Consiglio diocesano di pastorale - DIZIONARIO DI PASTORALE

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Consiglio diocesano di pastorale

C
di C. Floristán
Il consiglio diocesano di pastorale è un frutto delle decisioni contenute nel decreto conciliare Christus Dominus (n. 27) e nel « motu proprio » Ecolesiae sanctae (I, art. 16 e 17; II, art. 4 e 19). L'Episcopato spagnolo diede alcune norme orientative (cf. Ecclesia, 10.12.1966). Il consiglio pastorale è collocato all'interno della curia diocesana, con lo scopo di « studiare, esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali, e proporre quindi, conclusioni pratiche, al fine di promuovere la conformità della vita e dell'azione del popolo di Dio con l'Evangelo » (Ecclesiae sanctae, I, art. 16 § 1).
A differenza del consiglio presbiterale che è « prescritto », quello pastorale è « raccomandato », sia pure insistentemente. Tuttavia, questi due consigli si differenziano nella loro « giustificazione teologica »: il consiglio pastorale ha il suo fondamento nell'unità del popolo di Dio in forza del battesimo. Il consiglio presbiterale si basa sull'unità dei presbiteri mediante il sacramento dell'Ordine. Anche il fine dei due consigli è distinto. Il consiglio presbiterale aiuta il vescovo, coi suoi consigli, nel governo della diocesi. Il consiglio pastorale è un organismo tecnico‑consultivo, la cui attività si limita al lavoro pastorale, mentre è esclusa la sua partecipazione al governo della diocesi. Infine, i due consigli hanno una « struttura » differente: il consiglio presbiterale è più unitario; il consiglio pastorale è più vario nella sua organizzazione.
In primo luogo, il consiglio diocesano di pastorale è formato da persone designate dal vescovo o elette dai vari settori, entità o associazioni apostoliche. Veramente, non fanno parte del consiglio come pura rappresentatività, ma per la loro esperienza e competenza. Il consiglio pastorale è presieduto dal vescovo ed è composto di sacerdoti, religiosi e laici. Il numero di membri deve essere in relazione all'importanza dei compiti pastorali diocesani. Ogni tre anni, si procede ad un rinnovamento dei componenti.
In secondo luogo, il consiglio pastorale è un'entità stabile, con attività « occasionali o permanenti ». Per un miglior funzionamento, si può stabilire una « riunione plenaria », una « commissione permanente » e un « segretariato generale ». La riunione plenaria è tenuta un paio di volte all'anno; la commissione permanente, più spesso.
In terzo luogo, devono essere rappresentati nel consiglio pastorale le « aree «  geografiche e i « settori pastorali » (parrocchie, apostolato biblico, liturgico e ecumenico, apostolato secolare, spiritualità, promozione sociale e caritativa, missioni, emigrazione, turismo, vocazioni, ecc.).
In sintesi: il consiglio diocesano di pastorale, che ha voce consultiva come il consiglio presbiterale, è uno strumento tecnico di lavoro a servizio del vescovo e di tutte le istituzioni pastorali della diocesi. In questa attività, è anche subordinato al senato dei presbiteri che gode di una competenza consultiva più ampia. Comunque, la duplicità dei due consigli (quello presbiterale e quello pastorale) complica l'esercizio del ministero pastorale. Dovrebbe esserci un solo « consiglio diocesano » mediante la fusione dei due consigli attuali.

Bibliografia
Aa.Vv., La Chiesa particolare, Bologna, 1985. Cappellini E. ? Coccopalmerio F., Temi pastorali del Nuovo Codice, Brescia, 1984. Drago M. ? Boroli A. (dir.), Enciclopedia del Cristianesimo, Istituto De Agostini, Novara, 1997, p. 180. Morgante M., La Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico, Ed. Paoline, 1985.
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