I CONCILI DELLA CHIESA CATTOLICA


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Canoni

Calcedonese


I. I canoni di ciascun sinodo devono osservarsi scrupolosamente.

Abbiamo creduto bene che i canoni stabiliti dai santi padri in tutti i concili tenuti fino a questo momento, debbano conservare il loro vigore.

II.Che non si consacri un vescovo per denaro.
Se un vescovo fa una sacra ordinazione per denaro, e ridotto, così, ad una vendita ciò che non si può vendere, avesse consacrato per lucro un vescovo, o un corepiscopo, o un presbitero, o un diacono, o qualsiasi altro del clero, o avesse promosso qualcuno, per denaro, all'ufficio di amministratore, o di pubblico difensore, o di guardia, o qualsiasi altro ministero per turpe desiderio di lucro, egli si espone - se il fatto è provato - al pericolo di perdere il suo grado. D'altra parte, quegli che ha ricevuto l'ordinazione non dovrà assolutamente riportare alcun vantaggio da una ordinazione o promozione fatta per guadagno; venga quindi, deposto dalla sua dignità, o dall'ufficio che ha ottenuto con denaro. Se poi qualcuno fa da mediatore in azioni così vergognose e in così illeciti guadagni, se si tratta di un chierico, decada dal proprio grado, se si tratta di un laico o di un monaco, sia colpito da anatema.

III.Un chierico o un monaco non deve occuparsi di cose estranee.
Questo santo Sinodo è venuto a conoscenza che alcuni che appartengono al clero per turpe guadagno fanno i locatari dei beni degli altri, e si danno ad affari mondani, e, mentre non si danno alcun pensiero del servizio del Signore, corrono invece qua e là per le case dei secolari, e per avarizia assumono il maneggio delle altrui proprietà. Stabilisce, allora, il santo e grande Sinodo che nessuno, in seguito, vescovo, o chierico o monaco possa prendere in affitto beni o anche offrirsi amministratore in affari mondani, a meno che venga chiamato, senza potersi esimere, dalle leggi alla tutela. dei fanciulli o quando il vescovo della città incarica qualcuno di occuparsi delle cose ecclesiastiche, o degli orfani e delle vedove, che non abbiano chi si cura di loro, o di quelle persone che più degli altri abbiano bisogno del soccorso della chiesa, per amore di Dio. Se qualcuno, in avvenire, tentasse di trasgredire quanto stabilito, costui sia sottoposto alle pene ecclesiastiche.

IV.I monaci non devono far nulla contro la volontà del Proprio vescovo né costruire un monastero, o occuparsi di cose mondane.
Quelli che con spirito vero e sincero intraprendono la vita solitaria devono essere stimati convenientemente: Ma poiché alcuni, col pretesto dello stato monastico, sconvolgono le chiese e i pubblici affari, vanno di città in città senza alcun discernimento, e presumono addirittura di costruirsi dei monasteri, è sembrato bene che nessuno, in qualsiasi luogo, possa costruire e fondare un monastero o un oratorio contro il volere del vescovo della città. I monaci, inoltre, di ciascuna città e regione devono esser sottoposti al vescovo, devono aver cara la pace, e attendere solo al digiuno e alla preghiera, nei luoghi loro assegnati; non diano fastidio né in cose di carattere ecclesiastico né in ciò che riguarda la vita d'ogni giorno, né prendano parte ad esse, lasciando i propri monasteri, a meno che talvolta non sia loro comandato dal vescovo della città per una necessità. Nessuno può accogliere nei monasteri uno schiavo, perché si faccia monaco, contro la volontà del suo padrone. E abbiamo stabilito che chiunque trasgredisce questa nostra disposizione sia scomunicato, perché non si dia occasione di bestemmiare il nome del Signore (46). Bisogna infine che il vescovo della città dedichi le necessarie cure ai monasteri.

V.Un chierico non deve passare da una chiesa ad un'altra.
Quanto ai vescovi e chierici che passano da una città ad un'altra, si è deciso che conservino tutto il loro vigore quei canoni che sono stati stabiliti dai santi padri su questo argomento.

VI.Nessun chierico deve essere ordinato assolutamente.
Nessuno dev'essere ordinato sacerdote, o diacono, o costituito in qualsiasi funzione ecclesiastica, in modo assoluto. Chi viene ordinato, invece, dev'essere assegnato ad una chiesa della città o del paese, o alla cappella di un martire, o a un monastero. Il santo Sinodo comanda che una ordinazione assoluta sia nulla, e che l'ordinato non possa esercitare in alcun luogo a vergogna dì chi l'ha ordinato.

VII.I chierici o i monaci non devono tornare nel mondo.
Coloro che una volta sono stati ammessi nelle file del clero o tra i monaci non devono far parte dell'esercito né ottenere dignità mondane. Di conseguenza, chi tenterà ciò e non farà penitenza, e non tornerà alla vita che prima aveva scelto per Iddio, sia anatema.

VIII.Gli ospizi dei poveri, i luoghi consacrati ai martiri e i monasteri siano sotto la potestà del vescovo.
I chierici degli ospizi per i poveri, dei monasteri, dei santuari dei martiri siano soggetti all'autorità dei vescovi di ciascuna città, secondo l'uso tramandato dai santi padri, e non ricusino per superbia di essere sottoposti al proprio vescovo. Chi tenterà di trasgredire questa disposizione, in qualsiasi modo, e non si sottometterà al proprio vescovo, se chierico sia punito secondo i sacri canoni, se invece monaco o laico sia privato della comunione.

IX.I chierici non devono adire i tribunali secolari.
Se un chierico ha una questione con un altro chierico non trascuri il proprio vescovo per adire i tribunali secolari. La causa, invece, sia prima sottoposta al vescovo, oppure, col suo consenso, ad arbitri scelti di comune accordo dalle due parti. Se qualcuno agisce contro queste decisioni, sia soggetto alle pene canoniche. Se un chierico, poi, avesse qualche questione contro il proprio o altro vescovo, sia giudicato presso il sinodo provinciale. Se, finalmente, un vescovo o un chierico avessero motivo di divergenza col metropolita stesso della provincia, si rivolgano o all'esarca della diocesi, o alla sede della città imperiale, Costantinopoli, e presso di questa si tratti la causa.

X.Non è lecito ad un chierico servire in due chiese di due diverse città.
Non è lecito che un chierico presti il suo servizio nello stesso tempo in due città, in quella, cioè, nella quale fu ordinato, e in quella, nella quale fuggì, credendola migliore, per desiderio di vana gloria. Quelli che facessero così, devono essere richiamati alla propria chiesa, nella quale da principio furono ordinati, ed ivi prestare il loro servizio liturgico. Se, però, qualcuno, si fosse già trasferito da una chiesa ad un'altra, non interferisca in nessun modo negli affari dell'altra chiesa, né nei santuari, negli ospizi per i poveri, nelle case per forestieri che sono sotto di essa. Chi osasse, dopo questa disposizione di questo grande e universale concilio, fare alcunché di quanto è stato proibito, questo santo sinodo stabilisce che decada dal proprio grado.

XI.Quelli che hanno bisogno di assistenza siano provvisti di lettere di pace; lettere commendatizie si diano solo a chi ha buona reputazione.
Tutti i poveri e i bisognosi di assistenza che devono viaggiare, siano muniti, non senza indagine, di lettere ecclesiastiche o lettere di pace, e non di commendatizie: queste devono essere rilasciate solo a persone di buona reputazione.

XII.Un vescovo non deve essere fatto metropolita con lettere imperiali, né una provincia deve essere divisa in due.
Siamo venuti a sapere che alcuni, contro ogni norma ecclesiastica, si sono rivolti alle autorità ottenendo che con una pragmatica imperiale una provincia fosse divisa in due, con la conseguenza che in una stessa provincia vi siano due metropoliti. Questo santo sinodo stabilisce che per l'avvenire niente di simile possa esser fatto da un vescovo sotto pena di decadenza dal proprio rango. Quelle città, però, che già avessero ricevuto con lettere imperiali l'onorifico titolo di metropoli godranno del solo onore, così pure il vescovo che governa quella chiesa, salvi, naturalmente, i privilegi della vera metropoli.

XIII.I chierici non possono esercitare il servizio liturgico in altre città senza lettere commendatizie.
I chierici e i lettori forestieri non devono assolutamente compiere un servizio liturgico in un'altra città senza le lettere commendatizie del proprio vescovo.

XIV.Chi appartiene all'ordine sacerdotale non può unirsi in matrimonio con eretici.
Poiché in alcune province è permesso ai lettori e ai cantori di sposarsi, questo santo sinodo ha deciso che non sia lecito ad alcuno di loro prendere in moglie una donna eretica. Coloro che avessero già avuto figli da tali nozze, se hanno già battezzato i loro figli presso gli eretici, devono introdurli alla comunione della chiesa cattolica; se non sono stati ancora battezzati, non possono battezzarli presso gli eretici; e neppure permettere che si uniscano in matrimonio con un eretico, con un giudeo, o con un gentile, se la persona che si unisce a colui che è ortodosso non dichiari di convertirsi alla vera fede. Se qualcuno trasgredirà la prescrizione di questo santo concilio, venga assoggettato alle sanzioni ecclesiastiche.

XV.Delle diaconesse.
Non si ordini diacono una donna prima dei quarant'anni, e non senza diligente esame. Se per caso dopo avere ricevuto l'imposizione delle mani ed avere vissuto per un certo tempo nel ministero, osasse contrarre matrimonio, disprezzando con ciò la grazia di Dio, sia anatema insieme a colui che si è unito a lei.

XVI .Le vergini consacrate a Dio non devono sposarsi.
Non è lecito ad una vergine che si sia consacrata al Signore Iddio, e così pure ad un monaco, contrarre matrimonio. Chi ciò facesse, sia scomunicato. Abbiamo tuttavia stabilito essere in potere del vescovo locale mostrare verso di essi una misericordiosa comprensione.

XVII.Sulle parrocchie di campagna.
Le parrocchie rurali o di villaggio che appartengono ad una chiesa, rimangano assolutamente assegnate a quei vescovi che presiedono ad esse, specialmente se per un tempo di trent'anni le abbiano amministrate con pacifico possesso. Se poi entro tale tempo sia sorta, o sorga qualche contestazione, è permesso a coloro che affermano di essere stati lesi nei loro diritti, di portare la questione dinanzi al sinodo della provincia. Nel caso che qualcuno venga danneggiato dal proprio metropolita, costui sia giudicato o presso l'esarca della diocesi, o presso il tribunale di Costantinopoli. Se poi una città fosse stata fondata o è fondata dal potere imperiale, anche l'ordinamento delle parrocchie ecclesiastiche segua le circoscrizioni civili e pubbliche.

XVIII.I membri dell'ordine sacerdotale non possono congiurare o cospirare.
Il delitto di congiura e di cospirazione è proibito anche dalle leggi civili, tanto più dev'essere proibito nella chiesa di Dio. Se, quindi, alcuno, chierico o monaco, prenderà parte a congiure, entrerà in società cospirativi oppure ordirà insidie contro i vescovi o contro i colleghi chierici, sia senz'altro dichiarato decaduto dal suo grado.


XIX.Due volte all'anno bisogna celebrare i sinodi in ciascuna provincia
.
E’ giunto alle nostre orecchie che nelle province non si tengono i sinodi dei vescovi stabiliti dai sacri canoni, e che, di conseguenza, vengono trascurati molti degli affari ecclesiastici che avrebbero bisogno di riforma. Pertanto il santo concilio stabilisce, in conformità ai canoni dei padri, che due volte all'anno i vescovi di ciascuna provincia si riuniscano nel luogo scelto dal vescovo metropolita e trattino le questioni in sospeso. 1 vescovi che non prenderanno parte alle riunioni, standosene nelle loro città pur essendo in buona salute e liberi da impegni urgenti e necessari, siano fraternamente ripresi.

XX.Un chierico non deve trasferirsi da una città all'altra.
I chierici addetti al servizio di una chiesa, come già abbiamo stabilito, non possono essere addetti alla chiesa di un'altra città; amino piuttosto quella, nella quale furono stimati degni di prestare il loro servizio fin dall'inizio, eccetto quelli che, perduta la loro patria, per necessità hanno dovuto trasmigrare altrove. Se avvenisse che un vescovo, dopo questa disposizione, accolga un chierico appartenente ad un altro vescovo, sia scomunicato tanto chi ha ricevuto, quanto chi è stato ricevuto, finché il chierico che ha emigrato non abbia fatto ritorno alla propria chiesa.


XXI.Chi accusa i vescovi deve essere di buona fama
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I chierici o laici che accusano i vescovi o chierici non siano ammessi all'accusa semplicemente e senza previo esame, prima deve essere fatta un'inchiesta sulla fama di cui godono.

XXII.I chierici, dopo la morte del proprio vescovo, non devono appropriarsi dei suoi beni.
Non è lecito ai chierici, dopo la morte del proprio vescovo, appropriarsi dei suoi beni, come del resto è stato interdetto dai canoni antichi; quelli che osassero ciò rischiano di perdere il loro grado.

XXIII.Che siano cacciati da Costantinopoli i chierici e i monaci forestieri che fanno confusione.
E’ giunto alle orecchie del santo sinodo che alcuni chierici o monaci, senza mandato del loro vescovo, e anzi, addirittura scomunicati da lui, venuti nella città imperiale di Costantinopoli, vi vivono da molto, provocando sommosse, turbando l'ordine nella chiesa, e saccheggiando le case di qualcuno. Pertanto, questo santo sinodo ordina che costoro siano prima ammoniti dal pubblico difensore della chiesa santissima di Costantinopoli, perché se ne vadano dalla città imperiale. Se poi continuano nella stessa condotta senza alcuna vergogna, siano scacciati dal medesimo difensore anche contro la loro volontà, e raggiungano le loro città.

XXIV.I monasteri non devono diventare degli alberghi.
I monasteri una volta consacrati per volontà del vescovo, rimangano monasteri per sempre, e ciò che ad essi appartiene sia conservato al monastero. I monasteri non devono diventare abitazioni mondane; e chi avrà permesso questo, sia sottoposto alle pene stabilite dai sacri canoni.

XXV.Una chiesa non deve rimanere priva del vescovo per più di tre mesi.
Poiché alcuni metropoliti, come abbiamo saputo, trascurano le greggi loro affidate, e rimandano le ordinazioni dei vescovi, è sembrato bene al santo sinodo che le ordinazioni dei vescovi debbano essere fatte entro tre mesi, a meno che una assoluta necessità non consigli di prolungare l'intervallo. Chi non agisce così, sarà soggetto alle sanzioni ecclesiastiche. I redditi della chiesa vacante saranno conservati intatti dall'amministratore della stessa chiesa.

XXVI.Ogni vescovo deve amministrare i beni della propria diocesi attraverso un economo.
Poiché in alcune chiese, come abbiamo sentito dire, i vescovi amministrano i beni ecclesiastici senza un economo, disponiamo che ogni chiesa che ha un vescovo abbia anche un economo, scelto dal proprio clero, il quale amministri i beni della chiesa sotto l'autorità del proprio vescovo. Ciò, perché l'amministrazione della chiesa non sia fatta senza controllo, e, di conseguenza, non vengano dilapidati i beni ecclesiastici, e non ne nasca il disprezzo per il sacerdozio stesso. Se il vescovo non agirà in conformità a queste disposizioni, andrà soggetto alle leggi divine.

XXVII.Non si deve usare violenza ad una donna a scopo di matrimonio.
Chi rapisce una fanciulla sotto pretesto di sposarla; chi coopera o aiuta chi rapisce, questo santo sinodo stabilisce che, se si tratta di chierici, decadano dal proprio rango, se monaci o laici, che vengano anatematizzati.


XXVIII.Voto sui Privilegi della sede di Costantinopoli.
Seguendo in tutto le disposizioni dei santi padri, preso atto del canone [III] or ora letto, dei 150 vescovi cari a Dio, che sotto Teodosio il Grande, di pia memoria, allora imperatore si riunirono nella città imperiale di Costantinopoli, nuova Roma, stabiliamo anche noi e decretiamo le stesse cose riguardo ai privilegi della stessa santissima chiesa di Costantinopoli, nuova Roma. Giustamente i padri concessero privilegi alla sede dell'antica Roma, perché la città era città imperiale. Per lo stesso motivo i 150 vescovi diletti da Dio concessero alla sede della santissima nuova Roma, onorata di avere l'imperatore e il senato, e che gode di privilegi uguali a quelli dell'antica città imperiale di Roma, eguali privilegi anche nel campo ecclesiastico e che fosse seconda dopo di quella. Di conseguenza, i soli metropoliti delle diocesi del Ponto, dell'Asia, della Tracia, ed inoltre i vescovi delle parti di queste diocesi poste in territorio barbaro saranno consacrati dalla sacratissima sede della santissima chiesa di Costantinopoli. E’ chiaro che ciascun metropolita delle diocesi sopraddette potrà, con i vescovi della sua provincia, ordinare i vescovi della sua provincia, come prescrivono i sacri canoni; e che i metropoliti delle diocesi che abbiamo sopra elencato, dovranno essere consacrati dall'arcivescovo di Costantinopoli, a condizione, naturalmente, che siano stati eletti con voti concordi, secondo l'uso, e presentati a lui.

XXIX. Un vescovo allontanato dalla propria sede non deve essere computato fra presbiteri.
I magnificentissimi e gloriosissimi imperatori dissero: "che pensa il santo sinodo dei vescovi consacrati da Fozio, vescovo piissimo, e rimossi dal religiosissimo vescovo Eustazio, e obbligati ad essere, dopo l'episcopato, dei semplici sacerdoti?".
I reverendissimi vescovi Pascasino e Lucenzio e il sacerdote Bonifacio, rappresentanti della sede di Roma, dissero: "ridurre un vescovo al grado di semplice sacerdote, è un sacrilegio. Se, infatti per un giusto motivo essi debbono essere sospesi dall'esercizio dell’episcopato, non devono neppure avere il posto di presbiteri. Se poi sono stati rimossi dalla loro carica senza colpa, devono essere reintegrati nella loro dignità di vescovi".
Il piissimo Anatolio, arcivescovo di Costantinopoli, disse: "quelli che sono stati ridotti dalla dignità vescovile al grado di presbiteri, se sono stati condannati per motivi ragionevoli, certamente non sono degni neppure della dignità di presbiteri. Se poi sono stati ridotti al grado inferiore senza motivo, giustamente, se risulta che sono innocenti, devono riprendere la dignità e le funzioni dell'episcopato".

XXX.Gli Egizi sono senza colpa Per non aver sottoscritto la lettera di Leone vescovo di Roma
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I magnificentissimi e gloriosissimi imperatori e il gloriosissimo senato dissero: "poiché i piissimi vescovi della chiesa d'Egitto, senza avere affatto l'intenzione di opporsi alla fede cattolica, hanno per il momento rimandato di sottoscrivere la lettera del santissimo arcivescovo Leone, dicendo esser costume nella diocesi d'Egitto di non far nulla di simile senza il volere e la disposizione del loro arcivescovo; e poiché credono che si debba concedere loro una dilazione fino alla consacrazione del futuro vescovo della grande città di Alessandria, ci è sembrato giusto e umano che venga concesso ad essi di rimanere nella città imperiale senza sanzioni, e la richiesta dilazione, fino a che venga consacrato l'arcivescovo della grande città di Alessandria".
Il piissimo vescovo Pascasino, legato della sede apostolica di Roma, disse: "se la vostra Gloria dispone e comanda che si usi a loro riguardo una certa umanità, diano, però, essi la garanzia che non usciranno da questa città, fino a che la città di Alessandria non abbia avuto il suo vescovo".
Allora i magnificentissimi e gloriosissimi principi e il glorioso senato dissero: "sia accolto il voto del santissimo vescovo Pascasino. Quindi, rimanendo nel proprio stato, i piissimi vescovi degli egiziani daranno delle garanzie, se è loro possibile, o faranno fede con giuramento, attendendo l'ordinazione del futuro vescovo della grande città degli alessandrini".


Note
(46) Cfr. Rm 2, 24; I Tm 6, 1

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