Curia - DIZIONARIO DI PASTORALE

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Curia

C
di L. Vela
In questa voce, trattiamo della Curia romana (CIC cc. 360‑361) e della Curia diocesana (CIC cc. 469‑494).
Riguardo alla Curia romana, il Codice ne accenna soltanto. È, comunque, uno degli organi più importanti e complessi, che costituisce la lunga manus del Romano Pontefice. Si cerca sempre di riformarla, ma di fatto, continua a reggersi con la Lettera Apostolica Regimini Ecclesiae Universae (REU) di Paolo VI (AAS 591967, 885‑928). Fu sempre una specie di rompicapo voler sapere quanti e quali erano gli organismi della Curia romana. La REU allungò di molto l'elenco tradizionale. L'Annuario Pontificio offre un elenco quasi interminabile. Il canone 360 lo riduce notevolmente, anche se fornisce un'amplificazione implicita nella frase « e da altri organismi ». Secondo il canone 360, la Curia « è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali, e da altri organismi ». Vogliamo sperare che la tanto desiderata riforma sarà stabile per quanto riguarda gli elementi più fondamentali, e aperta circa gli aspetti più secondari, da adattare secondo il gusto di ogni Papa.
Le Congregazioni, specie di « ministeri », o organismi amministrativi, sono attualmente sei: la Dottrina della Fede, la Congregazione dei Vescovi, quella dei Sacramenti e del Culto, la Congregazione del Clero, quella per l'Evangelizzazione e quella per le Cause dei Santi. I Tribuinali sono tre: la sacra Romana Rota, la Sacra penitenzieria, la Segnatura Apostolica. Gli « altri organismi » sono, principalmente: segretariati e consigli il cui elenco interminabile e il cui funzionamento si trovano nel « Regolamento Generale » del 22 Febbraio 1968.
Per parlare con esattezza, dobbiamo attenerci al canone 361 importante e storicamente disorientante: « Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel Codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana ». Va notata l'imprecisione dell'espressione generica « gli altri Organismi » che ci obbliga a sperare in una riforma concreta e profonda.
La Curia diocesana consta di quegli organismi e persone che collaborano col Vescovo nel governo di tutta la diocesi, specialmente nella direzione dell'attività pastorale, nell'amministrazione della diocesi, come anche nell'esercizio della potestà giudiziaria (c. 469). Questa nuova accentuazione dell'elemento pastorale è molto interessante. Il coordinamento efficace della pastorale diocesana esige una buona scelta e un buon collegamento tra i diversi vicari, siano essi generali come anche episcopali. Il vicario generale gode di una potestà ordinaria e, eccetto che l'estensione della diocesi, il numero di abitanti e altre ragioni pastorali suggeriscano diversamente, deve essere uno solo (c. 475). È interessante la figura del vicario episcopale territoriale (in una parte determinata della diocesi), quello settoriale (per un determinato settore) e quello personale per un determinaito gruppo di persone a causa del rito o per altre ragioni (c. 476). I vicari devono essere sacerdoti. Possono sorgere confusioni e situazioni di conflitto a motivo della coesistenza di vescovi ausiliari coi vicari, sia generali che episcopali, soprattutto se il vicario generale è un presbitero e i vescovi ausiliari sono stati nominati soltanto come vicari episcopali.
Quantunque il legislatore non la imponga (c. 473 & 2), è comunque nuova e interessante la figura del « moderatore di curia », che in alcune diocesi è diventato la figura efficace del segretario generale di curia.
« In ogni diocesi, venga costituito il consiglio per gli affari economici, presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia enel diritto civile ed eminenti per integrità; essi sono nominati dal Vescovo » (c. 492 § 1). Qui, si presenta un'occasione preziosa per la partecipaziorne di laici specializzati.
È obbligatoria l'esistenza in ogni diocesi del consiglio Presbiterale. È questa una figura tipicamente post‑conciliare. Il suo spirito ed il suo operare vanno desunti dai documenti conciliari, specialmente dalla Costituzione Lumen Gentium (N. 28), dal decreto Christus Dominus (nn. 17, 27 e 28), dal decreto Presbyterorum Ordinis (nn. 7, 8 e 15) e dal decreto Ad Gentes (nn. 19 e 20). È come il senato del vescovo rappresenta il « presbiterio » ed ha per missione di Coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto » (c. 495). Data la grandissima importanza del « presbiterio » il cui andamento fondamentale ha bisogno forse di un nuovo concilio, si deve prendere molto sul serio la formazione ed il corretto funzionamento del Consiglio presbiterale.
All'interno del Consiglio presbiterale, e come erede delle varie funzioni di governo che prima del CIC erano esercitate dal Capitolo della Cattedrale, deve esserci il Consiglio dei Consultori diocesani, « in numero non minore di sei e non maggiore di dodici » e « per un quinquennio ». Sebbene esso sia composto da membri del Consiglio presbiterale, è un organo distinto e indipendente. I suoi compiti specifici sono « determinati dal diritto » (CIC, c. 502).
Nella misura in cui le circostanze pastorali lo permettono, e, pertanto, con chiaro intento pastorale ed evangelizzatore, si costituisca in ogni diocesi un Consiglio pastorale, composto da fedeli (chierici, religiosi e laici) in numero conveniente, non determinato, e che sia veramente rappresentativo del Popolo di Dio nella diocesi. Al vescovo diocesano spetta, secondo gli statuti dello stesso Consiglio, stabilire i punti fondamentali, convocarlo e presiederlo.
Il Capitolo dei Canonici è molto noto. Basta perciò dire che il suo compito specifico è la celebrazione delle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale o nella Collegiata. « Spetta inoltre al capitolo cattedrale adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano » (c. 503).

Bibliografia
Bertone T., « Curia Romana », in: Enciclopedia del Cristianesimo, Istituto De Agostini, Novara, 1997, pp. 216‑217. Cappellini E. ‑ Coccopalmerio F., Temi pastorali del Nuovo Codice, Brescia, 1984. Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico‑pastorale, 2 voll., Ed. dehoniane, Napoli, 1988.
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