Religiosi - DIZIONARIO DI PASTORALE

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Religiosi

R
di L. Vela
Lo stato canonico religioso, « quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità » (CIC c. 207 § 2). « La vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, si dànno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa. In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono in grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste » (CIC c. 573 § 1). La vita è consacrata per una donazione totale a Dio amato sopra tutte le cose. È Dio stesso che, chiamando, consacra. A questa chiamata concreta e singolarerisponde in modo libero e responsabile il fedele unito a Cristo, e, sotto l'azione dello Spirito Santo, si consacra. Questa consacrazione è possibile solo in Cristo. Viene fatta in unione col suo sacrificio e, proprio per questo, viene consigliato di farla durante la celebrazione eucaristica. La consacrazione è fatta nella e per la Chiesa. È la Chiesa che riconosce, protegge e difende la vita consacrata a Dio. La Chiesa è il Corpo risorto e pneumatico di Cristo con tutti i suoi membri. Per questo, il canone 897, straordinariamente ricco, insegna: « Il Sacrificio eucaristico... è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l'unità del popolo di Dio e si compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla santissima eucaristia e ad essa sono ordinati ».
Questa consacrazione, fatta a Dio in Cristo e per Cristo, è frutto ed espressione dell'amore: amore verso Dio e verso gli uomini. Per questo, ogni donazione religiosa è eminentemente apostolica.
I consigli evangelici sono di diritto divino, in quanto sono fondati sull'esempio di Cristo e sono la sequela di Cristo vergine, povero e obbediente.
Questi consigli evangelici « maggiori » sono assunti e compiuti mediante i voti od altri « vincoli sacri », « secondo il diritto proprio dell'istituto ». Le Costituzioni devono precisare e regolare lo spirito caratteristico di ogni istituto (cf c. 598). Questi doni carismatici costituiscono una sequela più stretta di Cristo: « Gli istituti di vita consacrata... infatti seguono più da vicino Cristo che prega, che annuncia il Regno di Dio, che fa del bene agli uomini o ne condivide la vita nel mondo, ma sempre compie la volontà del Padre » (c. 577).
Tutte queste vocazioni specifiche costituiscono lo stato canonico di vita consacrata, il quale « per natura sua, non è né clericale né laicale » (c. 588 § 1).
Lo specifico del religioso è significato dal fatto di essere un segno comunitario speciale del Regno di Dio in questo mondo: è « segno della vita futura » (c. 607 § 1).
La fedeltà alla propria identità può dare luogo ‑ al principio, che non sempre è inteso bene, della esenzione, di cui parla la Lumen Gentium al n. 45 e che viene ribadito nel Codice di Diritto Canonico, c. 591. Si cerca sempre l'utilità comune mediante forme speciali che impediscano di identificare l'unità armonica con l'unità insulsa.
« La testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa comporta quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto » (CIC c. 607 § 3). Questa separazione assume vari gradi e varie forme, ed è una conseguenza logica del seguire « Cristo più da vicino » (CIC c. 573 § 1), l'unico veramente libero e liberato. È anche la conseguenza del fatto di porre tutta la libertà sotto la libertà infinita dello Spirito Santo. È questa libertà feconda che spiega il cambiamento introdotto dal nuovo Codice a vantaggio del diritto particolare di ciascun istituto.
L'aggiornamento, tanto chiaramente predicato dall'indimenticabile Papa Giovanni XXIII, esige una grande amore fiducioso e, in quanto « aggiornamento giusto », esige una valida e rispettosa fedeltà ai diversi ritmi dei tempi vivi della salvezza. La fedeltà alla tradizione viva esige uno spirito duttile e rettamente adattabile alle diverse condizioni ed esigenze della Chiesa e di ciascun istituto religioso.
Vanno sottolineati due punti nel Nuovo Codice. Essi sono: l'uguaglianza fondamentale che viene stabilita tra gli uomini e le donne, assieme all'insistenza sui diritti fondamentali di ogni fedele. L'altro punto è la stretta collaborazione coi vescovi nell'apostolato diocesano.
I 163 canoni dedicati dal Codice agli Istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica esprimono molto bene il nuovo spirito fecondo del Vaticano II.

Bibliografia
Aubry J., Religiose e religiosi in cammino, Ed. Elle Di Ci, Leumann (Torino), 1987. Balthasar H.U. von, Gli stati di vita del cristiano, Ed. Jaca Book, Milano, 1985. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica « Vita consecrata », 25.3.1996. Gozzelino G., Seguono Cristo più da vicino. Lineamenti di teologia della vita consacrata, Ed. Elle Di Ci, Leumann (Torino), 1997. Tillard J.M.R., Davanti a Dio e per il mondo. Il progetto dei religiosi, Ed. Paoline, Roma, 1975.
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