Vicario parrocchiale - DIZIONARIO DI PASTORALE

Vai ai contenuti

Menu principale:

Vicario parrocchiale

V
di L. Vela
Vicario, in genere, è colui che gode di una potestà ordinaria vicaria, cioè, quella potestà che, essendo annessa ad un ufficio, viene esercitata a nome di un altro che agisce come principale. A nome di Cristo, il Papa agisce in forza della sua potestà ordinaria (cf Romano Pontefice) e è vicario pastorale supremo della Chiesa. Per quanto riguarda la nuova figura di vicario episcopale incaricato della pastorale e distinto dal vicario generale, cf Curia. Qui, ci occupiamo del cosiddetto vicario parrocchiale (chiamato anche: coadiutore o con altri nomi). È il cooperatore del parroco e condivide la sua sollecitudine. È unito a lui da una stessa volontà e da uno stesso desiderio e lavora sotto la sua autorità nel ministero parrocchiale (CIC c. 545 § 1). A motivo del suo ufficio, deve cooperare col parroco in tutto il ministero pastorale parrocchiale, eccetto l'applicazione della Messa per il popolo. Deve sostituire il parroco, quando occorra, conforme al Diritto (c. 548 § 2). « Il vicario parrocchiale riferisca regolarmente al parroco le iniziative pastorali programmate e in atto, in modo che il parroco e il vicario o i vicari siano in grado di provvedere, con impegno comune, alla cura pastorale della parrocchia, di cui insieme sono garanti » (c. 548 3). Il vicario deve risiedere nella parrocchia e praticare, dove è possibile, « una certa pratica di vita comune col parroco e con gli altri vicari (c. 550).
Interessanti e nuove sono le possibilità concesse dal canone 517:
« Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo » (c. 517 1).
« Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale » (c. 517 § 2). È chiara e paradigmatica l'armonizzazione tra pastorale e diritto.
Per evitare le difficoltà create dal canone 1108 circa la forma valida del matrimonio, è auspicabile che il parroco conceda al vicario parrocchiale una delega generale per la celebrazione di tutti i matrimoni.

Bibliografia
Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, 2 voll., Ed. dehoniane, Napoli, 1986. Codice di Diritto Canonico, Testo ufficiale e versione italiana, UECI, 1983. Pinto P.V., Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma, 1985.
Home | A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | Esci | Mappa generale del sito
Torna ai contenuti | Torna al menu