione del peccato commesso, col proposito di non peccare più in avvenire.

Questo atto della contrizione è stato sempre necessario per impetrare la remissione dei peccati. Nell’uomo caduto in peccato dopo il battesimo, esso prepara alla remissione dei peccati solo se congiunto con la fiducia della divina misericordia e col desiderio di fare ciò che ancora si richiede per ricevere nel modo dovuto questo sacramento.

Dichiara, quindi, il santo sinodo, che questa contrizione include non solo la cessazione del peccato e il proposito e l’inizio di una nuova vita, ma anche l’odio della vecchia vita, conforme all’espressione: Allontanate da voi tutte le vostre iniquità, con cui avete prevaricato e costruitevi un cuore nuovo ed un’anima nuova (251).

Certamente colui che riflette su quelle grida dei santi: Ho peccato contro te solo ed ho compiuto il male contro di te (252); sono stanco di gemere, vado lavando ogni notte il mio giaciglio (253); ripenserò a tutti i miei anni, nell’amarezza della mia anima (254), e su altre simili, comprenderà facilmente che esse provenivano da un odio veramente profondo della vita passata e da una grande detestazione del peccato.

Insegna, inoltre, il concilio che, se anche avviene che questa contrizione talvolta possa esser perfetta nell’amore, e riconcilia l’uomo con Dio, già prima che questo sacramento realmente sia ricevuto, tuttavia questa riconciliazione non è da attribuirsi alla contrizione in sé senza il proposito di ricevere il sacramento incluso in essa.

E dichiara anche che quella contrizione imperfetta, che vien detta ‘attrizione’ perché prodotta comunemente o dalla considerazione della bruttezza del peccato o dal timore dell’inferno e delle pene, se esclude la volontà di peccare con la speranza del perdono, non solo non rende l’uomo ipocrita e maggiormente peccatore, ma è addirittura un dono di Dio ed un impulso dello Spirito santo, - che non abita ancora nell’anima, ma che soltanto la sprona - da cui il penitente viene stimolato e con cui si prepara la via alla giustizia. E quantunque per sé, senza il sacramento della penitenza, sia impotente a condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone ad impetrare la grazia di Dio nel sacramento della penitenza.

Scossi, infatti, salutarmente da questo timore, gli abitanti di Ninive fecero penitenza alla predicazione di Giona, piena di minacce. Ed ottennero misericordia da Dio (255).

Perciò falsamente alcuni accusano gli scrittori cattolici, quasi abbiano insegnato che il sacramento della penitenza conferisca la grazia senza un moto interiore, buono, di chi lo riceve: cosa che la chiesa di Dio non ha mai insegnato e mai creduto.

Ma anche questo insegnano falsamente: che, cioè, la contrizione sia cosa estorta e forzata, non libera e volontaria.

Capitolo V.

La confessione.


Dalla istituzione del sacramento della penitenza già spiegata, tutta la chiesa ha sempre creduto che sia stata istituita anche, dal Signore, la confessione completa dei peccati (256) e che per tutti quelli che dopo il battesimo siano caduti in peccato essa sia necessaria iure divino; Gesù Cristo, infatti, nostro signore, poco prima di salire dalla terra in cielo, lasciò i sacerdoti, suoi vicari (257), come capi e giudici (258), cui devono deferirsi tutte le colpe mortali, in cui i fedeli cristiani fossero caduti, perché, in virtù del potere delle chiavi, pronunzino la sentenza di remissione o di retenzione. È chiaro, infatti, che i sacerdoti non avrebbero potuto esercitare questo giudizio senza conoscere la causa né imporre le penitenze con equità, se i penitenti avessero dichiarato i loro peccati solo genericamente, e non invece, nella loro specie ed uno per uno.

Si conclude da ciò che è necessario che i penitenti manifestino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se essi sono del tutto nascosti e sono stati commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo (259), che spesso feriscono più gravemente l’anima, e sono più pericolosi di quelli che si commettono alla luce del sole.

I veniali, infatti, dai quali non siamo privati della grazia di Dio, e nei quali cadiamo più facilmente, benché opportunamente ed utilmente e al di fuori di ogni presunzione vengano manifestati in confessione (come dimostra l’uso di persone pie), possono tuttavia esser taciuti senza colpa ed espiati con molti altri rimedi. Ma poiché tutti i mortali, anche solo di pensiero, rendono gli uomini figli dell’ira (260) e nemici di Dio, è anche necessario chiedere perdono di tutti a Dio con una esplicita ed umile confessione.

Quindi, mentre i fedeli cristiani si studiano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li espongono tutti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e ne tacciono consapevolmente qualcuno, non espongono nulla alla divina bontà perché li perdoni per mezzo del sacerdote. Se infatti l’ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non potrebbe curare quello che non conosce.

Si deduce, inoltre, che nella confessione debbano manifestarsi anche quelle circostanze che mutano la specie del peccato: senza di esse, infatti, né il penitente espone completamente gli stessi peccati, né questi potrebbero venir conosciuti dai giudici e sarebbe impossibile ad essi percepire esattamente la gravità delle colpe ed imporre per essa ai penitenti la pena dovuta.

Non è quindi ragionevole insegnare che queste circostanze sono state inventate da uomini oziosi o che debba confessarsi questa sola circostanza: che si è peccato contro il fratello.

Ed è empio affermare che una tale confessione sia impossibile o chiamarla carneficina delle coscienze. Tutti sanno, infatti, che la chiesa nient’altro richiede da chi si confessa, se non di confessare - dopo che ciascuno si è diligentemente esaminato ed ha esplorato tutti gli angoli più riposti della sua coscienza - quei peccati, con cui egli si ricorda di aver offeso mortalmente il suo Signore e suo Dio; gli altri peccati, che, pur esaminandosi diligentemente, non gli vengano in mente, si ritengono inclusi genericamente nella stessa confessione. Per questi noi diciamo con fede assieme al profeta: Dai miei peccati occulti, purificami, Signore (261).

Quanto poi alla difficoltà di questa confessione e alla vergogna di dover manifestare i peccati, può sembrare certamente grave; ma essa è alleggerita dai tanti e così grandi vantaggi e consolazioni, che con l’assoluzione vengono certissimamente elargiti a tutti quelli che si accostano degnamente a questo sacramento.

Del resto, per quanto riguarda il modo di confessarsi segretamente dinanzi al solo sacerdote, quantunque Cristo non abbia proibito che uno, in punizione dei suoi peccati e per propria umiliazione, sia come esempio per gli altri, che per edificazione della Chiesa, che è stata offesa, possa confessare pubblicamente i suoi peccati, ciò non è comandato da alcuna legge divina; e non sarebbe saggio comandare con una legge umana che si manifestassero le colpe, specie se segrete, con una pubblica confessione.

Poiché, quindi, la confessione sacramentale segreta, che la santa chiesa ha usato fin dall’inizio ed usa ancora, è stata sempre raccomandata con grande, unanime consenso dai padri più santi e più antichi, evidentemente risulta vana la calunnia di coloro che non hanno scrupolo di insegnare che essa è aliena dal comando divino, che è invenzione umana, e che ha avuto inizio dai padri del concilio Lateranense. La chiesa, infatti, col concilio Lateranense non ha stabilito che i fedeli cristiani si confessassero, - cosa che essa sapeva bene essere necessaria ed essere stata istituita dal diritto divino -, ma che l’obbligo della confessione venisse adempiuto almeno una volta all’anno da tutti e singoli quelli che fossero giunti all’età della ragione (262).

È per questo che in tutta la chiesa è invalso l’uso salutare, con grandissimo frutto per le anime, di confessarsi durante il tempo sacro e sommamente accetto della Quaresima. Quest’uso, il santo sinodo lo approva sommamente e lo abbraccia come pio e degno di essere conservato.

Capitolo VI.

Del ministro di questo sacramento e dell’assoluzione.


Quanto al ministro di questo sacramento, il santo sinodo dichiara, che sono false e del tutto aliene dalla verità del vangelo tutte quelle dottrine che estendono perniciosamente a qualsiasi altro uomo, oltre i vescovi e i sacerdoti, il ministero delle chiavi. Esse ritengono che quelle parole del Signore: Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo (263) e: a quelli, di cui avrete rimesso i peccati, saranno rimessi, a quelli, di cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti (264) siano state dette a tutti i fedeli del Cristo, senza differenza alcuna e senza distinzione, contro l’istituzione di questo sacramento; così che ognuno abbia il potere di rimettere i peccati: quelli pubblici con la correzione, se chi viene corretto si sottomette; i segreti, attraverso una spontanea confessione, fatta a chiunque.

Il concilio insegna pure che anche quei sacerdoti che sono in peccato mortale, per la grazia dello Spirito santo, conferita nell’ordinazione, esercitano la funzione di perdonare i peccati come ministri di Cristo e che non giudicano secondo verità quelli che sostengono che questo potere manchi ai sacerdoti cattivi.

Quantunque, poi, l’assoluzione del sacerdote sia l’elargizione di un beneficio che si fa ad altri, essa non è soltanto un nudo ministero di annunziare il vangelo o di dichiarare rimessi i peccati, ma come un atto giudiziario, essa è pronunciata come la sentenza di un giudice.

Perciò il penitente non deve compiacersi tanto della sua fede, da credere che, se anche non avesse alcuna contrizione, o mancasse al sacerdote l’intenzione di agire seriamente o di assolvere, egli sia davvero assolto, dinanzi a Dio, per la sola fede. La fede, infatti, non potrebbe operare in nessun modo la remissione dei peccati e si dimostrerebbe negligentissimo della sua salvezza, chi si accorgesse che un sacerdote lo assolve per ischerzo, e non ne cercasse diligentemente un altro.

Capitolo VII.

Dei casi riservati.


Poiché la natura e l’indole del giudizio richiede che la sentenza venga pronunziata solo sui sudditi, vi è stata sempre nella chiesa di Dio questa persuasione - e questo sinodo conferma essere verissimo - che debba essere di nessun valore quell’assoluzione che il sacerdote pronuncia su colui sul quale non abbia giurisdizione, ordinaria o delegata.

È sembrato anche ai santissimi nostri padri essere del più grande interesse per la formazione del popolo cristiano, che alcuni peccati più orribili e più gravi venissero assolti non da chiunque, ma solo dai sommi sacerdoti. Giustamente, quindi, i pontefici massimi, in forza di quel supremo potere che è stato loro conferito su tutta la chiesa, hanno potuto riservare al loro particolare giudizio alcuni casi di colpe.

Né deve mettersi in dubbio (dato che tutto ciò che viene da Dio, è ordinato (265)) che la stessa cosa sia concessa a tutti i vescovi, ciascuno nella sua diocesi, — in edificazione, tuttavia, non in distruzione (266) — per quella autorità che è stata loro conferita sui sudditi in confronto agli altri sacerdoti inferiori, specie per quelle colpe, cui è annessa la censura di scomunica.

È anche in armonia con l’autorità divina che questa riserva delle colpe abbia forza non solo nella vita esterna della società, ma anche dinanzi a Dio.

E tuttavia con disposizione sommamente pia, perché nessuno a causa di ciò debba perire, si ebbe sempre cura nella chiesa di Dio, che non vi fosse alcuna riserva in punto di morte; e quindi tutti i sacerdoti possono assolvere qualsiasi penitente da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura.

Fuori di questo caso, però, i sacerdoti, non avendo alcun potere nei casi riservati, cerchino di persuadere i penitenti di quest’unica cosa: che per la grazia dell’assoluzione vadano dai superiori e legittimi giudici.

Capitolo VIII.

Della necessità e del frutto della soddisfazione.


Finalmente, quanto alla soddisfazione - che, come fra tutte le parti della penitenza è stata sempre raccomandata al popolo cristiano dai nostri padri, così in questa nostra età è quella che, sotto il pretesto di una vivissima pietà, viene maggiormente presa d’assalto da coloro che mostrano certamente l’apparenza della pietà, ma ne negano la sostanza - il santo sinodo dichiara essere assolutamente falso e lontano dalla parola di Dio, che dal Signore mai venga rimessa la colpa, senza che venga completamente rimessa anche la pena. Vi sono infatti, nella sacra Scrittura, esempi chiari ed evidenti, da cui, al di fuori della divina tradizione, questo errore può essere confutato (267).

Del resto, sembra anche conforme alla divina giustizia, che siano diversamente ammessi alla grazia divina quelli che prima del battesimo hanno peccato per ignoranza, e quelli che, una volta liberati dalla servitù del peccato e del demonio e ricevuto il dono dello Spirito santo, non hanno avuto ritegno a violare consapevolmente il tempio di Dio (268) e a contristare lo Spirito santo (269).

Ed è conforme alla divina clemenza, che non ci vengano rimessi i peccati senza alcuna nostra soddisfazione, perché non avvenga che noi, prendendo occasione da ciò, e credendo tutti i peccati leggeri, come gente sempre pronta a recare ingiuria ed offesa allo Spirito santo (270), cadiamo in peccati più gravi, accumulando su noi la collera per il giorno dell’ira (271).

Senza dubbio, infatti, ci trattengono molto dal peccato e quasi ci reprimono come un freno, queste pene imposte a soddisfazione e rendono assai più cauti e vigilanti i penitenti per il futuro. Sono anche una medicina per ciò che rimane del peccato e, con le azioni contrarie delle virtù, contribuiscono a togliere le cattive abitudini acquistate col mal vivere.

Nella chiesa di Dio mai si è creduto che si potesse trovare una via più sicura per allontanare una punizione imminente da parte di Dio di quella che gli uomini pratichino queste opere di penitenza (272) con vero dolore dell’animo.

Si aggiunge che mentre soffriamo in soddisfazione per i nostri peccati, noi diveniamo conformi a Gesù Cristo, che ha soddisfatto per i nostri peccati (273) e da cui viene ogni nostra sufficienza (274), ed abbiamo una certissima caparra che, se soffriamo insieme, insieme saremo anche glorificati (275).

Inoltre questa soddisfazione, che noi soffriamo per i nostri peccati, non è talmente nostra, da non esserlo per mezzo di Gesù Cristo. Noi, infatti, che non possiamo nulla da noi stessi (276), col suo aiuto però possiamo tutto in Lui che ci rende forti (277). Quindi l’uomo non ha di che gloriarsi; ma ogni motivo di lode è, per noi, riposto in Cristo (278), in cui viviamo (279), in cui meritiamo, in cui diamo soddisfazione, facendo degni frutti di penitenza (280), che da lui traggono il loro valore, da lui sono offerti al Padre, e che per via sua sono accettati da Dio.

I sacerdoti del Signore, quindi, secondo che suggerirà lo spirito e la prudenza, devono imporre salutari e giuste soddisfazioni, tenuto conto della qualità dei peccati, e delle possibilità dei penitenti, affinché, qualora fossero in qualche modo conniventi ai peccati e troppo indulgenti coi penitenti, imponendo leggerissime opere di penitenza per gravissime colpe, non diventino partecipi dei peccati degli altri.

Abbiano poi dinanzi agli occhi che la soddisfazione che impongono sia non soltanto presidio per la nuova vita e medicina per la debolezza, ma anche pena e castigo per i peccati passati. Che, infatti, le chiavi dei sacerdoti siano state concesse non solo per sciogliere, ma anche per legare (281), lo credono e lo insegnano anche gli antichi padri. Non per questo tuttavia essi pensarono che il sacramento della penitenza fosse il tribunale dell’ira e delle pene. Così come nessun cattolico credette mai che da queste nostre soddisfazioni venisse oscurato, o in qualche parte diminuito il valore del merito e della soddisfazione del Signore nostro Gesù Cristo.

Quando i novatori dimostrano di non voler comprendere ciò, essi insegnano che la vita nuova è la miglior penitenza; ma in modo tale da togliere alla soddisfazione ogni valore ed ogni utilità.

Capitolo IX.

Delle opere satisfattorie.


Insegna, inoltre, questo sinodo che la larghezza della munificenza divina è così grande, che noi possiamo soddisfare presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo, non solo con le penitenze da noi scelte spontaneamente per scontare il peccato o imposte a noi ad arbitrio del sacerdote secondo la gravità del peccato, ma anche (ed è il segno più grande dell’amore) con i flagelli temporali, da Dio inflittici e da noi accettati pazientemente.


Dottrina sul sacramento dell’estrema unzione.


È sembrato bene, poi, al santo sinodo aggiungere alla precedente dottrina sulla penitenza ciò che segue sul sacramento dell’estrema unzione, considerato dai padri come il perfezionamento e della penitenza e di tutta la vita cristiana, che dev’essere una perpetua penitenza.

Come prima cosa, quindi, per quanto riguarda la sua istituzione, il concilio dichiara e insegna che il nostro clementissimo Redentore - il quale volle che fosse sempre provveduto ai suoi servi con rimedi salutari contro tutti gli assalti di tutti i nemici - come ha disposto gli aiuti più efficaci negli altri sacramenti con cui i cristiani, mentre vivono possano garantirsi contro i più gravi mali spirituali, così col sacramento dell’estrema unzione ha voluto munire la fine della vita con una fortissima difesa. Quantunque, infatti, il nostro avversario cerchi ed afferri ogni occasione per divorare le nostre anime in qualsiasi modo in tutta la vita (282), non vi è tempo, però, in cui egli impieghi tutta la sua astuzia per perderci completamente e allontanarci anche, se possibile, dalla fiducia nella divina misericordia, con maggior veemenza, di quando egli vede che è imminente la fine della vita.

Capitolo I.

L’istituzione del sacramento dell’estrema unzione.


Questa unzione degli infermi è stata istituita come vero e proprio sacramento del nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo. Accennato da Marco (283), è stato raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo, apostolo e fratello del Signore. Cade infermo qualcuno di voi? dice Chiami gli anziani della chiesa; preghino su di lui; lo ungano con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà l’infermo e il Signore lo solleverà. E se si troverà nei peccati, gli verranno perdonati (284).

Con queste parole - come la chiesa ha imparato dalla tradizione apostolica, trasmessa di mano in mano - egli insegna la materia, la forma, il ministro proprio e l’effetto di questo salutare sacramento. La chiesa, infatti, ha inteso che la materia è l’olio benedetto dal vescovo: l’unzione, infatti, rappresenta in modo perfetto la grazia dello Spirito santo, da cui l’anima dell’ammalato viene unta invisibilmente e che la forma sono le parole: Per questa santa unzione, ecc.


Capitolo II.

Gli effetti di questo sacramento.


L’efficacia e l’effetto, inoltre, di questo sacramento viene spiegata dalle parole: la preghiera della fede salverà l’infermo e il Signore lo solleverà. E se si trovasse nei peccati, gli saranno perdonati (285). Questo effetto, infatti, è la grazia dello Spirito santo, la cui unzione lava i peccati, se ve ne fossero ancora da espiare, e le conseguenze del peccato; solleva e rafforza l’anima dell’ammalato, eccitando in lui una grande fiducia nella divina misericordia. L’infermo, sollevato da essa, sopporta più facilmente le molestie del male, e i travagli; e resiste più facilmente alle tentazioni del demonio che insidia il suo calcagno (286), e qualche volta, se giova alla salvezza dell’anima, riacquista la salute del corpo.

Capitolo III.

Del ministro di questo sacramento e del tempo in cui bisogna amministrarlo.


Per quanto, poi, riguarda l’indicazione di coloro che devono ricevere e amministrare questo sacramento, anche questo è stato indicato chiaramente nelle parole predette: vi si indica, infatti, che ministri propri di questo sacramento sono i presbiteri della chiesa, nome con cui si devono intendere, in questo passo, non i più anziani o i più ragguardevoli del popolo, ma i vescovi, o i sacerdoti da essi regolarmente ordinati con l’imposizione delle mani del collegio dei sacerdoti (287).

Si dice anche che questa unzione dev’essere fatta agli infermi, specialmente a quelli che sono ammalati tanto gravemente da dar l’impressione che siano in fin di vita: per questo si chiama il sacramento dei moribondi.

Se gli infermi, ricevuta questa unzione, guariranno, potranno ancora usufruire dell’aiuto di questo sacramento, quando cadessero in altro simile pericolo di vita.

Non sono, quindi, da ascoltarsi in nessun modo quelli che, contro un pensiero così aperto e chiaro dell’apostolo Giacomo, insegnano che questa unzione è un’invenzione umana o un rito ricevuto dai padri, senza che abbia né il comando di Dio, né la promessa della grazia. E così pure quelli (che dicono) che essa è già cessata, quasi che nella primitiva chiesa avesse solo lo scopo di ottenere la grazia delle guarigioni; e quelli che affermano che il rito e l’uso che la chiesa Romana osserva nell’amministrazione di questo sacramento, è in contrasto con quanto dice l’apostolo Giacomo, e che, quindi, bisogna cambiarlo. E quelli, finalmente, che dicono che questa estrema unzione può esser tranquillamente tenuta in nessun conto dai fedeli. Tutto ciò, infatti, contrasta fortissimamente con le chiare espressioni di un così grande apostolo. Del resto, la chiesa romana, madre e maestra di tutte le altre, non segue altro, nell’amministrare questa unzione (per quanto riguarda la sostanza di questo sacramento), se non quello che prescrisse S. Giacomo.

Né il disprezzo di un così grande sacramento potrebbe aver luogo senza grande empietà e senza ingiuria dello stesso Spirito santo.

Questo è quanto il santo concilio ecumenico professa ed insegna sui sacramenti della penitenza e dell’estrema unzione, e che propone a tutti i cristiani perché lo credano e lo ritengano per vero. Ed afferma che i seguenti canoni dovranno essere inviolabilmente osservati, condannando e anatematizzando per sempre quelli che affermano il contrario.


Note
201. Cfr. Mt 13, 24-30.
202. Cfr. Gv 14, 26; 16, 13; Lc 12, 12.
203. Cfr. Mt 19, 26; Lc 18, 27.
204. Cfr. Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20.
205. Cfr. I Cor 11, 24-25.
206. I Tm 3, 15.
207. Sal 110, 4.
208. Cfr. Lc 22, 19; I Cor 11, 24.
209. I Cor 11, 26.
210. Gv 6, 58.
211. Cfr. I Cor 11, 3; Ef 5, 23.
212. Cfr. I Cor 1, 10.
213. Cfr. AGOSTINO, De civitate Dei, X, 5 (CSEL 40, 452).
214. Cfr. Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19.
215. Cfr. Rm 6, 9.
216. Cfr. Lc 22, 19; Gv, 6, 48-59; I Cor 11, 24.
217. Cfr. AMBROGIO, De sacr., IV, 4-5 (PL 16, 458-464).
218. Eb 1, 6.
219. Cfr. Mt 2, 11.
220. Cfr. Mt 28, 17; Lc 24, 52.
221. Cfr. bolla Transiturus di Urbano IV del 1262 che istituiva la festa del Corpus Domini.
222. Concilio Niceno I, c. 13 (v. sopra).
223. Concilio Lateranense IV, c. 20 (v. sopra).
224. I Cor 11, 29.
225. I Cor 11, 28.
226. Gal 5, 6.
227. Cfr. Mt 22. 11-14.
228. Lc 1, 78.
229. Cfr. Gv 6, 48-59.
230. Cfr. Mt 6, 11.
231. Cfr. Sal 77, 25.
232. I Pt 5, 2-4; I Tm 3, 2-4; Tt 1, 7-9.
233. Cfr. II Tm 4, 2.
234. LEONE I, Ep. 14 ad Anast. (PL 54, 669).
235. Cfr. GEROLAMO, Comm. in ep. ad Gal. III, 5, n. 489 (PL 26, 430); AGOSTINO, De corrept. et gr., 15, n. 46 (PL 44, 943 segg.).
236. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 35 (V. sopra).
237. Rm 8, 22.
238. Cfr. I Cor 1, 10.
239. Cfr. Fil 2, 2.
240. Ef 2, 4.
241. Sal 102, 14.
242. Ez 18, 30.
243. Lc 13, 3.
244. At 2, 38.
245. Gv 20, 22-23.
246. I Cor 5, 12.
247. Cfr. Gal 6, 10.
248. Cfr. I Cor 12, 12-13.
249. Cfr. Gal 3, 27.
250. Cfr. GREGORIO NAZIANZENO, Oratio 39 in sancta lumina, n. 17 (PG 36, 355-356).
251. Ez 18, 31.
252. Sal 50, 6.
253. Sal 6, 7.
254. Is 38, 15.
255. Cfr. Gn 3, 5.
256. Cfr. Gc 5, 6; I Gv 1, 9; Lc 5, 14 e 17, 14.
257. Cfr. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
258. Cfr. AMBROGIO, De Cain et Abel, II, 4 (CSEL 32/1, 391).
259. Cfr. Es 20, 17; Dt 5, 21; Mt 5, 28.
260. Cfr. Ef 2, 3.
261. Sal 18, 13.
262. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra).
263. Mt 18, 18.
264. Gv 20, 23.
265. Cfr. Rm 13, 1.
266. II Cor 10, 8; 13, 10.
267. Cfr. Gen 3, 14-19; Nm 12, 14-15; 20, 11-12; II Re 12, 13-14.
268. Cfr. I Cor 3, 17.
269. Cfr. Ef 4, 30.
270. Cfr. Eb 10, 29.
271. Cfr. Rm 2, 5; Gc 5, 3.
272. Cfr. Mt 3, 2 e 8; 4, 17; 11, 21.
273. Cfr. Rm 5, 10; I Gv, 2, 1-2.
274. Cfr. II Cor 3, 5.
275. Cfr. Rm 8, 17.
276. Cfr. II Cor 3, 5.
277. Cfr. Fil 4, 13.
278. Cfr. I Cor 1, 31; II Cor 10, 17; Gal 6, 14.
279. Cfr. At 17, 28.
280. Lc 3, 8; Mt 3, 8.
281. Cfr. Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23.
282. Cfr. I Pt 5, 8.
283. Cfr. Mc 6, 13.
284. Gc 5, 14-15.
285. Gc 5, 15.
286. Cfr. Gen 3, 15.
287. I Tm 4, 14.



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