Codice - DIZIONARIO DI PASTORALE

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Codice

C
di L. Vela
Il termine diritto, preso in senso oggettivo, significa ciò che è dovuto ad un altro come suo, e, pertanto, ciò che è oggetto della giustizia intesa come virtù ( »ordine dell'amore ») all'altro in quanto altro, cioè, in quanto distinto ma in rapporto interpersonale col primo. In senso soggettivo, il diritto è lo stesso rapporto intersoggettivo reciproco e giusto in cui esiste l'inviolabile autonomia della persona tra le altre persone. Pertanto, è la facoltà etica di operare di ciascuna persona di fronte alle altre con cui si trova in un rapporto intersoggettivo.
Per una chiara metonimia, il diritto oggettivo venne a significare anche la regola o norma del diritto, la legge o il complesso di leggi che, quando forma un corpo sistematicamente ordinato e promulgato dalla suprema autorità pubblica, riceve il nome di codice. Questa riunione organica di leggi, se si tratta di leggi ecclesiastiche, riceve il nome di diritto canonico. Questa denominazione è ufficiale e costante a partire dal secolo VIII, quantunque già a partire dal Concilio di Nicea (325), si distinguessero i canoni (kànones, o leggi ecclesiastiche) dalle leggi (nòmoi, o leggi civili).
Il complesso di leggi ecclesiastiche passò attraverso tre fasi storiche per giungere alla sua prima codificazione: « ius antiquum », fino al Decreto di Graziano (1139‑1142); « ius novum » dal Decreto di Graziano fino al Concilio di Trento; e « ius novissimo o diritto tridentino e successivo fino al Codice del 1917.
La fonte più importante prima del Codice è lo stesso Concilio di Trento (1545‑1563) con la sua seconda parte De reformatione, frutto delle sessioni XXIV e XXV.
San Pio X annunciò il progetto del primo Codice nell'enciclica Arduum sane munus (festa di san Giuseppe del 1904). Benedetto XV disse nel Concistoro del 4 Dicembre 1916 che il Codice, opera principalmente del cardinale Gasparri, era già terminato. Lo stesso Benedetto XV lo promulgò solennemente il 27 Maggio 1917, festa di Pentecoste. Dopo un anno di vacazione, divenne obbligatorio in tutta la Chiesa latina o occidentale, a partire dalla festa di Pentecoste, il 19 Maggio 1913. Questo Codice comprendeva 2.414 canoni, distribuiti proporzionalmente in cinque libri: norme generali, le persone, le cose, i processi, i delitti e le pene.
Il 25 Gennaio 1959, il Papa Giovanni XXIII annunciò pubblicamente il progetto di un Nuovo Codice di Diritto Canonico. Richiese ventiquattro anni di lavoro intenso compiuto da 341 periti responsabili che presentarono oltre 30.000 emendamenti. Si giunse così al 25 Gennaio 1983 quando Giovanni Paolo II promulgò il Nuovo Codice con la Costituzione Sacrae disciplinae leges. Esso divenne obbligatorio il 27 Novembre 1983, prima domenica di Avvento. Il Nuovo Codice, che traduce in categorie e in termini giuridici la teologia del Vaticano II, consta di 1.752 canoni, distribuiti in sette libri: norme generali, il popolo di Dio, la funzione d'insegnare della Chiesa, la funzione di santificare della Chiesa, i beni temporali della Chiesa, le sanzioni nella Chiesa, i processi.
L'attuale Codice è una sintesi teologico‑giuridica della rivelazione e della dottrina della Chiesa per organizzare, secondo giustizia, il popolo di Dio. In questa maniera, contribuisce allo sviluppo organico della vita della Chiesa in quanto comunità di fede, di speranza e di carità, e porge aiuto ad ogni membro per la sua perfezione integrale.

Bibliografia
Aa.Vv., Il codice del Vaticano II. Perché un codice nella Chiesa?, Ed. dehoniane, Bologna, 1984. Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico, Commento giuridico pastorale, 2 voll., Ed. dehoniane, Napoli, 1988. Idem, Dizionario del Nuovo Codice di Diritto Canonico, Ed. dehoniane, Napoli, 1986. Ghirlanda G., Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Ed. Paoline, 1990. Pinto P. V., Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma, 1985.
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